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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/09/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1236/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Sonia Anettoni) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Iside Pasini) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 15 agosto 2002, trascritto in
Italia il 6 febbraio 2018 negli atti di matrimonio del Comune di Vestone Parte 2 Serie C n. 4 e sono genitori di (20 settembre 2003) e (26 luglio 2006). Per_1 Per_2
1 Il ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso del figlio minorenne, l'assegnazione della casa coniugale e la condanna della resistente al versamento di un assegno per la prole di euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio).
La resistente ha lasciato la casa coniugale il 28 aprile 2022, a suo dire per curare la depressione che l'affliggeva a causa del comportamento del marito, posto a fondamento di domanda di addebito. La stessa, al momento della costituzione in fase presidenziale, ha insistito per rientrare presso detto immobile e abitarvi coi figli, per i quali ha chiesto un contributo di euro 600,00 mensili
(euro 300,00 a figlio), a cui dovrebbe aggiungersi un assegno di mantenimento ex art. 156 comma
1 c.c. di euro 400,00 mensili.
All'udienza dell'11 luglio 2023 è stato sentito il figlio . All'esito dell'ascolto, sono Per_2 stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
dispone che mantenga Per_2 la residenza abituale presso la casa coniugale;
assegna la casa coniugale al padre, affinché vi abiti coi figli;
dispone che la madre veda e tenga con sé prendendo direttamente accordi con lui;
dispone che, con Per_2 decorrenza dalla mensilità corrente, la madre contribuisca al mantenimento dei figli versando al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 300,00 (euro 150,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra
i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il marito versi alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT».
Non state assunte prove orali. Quelle dedotte dalle parti sono state rigettate con ordinanza in data 9 luglio 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'avvio del giudizio.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La domanda di addebito proposta dalla convenuta è infondata, in quanto le «reiterate pressioni morali, ed economiche» che il marito avrebbe inflitto alla moglie, sono rimaste sfornite di riscontro probatorio.
2 § 5. – I figli sono entrambi maggiorenni ( ha compiuto diciotto anni il 26 luglio Per_2
2024). Di conseguenza, non debbono essere adottate statuizioni concernenti affidamento e diritti di visita.
I figli non sono economicamente indipendenti e vivono presso la casa coniugale col padre, il quale, quindi, ha diritto di vedersi assegnato l'immobile, in continuità con quanto disposto in sede presidenziale.
Debbono essere affrontate le questioni economiche.
È scontato che la madre, quale genitore non convivente con i figli, debba versare un assegno periodico a titolo di concorso al loro mantenimento. Onde quantificarne l'importo, occorre esaminare le condizioni reddituali dei genitori.
Il ricorrente è lavoratore dipendente e, dal modello 730/2024, risulta percepire un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro 2.031,08.
La resistente è anch'ella assunta a tempo indeterminato, con un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro 1.480,00 (cfr. 730/2024), con cui deve far fronte al pagamento di un canone di locazione di euro 450,00 mensili. La disponibilità residua è quindi di euro 1.030,00 mensili.
Entrambi i coniugi, poi, sono gravati dal pagamento di rate infruttifere di euro 500,00 mensili, sino alla concorrenza della somma di euro 87.500,00, dovuta a titolo di prezzo per l'acquisto, in comproprietà, della casa coniugale. Ciascuno si fa carico della metà di tale rata, sicché, detratto l'onere in parola, ai coniugi restano le seguenti disponibilità:
- euro 1.781,08 mensili per il ricorrente;
- euro 780,00 mensili per la resistente.
Come si vede, la somma mensile di cui il marito dispone, detratti i costi abitativi, è più che doppia di quella della moglie.
Alla luce di ciò, appare congruo fissare a carico della madre un assegno a favore della prole di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio). Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
Al contempo, non si può trascurare la netta sperequazione reddituale fra i coniugi, accentuata dall'onere locativo gravante sulla resistente e dal godimento della casa coniugale – in comproprietà – da parte del ricorrente. Tale disparità impone di attribuire alla moglie un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c., che si stima congruo fissare in euro 350 euro.
In definitiva, il Collegio reputa equo dare continuità ai provvedimenti provvisori, che saranno, quindi, definitivamente confermati.
3 § 6. – L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
3. assegna la casa coniugale al padre, affinché vi abiti coi figli;
4. conferma – quanto al mantenimento dei figli e della moglie – i provvedimenti temporanei ed urgenti;
5. compensa le spese di lite;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 5 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1236/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Sonia Anettoni) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Iside Pasini) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 15 agosto 2002, trascritto in
Italia il 6 febbraio 2018 negli atti di matrimonio del Comune di Vestone Parte 2 Serie C n. 4 e sono genitori di (20 settembre 2003) e (26 luglio 2006). Per_1 Per_2
1 Il ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso del figlio minorenne, l'assegnazione della casa coniugale e la condanna della resistente al versamento di un assegno per la prole di euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio).
La resistente ha lasciato la casa coniugale il 28 aprile 2022, a suo dire per curare la depressione che l'affliggeva a causa del comportamento del marito, posto a fondamento di domanda di addebito. La stessa, al momento della costituzione in fase presidenziale, ha insistito per rientrare presso detto immobile e abitarvi coi figli, per i quali ha chiesto un contributo di euro 600,00 mensili
(euro 300,00 a figlio), a cui dovrebbe aggiungersi un assegno di mantenimento ex art. 156 comma
1 c.c. di euro 400,00 mensili.
All'udienza dell'11 luglio 2023 è stato sentito il figlio . All'esito dell'ascolto, sono Per_2 stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
dispone che mantenga Per_2 la residenza abituale presso la casa coniugale;
assegna la casa coniugale al padre, affinché vi abiti coi figli;
dispone che la madre veda e tenga con sé prendendo direttamente accordi con lui;
dispone che, con Per_2 decorrenza dalla mensilità corrente, la madre contribuisca al mantenimento dei figli versando al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 300,00 (euro 150,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra
i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il marito versi alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT».
Non state assunte prove orali. Quelle dedotte dalle parti sono state rigettate con ordinanza in data 9 luglio 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'avvio del giudizio.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La domanda di addebito proposta dalla convenuta è infondata, in quanto le «reiterate pressioni morali, ed economiche» che il marito avrebbe inflitto alla moglie, sono rimaste sfornite di riscontro probatorio.
2 § 5. – I figli sono entrambi maggiorenni ( ha compiuto diciotto anni il 26 luglio Per_2
2024). Di conseguenza, non debbono essere adottate statuizioni concernenti affidamento e diritti di visita.
I figli non sono economicamente indipendenti e vivono presso la casa coniugale col padre, il quale, quindi, ha diritto di vedersi assegnato l'immobile, in continuità con quanto disposto in sede presidenziale.
Debbono essere affrontate le questioni economiche.
È scontato che la madre, quale genitore non convivente con i figli, debba versare un assegno periodico a titolo di concorso al loro mantenimento. Onde quantificarne l'importo, occorre esaminare le condizioni reddituali dei genitori.
Il ricorrente è lavoratore dipendente e, dal modello 730/2024, risulta percepire un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro 2.031,08.
La resistente è anch'ella assunta a tempo indeterminato, con un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro 1.480,00 (cfr. 730/2024), con cui deve far fronte al pagamento di un canone di locazione di euro 450,00 mensili. La disponibilità residua è quindi di euro 1.030,00 mensili.
Entrambi i coniugi, poi, sono gravati dal pagamento di rate infruttifere di euro 500,00 mensili, sino alla concorrenza della somma di euro 87.500,00, dovuta a titolo di prezzo per l'acquisto, in comproprietà, della casa coniugale. Ciascuno si fa carico della metà di tale rata, sicché, detratto l'onere in parola, ai coniugi restano le seguenti disponibilità:
- euro 1.781,08 mensili per il ricorrente;
- euro 780,00 mensili per la resistente.
Come si vede, la somma mensile di cui il marito dispone, detratti i costi abitativi, è più che doppia di quella della moglie.
Alla luce di ciò, appare congruo fissare a carico della madre un assegno a favore della prole di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio). Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
Al contempo, non si può trascurare la netta sperequazione reddituale fra i coniugi, accentuata dall'onere locativo gravante sulla resistente e dal godimento della casa coniugale – in comproprietà – da parte del ricorrente. Tale disparità impone di attribuire alla moglie un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c., che si stima congruo fissare in euro 350 euro.
In definitiva, il Collegio reputa equo dare continuità ai provvedimenti provvisori, che saranno, quindi, definitivamente confermati.
3 § 6. – L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
3. assegna la casa coniugale al padre, affinché vi abiti coi figli;
4. conferma – quanto al mantenimento dei figli e della moglie – i provvedimenti temporanei ed urgenti;
5. compensa le spese di lite;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 5 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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