TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1275/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1275/2024 r.g. v.g. promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente Sant'Eusanio Forconese (AQ) in via Capo La Costa n.7, elettivamente domiciliata in
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Antonella Tatananni
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Andrea Filippi De Santis
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 10.09.2024, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 05.05.2007, nel cui ambito sono nati i due figli il 20.10.2009 Per_1
(dunque minorenne) e , il 24.04.2018. Esponevano che erano separati da oltre il Per_2
periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso. Dichiaravano, inoltre, di godere di redditi autonomi e sufficienti e, pertanto, nessuno di loro ha diritto dall'altro a forme di contribuzione.
2. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 1230/2023 del 09/03/2023, ritualmente trascritto nei registri di matrimonio del Comune di L'Aquila al N. 1 P. 2 S. A. Vol. 7 Uff. 7 Anno 2007).
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 25.11.2024 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 05.05.2007 in L'Aquila (AQ), Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (N. 1 P. 2 S. A. Vol. 7 Uff. 7 Anno
2007), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i figli minori restino affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella abitazione sita in Sant'Eusanio Forconese
(AQ), Via Capo La Costa n. 7, ovvero in quella diversa ove la stessa dovesse trasferirsi;
2. prende atto che, ferma restando la possibilità di concordare di volta in volta liberamente tempi e modalità di visita, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e comunque del concreto interesse dei minori, in caso di disaccordo le parti concordano sul piano genitoriale come di seguito organizzato su base settimanale: prima settimana -il lunedì i figli staranno con la madre;
-il martedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; - il mercoledì i figli staranno con la madre;
- il giovedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; - il venerdì il padre li prenderà alle ore 17 .30 tenendoli con sé consecutivamente sia il sabato che la domenica sino alle 21 quando li riaccompagnerà presso l' abitazione materna;
seconda settimana: -il lunedì i figli staranno con la madre;
-il martedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; - il mercoledì i figli staranno con la madre;
-il giovedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; il venerdì, il sabato e la domenica i figli staranno con la madre. Tale schema verrà sistematicamente replicato ogni due settimane, salvo diverso accordo tra le parti. Le parti precisano che nelle giornate di rispettiva competenza ciascuno si farà carico di seguire i minori nello svolgimento dei compiti scolastici, nonché di accompagnarli e riprenderli dalle attività sportive, ludiche ed extracurriculari in genere.
Le principali festività verranno trascorse ad anni alterni (24/25 dicembre, 31 dicembre/l gennaio, 5/6 gennaio, Pasqua/Lunedì dell'Angelo) e comunque religiose e laiche. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per quindici giorni (anche frazionati in due settimane) da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno (ovvero non appena il datore di lavoro del Sig. comunicherà ai CP_1
dipendenti il piano ferie dell'azienda) al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie e con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione. I compleanni dei figli verranno festeggiati, salvo diversi e migliori accordi, alla presenza di entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale. Anche in deroga alla ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà. Il Sig. si impegna a concordare e comunicare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
senza coinvolgimento dei figli, tutto ciò che riguarda la organizzazione e la gestione dei vari impegni, ivi comprese variazioni di orario e/o di giorni relativamente alle visite ovvero, semplicemente, gli orari in cui e verranno prelevati e Per_1 Per_2
riaccompagnati presso l'abitazione materna;
3. stabilisce che la responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata da entrambi i genitori e quindi le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che li riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento e lo stesso genitore dovrà farsi carico in tali circostanze degli oneri ad esse correlati;
4. prende atto che i1 Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, un assegno perequativo per il mantenimento ordinario di e dell'importo di €.650,00. Detto assegno di mantenimento Per_1 Per_2
sarà, come per legge, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la prole secondo la classificazione e nel rispetto delle modalità di cui al protocollo d'intesa recepito dal Tribunale dell'Aquila.
5. prende atto che il Sig. autorizza sin d'ora la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
quale genitore collocatario, a percepire interamente l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli.
6. prende atto che le parti si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto sia per sé stessi che per i figli minori.
Spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1275/2024 r.g. v.g. promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente Sant'Eusanio Forconese (AQ) in via Capo La Costa n.7, elettivamente domiciliata in
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Antonella Tatananni
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Andrea Filippi De Santis
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 10.09.2024, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 05.05.2007, nel cui ambito sono nati i due figli il 20.10.2009 Per_1
(dunque minorenne) e , il 24.04.2018. Esponevano che erano separati da oltre il Per_2
periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso. Dichiaravano, inoltre, di godere di redditi autonomi e sufficienti e, pertanto, nessuno di loro ha diritto dall'altro a forme di contribuzione.
2. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 1230/2023 del 09/03/2023, ritualmente trascritto nei registri di matrimonio del Comune di L'Aquila al N. 1 P. 2 S. A. Vol. 7 Uff. 7 Anno 2007).
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 25.11.2024 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 05.05.2007 in L'Aquila (AQ), Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (N. 1 P. 2 S. A. Vol. 7 Uff. 7 Anno
2007), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i figli minori restino affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella abitazione sita in Sant'Eusanio Forconese
(AQ), Via Capo La Costa n. 7, ovvero in quella diversa ove la stessa dovesse trasferirsi;
2. prende atto che, ferma restando la possibilità di concordare di volta in volta liberamente tempi e modalità di visita, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e comunque del concreto interesse dei minori, in caso di disaccordo le parti concordano sul piano genitoriale come di seguito organizzato su base settimanale: prima settimana -il lunedì i figli staranno con la madre;
-il martedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; - il mercoledì i figli staranno con la madre;
- il giovedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; - il venerdì il padre li prenderà alle ore 17 .30 tenendoli con sé consecutivamente sia il sabato che la domenica sino alle 21 quando li riaccompagnerà presso l' abitazione materna;
seconda settimana: -il lunedì i figli staranno con la madre;
-il martedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; - il mercoledì i figli staranno con la madre;
-il giovedì il padre li prenderà alle ore 17.30 presso l'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà alle 21.45; il venerdì, il sabato e la domenica i figli staranno con la madre. Tale schema verrà sistematicamente replicato ogni due settimane, salvo diverso accordo tra le parti. Le parti precisano che nelle giornate di rispettiva competenza ciascuno si farà carico di seguire i minori nello svolgimento dei compiti scolastici, nonché di accompagnarli e riprenderli dalle attività sportive, ludiche ed extracurriculari in genere.
Le principali festività verranno trascorse ad anni alterni (24/25 dicembre, 31 dicembre/l gennaio, 5/6 gennaio, Pasqua/Lunedì dell'Angelo) e comunque religiose e laiche. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per quindici giorni (anche frazionati in due settimane) da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno (ovvero non appena il datore di lavoro del Sig. comunicherà ai CP_1
dipendenti il piano ferie dell'azienda) al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie e con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione. I compleanni dei figli verranno festeggiati, salvo diversi e migliori accordi, alla presenza di entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale. Anche in deroga alla ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà. Il Sig. si impegna a concordare e comunicare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
senza coinvolgimento dei figli, tutto ciò che riguarda la organizzazione e la gestione dei vari impegni, ivi comprese variazioni di orario e/o di giorni relativamente alle visite ovvero, semplicemente, gli orari in cui e verranno prelevati e Per_1 Per_2
riaccompagnati presso l'abitazione materna;
3. stabilisce che la responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata da entrambi i genitori e quindi le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che li riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento e lo stesso genitore dovrà farsi carico in tali circostanze degli oneri ad esse correlati;
4. prende atto che i1 Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, un assegno perequativo per il mantenimento ordinario di e dell'importo di €.650,00. Detto assegno di mantenimento Per_1 Per_2
sarà, come per legge, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la prole secondo la classificazione e nel rispetto delle modalità di cui al protocollo d'intesa recepito dal Tribunale dell'Aquila.
5. prende atto che il Sig. autorizza sin d'ora la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
quale genitore collocatario, a percepire interamente l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli.
6. prende atto che le parti si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto sia per sé stessi che per i figli minori.
Spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli