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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Greazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Unione Sovietica 00196 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13800/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239063860503 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: il rappresentante della Ag.Ent. DP1 si riporta agli atti, il difensore della contribuente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria l'atto di intimazione in atti specificato, notificatole il 10 ottobre 2023 e basato sul mancato pagamento della somma recata da un precedente avviso di accertamento avente ad oggetto l'IRPEF per il 2007. A fondamento del ricorso, la contribuente, premesso che non aveva mai ricevuto alcun avviso o cartella, ha dedotto: a) l'omesso invito al contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000; b) la prescrizione e la decadenza;
c) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e il difetto di motivazione, avuto riguardo alle modalità mediante le quali ricorrere in via giurisdizionale per opporsi all'avversa pretesa e alle pretese recate dall'atto sotteso all'intimazione, nemmeno allegato all'intimazione stessa.
Costituito il contraddittorio i giudici di prime cure accoglievano il ricorso riconoscendo la maturata prescrizione ed evidenziando l'inapplicabilità nel caso in esame del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 ai fini della sospensione dei termini prescrizionali, atteso che questo è teleologicamente e strettamente correlato alla sospensione dei termini dei versamenti previsti per i contribuenti: sospensione che riguarda tuttavia, come espressamente prevede il primo periodo dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, solo i versamenti in scadenza dopo l'8 marzo 2020, mentre nella specie, come si legge nella prima pagina dell'avviso di accertamento depositata dall'Agenzia, la contribuente era tenuta a versare le somme richiestele entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso medesimo e, quindi, entro un data di gran lunga precedente al marzo 2020.
Non è, d'altra parte, applicabile nella specie nemmeno la proroga dei termini di prescrizione contemplata dal comma 4-bis dello stesso art. 68 del d.l. n. 18 del 2020. Questa disposizione riguarda, infatti, i carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere, per quanto qui rileva, dall'8 marzo 2020 e fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, in determinate ipotesi, anche quelli affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, ma non vi è prova che nella specie il carico di cui si discute (peraltro relativo, si noti, a un avviso risalente al lontano 2012) sia stato, appunto, affidato all'ADER in questo periodo.
Propone appello l'ufficio censurando perché ritenuta erronea l'interpretazione espressa in sentenza in merito alla sospensione dei termini di cui all'art. 68, DL 18/2020 Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso l'efficacia del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'art. 68, DL 18/2020
(convertito in L. 27/2020). Tale norma ha disposto la sospensione della riscossione delle entrate tributarie dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, estendendone l'efficacia a tutti i termini di prescrizione in corso.
Richiama Giurisprudenza a sostegno.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, in persona del suo Direttore pro- tempore, aderendo alle tesi proposte dall'appellante, e proponendo appello incidentale avverso l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui «[…] L'avviso di accertamento da cui origina l'atto di intimazione e depositato da parte resistente consta infatti solo di una pagina: non essendo state prodotte le ulteriori pagine di cui esso si compone, non è possibile verificare la effettiva corrispondenza tra quanto richiesto con l'intimazione e quanto recato dall'avviso medesimo […]», rilevando che, non essendo stato impugnato l'atto prodomico, ai fini del presente giudizio rileva solo la sua corretta notificazione onde verificare se sussista preclusione all'impugnabilità della consequenziale intimazione.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparte in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, e merita accoglimento in parte qua.
Diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, va ribadita la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui /Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 8500/2021) la sospensione emergenziale si applica anche ai termini di prescrizione relativi alla riscossione tributaria. Nel confermare tale principio la sentenza
Cassazione Civile, Sez. V, n. 19200/2022 specifica che la sospensione incide su ogni termine pendente, posticipandone la scadenza.
Ne consegue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale relativo all'avviso di accertamento esecutivo n. TJNM03717, notificato a dicembre 2012, sarebbe dovuto scadere a dicembre 2022. Tuttavia,
a causa della sospensione ex lege, la nuova scadenza è ulteriormente prorogata, rendendo pienamente legittima l'intimazione notificata il 10/10/2023.
Ogni contrasto interpretativo in materia è stato ormai dissipato: con ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria. La decisione fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'Agente della riscossione ha così affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all'ambito tributario.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento.
Ciò significa che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento. La Cassazione ha quindi avallato la lettura proposta dall'Amministrazione finanziaria secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge.
In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termine ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del 31 dicembre prevista per gli accertamenti, con la conseguenza che lo slittamento si è riverberato, come un effetto “a cascata”, anche sulle annualità successive al 2020. Ciò significa che anche i termini relativi alla notifica delle cartelle di pagamento e alle altre procedure esecutive hanno subito la medesima sospensione, con il conseguente slittamento delle scadenze previste per l'Agente della Riscossione.
L'accoglimento di tale profilo dell'appello ha effetto asorbente sull'appello incidentale proposto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma.
Diversamente si valuta in ordine all'applicazione di sanzioni ed interessi, atteso che in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01). Il decorso del tempus nel caso in esame è maturato in senso favorevole al contribuente, per cui la sewntenza impugnata va confermata limitatamente a codesto punto.
Infondate sono poi le ulteriori questioni proposte dalla contribuente appellata, risultando la validità della notificazione dell'atto prodoromico eseguita mediante servizio postale. L'effettuata notifica risulta corettamente documentata in primo grado di giudizio ed inefficace deve intendersi il disconoscimento effettuato da parte contribuente in quanto del tutto generico, e peraltro non si comprende di cosa, visto che nessun atto del procedimento notificatorio risulta sottoscritto dalla contribuente o suo sostituto.
L'appello principale va quindi parzialmente accolto, procedendosi alla compensazione delle spese di lite del grado per parziale reciperoca soccombenza di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, assorbite le ragioni dell'appello incidentale, riforma l'impugnata sentenza, confermando l'annullamento dell'intimazione solo limitatamente alle sanzioni ed agli interessi. Spese del grado compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Greazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Unione Sovietica 00196 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13800/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239063860503 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: il rappresentante della Ag.Ent. DP1 si riporta agli atti, il difensore della contribuente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria l'atto di intimazione in atti specificato, notificatole il 10 ottobre 2023 e basato sul mancato pagamento della somma recata da un precedente avviso di accertamento avente ad oggetto l'IRPEF per il 2007. A fondamento del ricorso, la contribuente, premesso che non aveva mai ricevuto alcun avviso o cartella, ha dedotto: a) l'omesso invito al contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000; b) la prescrizione e la decadenza;
c) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e il difetto di motivazione, avuto riguardo alle modalità mediante le quali ricorrere in via giurisdizionale per opporsi all'avversa pretesa e alle pretese recate dall'atto sotteso all'intimazione, nemmeno allegato all'intimazione stessa.
Costituito il contraddittorio i giudici di prime cure accoglievano il ricorso riconoscendo la maturata prescrizione ed evidenziando l'inapplicabilità nel caso in esame del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015 ai fini della sospensione dei termini prescrizionali, atteso che questo è teleologicamente e strettamente correlato alla sospensione dei termini dei versamenti previsti per i contribuenti: sospensione che riguarda tuttavia, come espressamente prevede il primo periodo dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, solo i versamenti in scadenza dopo l'8 marzo 2020, mentre nella specie, come si legge nella prima pagina dell'avviso di accertamento depositata dall'Agenzia, la contribuente era tenuta a versare le somme richiestele entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso medesimo e, quindi, entro un data di gran lunga precedente al marzo 2020.
Non è, d'altra parte, applicabile nella specie nemmeno la proroga dei termini di prescrizione contemplata dal comma 4-bis dello stesso art. 68 del d.l. n. 18 del 2020. Questa disposizione riguarda, infatti, i carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere, per quanto qui rileva, dall'8 marzo 2020 e fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, in determinate ipotesi, anche quelli affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, ma non vi è prova che nella specie il carico di cui si discute (peraltro relativo, si noti, a un avviso risalente al lontano 2012) sia stato, appunto, affidato all'ADER in questo periodo.
Propone appello l'ufficio censurando perché ritenuta erronea l'interpretazione espressa in sentenza in merito alla sospensione dei termini di cui all'art. 68, DL 18/2020 Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso l'efficacia del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'art. 68, DL 18/2020
(convertito in L. 27/2020). Tale norma ha disposto la sospensione della riscossione delle entrate tributarie dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, estendendone l'efficacia a tutti i termini di prescrizione in corso.
Richiama Giurisprudenza a sostegno.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, in persona del suo Direttore pro- tempore, aderendo alle tesi proposte dall'appellante, e proponendo appello incidentale avverso l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui «[…] L'avviso di accertamento da cui origina l'atto di intimazione e depositato da parte resistente consta infatti solo di una pagina: non essendo state prodotte le ulteriori pagine di cui esso si compone, non è possibile verificare la effettiva corrispondenza tra quanto richiesto con l'intimazione e quanto recato dall'avviso medesimo […]», rilevando che, non essendo stato impugnato l'atto prodomico, ai fini del presente giudizio rileva solo la sua corretta notificazione onde verificare se sussista preclusione all'impugnabilità della consequenziale intimazione.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparte in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, e merita accoglimento in parte qua.
Diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, va ribadita la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui /Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 8500/2021) la sospensione emergenziale si applica anche ai termini di prescrizione relativi alla riscossione tributaria. Nel confermare tale principio la sentenza
Cassazione Civile, Sez. V, n. 19200/2022 specifica che la sospensione incide su ogni termine pendente, posticipandone la scadenza.
Ne consegue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale relativo all'avviso di accertamento esecutivo n. TJNM03717, notificato a dicembre 2012, sarebbe dovuto scadere a dicembre 2022. Tuttavia,
a causa della sospensione ex lege, la nuova scadenza è ulteriormente prorogata, rendendo pienamente legittima l'intimazione notificata il 10/10/2023.
Ogni contrasto interpretativo in materia è stato ormai dissipato: con ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria. La decisione fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'Agente della riscossione ha così affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all'ambito tributario.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento.
Ciò significa che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento. La Cassazione ha quindi avallato la lettura proposta dall'Amministrazione finanziaria secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge.
In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termine ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del 31 dicembre prevista per gli accertamenti, con la conseguenza che lo slittamento si è riverberato, come un effetto “a cascata”, anche sulle annualità successive al 2020. Ciò significa che anche i termini relativi alla notifica delle cartelle di pagamento e alle altre procedure esecutive hanno subito la medesima sospensione, con il conseguente slittamento delle scadenze previste per l'Agente della Riscossione.
L'accoglimento di tale profilo dell'appello ha effetto asorbente sull'appello incidentale proposto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma.
Diversamente si valuta in ordine all'applicazione di sanzioni ed interessi, atteso che in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 (Rv. 675508 - 01). Il decorso del tempus nel caso in esame è maturato in senso favorevole al contribuente, per cui la sewntenza impugnata va confermata limitatamente a codesto punto.
Infondate sono poi le ulteriori questioni proposte dalla contribuente appellata, risultando la validità della notificazione dell'atto prodoromico eseguita mediante servizio postale. L'effettuata notifica risulta corettamente documentata in primo grado di giudizio ed inefficace deve intendersi il disconoscimento effettuato da parte contribuente in quanto del tutto generico, e peraltro non si comprende di cosa, visto che nessun atto del procedimento notificatorio risulta sottoscritto dalla contribuente o suo sostituto.
L'appello principale va quindi parzialmente accolto, procedendosi alla compensazione delle spese di lite del grado per parziale reciperoca soccombenza di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, assorbite le ragioni dell'appello incidentale, riforma l'impugnata sentenza, confermando l'annullamento dell'intimazione solo limitatamente alle sanzioni ed agli interessi. Spese del grado compensate.