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Sentenza 8 luglio 2021
Sentenza 8 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2021, n. 26014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26014 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VA EL, nato a [...] il [...] avverso il decreto penale di condanna del 10/09/2009 del G.i.p. del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha concluso chiedendo, previa qualificazione del ricorso come opposizione a decreto penale, la trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26014 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 27/05/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo condannava EL VA alla pena di 1.160 euro di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 1983, per aver omesso, quale amministratore unico della "CO.GE .MI.", il versamento delle ritenute previdenziali operate in qualità di datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi di febbraio, luglio e ottobre 2007. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato da due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Premesso: 1) che il 6 ottobre 2008 il VA emigrava a Bergamo, via dello Staturo n. 18/C, proveniente dal comune di Treviolo;
2) che, rispondendo a una specifica richiesta, il comune di Treviolo comunicava alla segreteria del pubblico ministero l'avvenuto trasferimento del VA in Bergamo;
3) che il decreto penale, emesso il 10 settembre 2009, veniva notificato al VA all'indirizzo di Treviolo, via Trieste n. 4; 4) che l'atto non veniva ritirato e veniva restituito, dopo sei mesi di giacenza, alla cancelleria del G.i.p., assume il ricorrente che il VA non è stato nelle condizioni di conoscere l'esistenza del procedimento penale e di esercitare il diritto di opporsi al decreto penale di condanna, in violazione degli artt. 157 e 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, in via subordinata, chiede la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per proporre opposizione al decreto penale di condanna, avendo il VA avuto contezza del provvedimento solamente il 9 ottobre 2020, con la visione del fascicolo archiviato. 3. Il ricorso, qualificato come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile. 4. Invero, essendo il decreto di condanna divenuto esecutivo, le doglianze difensive, con cui si eccepisce, nella sostanza, la non esecutività per un vizio relativo alla notifica del provvedimento all'interessato con la richiesta, altresì, di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., rientrano nei casi previsti dall'art. 670, commi 1 e 3, cod. proc. pen., la cui competenza è funzionalmente attribuita al giudice dell'esecuzione. 2 5. Si tratta di una conclusione recentemente avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U, del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, n. 15498, Lovric), le quali, nel contesto di una più ampia e articolata riflessione concernente i rimedi esperibili dal condannato "in assenza" che intenda far valere eventuali vizi del titolo esecutivo e i rapporti tra l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. e la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., hanno, tra l'altro, affermato, ai fini qui di interesse, che "l'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. ha un ambito di applicazione ridotto, limitato all'ipotesi in cui il titolo sia costituito dal decreto penale di condanna, il destinatario non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza ed intenda proporre opposizione. E' questo l'unico caso per il quale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come riformulato dalla L. n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen." (in motivazione, par. 8.5). 6. Deve tuttavia osservarsi che le Sezioni Unite, nell'indicata pronuncia, hanno escluso la possibilità di riqualificare, quale istanza di rescissione del giudicato, la richiesta del condannato formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non trovando applicazione la disposizione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il quale stabilisce che "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente". Le Sezioni Unite, infatti, hanno evidenziato che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è "espressiva non di una regola di applicazione generalizzabile per ogni istituto giuridico, ma valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di denominazione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto". Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite, il principio di conservazione dell'atto giuridico, come sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non è riferibile "a rimedi non omogenei, quali appunto un mezzo di impugnazione e l'incidente di esecuzione, come del resto affermato delle stesse Sezioni Unite in precedenti decisioni (cfr. n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212 e n. 36848 del 17/07/2014,. Burba, nonché n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, rv. 220221)" (Sez. U, del 26/11/2020, cit., par. 10.3). 3 7. In applicazione del principio ora richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione non può essere convertito in incidente di esecuzione, non essendo applicabile, per le ragioni appena indicate, il disposto di cu all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Rimane ferma, ovviamente, la possibilità per il condannato di adire il giudice dell'esecuzione con una nuova istanza formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. 8. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, ma non anche della sanzione pecuniaria, in quanto l'intervento regolativo delle Sezioni Unite dinanzi indicato, con riferimento alla non applicabilità dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ove l'atto debba qualificarsi come incidente di esecuzione, è successivo alla presentazione del ricorso;
il che esclude profili di colpa a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/05/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha concluso chiedendo, previa qualificazione del ricorso come opposizione a decreto penale, la trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26014 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 27/05/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo condannava EL VA alla pena di 1.160 euro di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 1983, per aver omesso, quale amministratore unico della "CO.GE .MI.", il versamento delle ritenute previdenziali operate in qualità di datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi di febbraio, luglio e ottobre 2007. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato da due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Premesso: 1) che il 6 ottobre 2008 il VA emigrava a Bergamo, via dello Staturo n. 18/C, proveniente dal comune di Treviolo;
2) che, rispondendo a una specifica richiesta, il comune di Treviolo comunicava alla segreteria del pubblico ministero l'avvenuto trasferimento del VA in Bergamo;
3) che il decreto penale, emesso il 10 settembre 2009, veniva notificato al VA all'indirizzo di Treviolo, via Trieste n. 4; 4) che l'atto non veniva ritirato e veniva restituito, dopo sei mesi di giacenza, alla cancelleria del G.i.p., assume il ricorrente che il VA non è stato nelle condizioni di conoscere l'esistenza del procedimento penale e di esercitare il diritto di opporsi al decreto penale di condanna, in violazione degli artt. 157 e 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, in via subordinata, chiede la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per proporre opposizione al decreto penale di condanna, avendo il VA avuto contezza del provvedimento solamente il 9 ottobre 2020, con la visione del fascicolo archiviato. 3. Il ricorso, qualificato come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile. 4. Invero, essendo il decreto di condanna divenuto esecutivo, le doglianze difensive, con cui si eccepisce, nella sostanza, la non esecutività per un vizio relativo alla notifica del provvedimento all'interessato con la richiesta, altresì, di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., rientrano nei casi previsti dall'art. 670, commi 1 e 3, cod. proc. pen., la cui competenza è funzionalmente attribuita al giudice dell'esecuzione. 2 5. Si tratta di una conclusione recentemente avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U, del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, n. 15498, Lovric), le quali, nel contesto di una più ampia e articolata riflessione concernente i rimedi esperibili dal condannato "in assenza" che intenda far valere eventuali vizi del titolo esecutivo e i rapporti tra l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. e la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., hanno, tra l'altro, affermato, ai fini qui di interesse, che "l'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. ha un ambito di applicazione ridotto, limitato all'ipotesi in cui il titolo sia costituito dal decreto penale di condanna, il destinatario non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza ed intenda proporre opposizione. E' questo l'unico caso per il quale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come riformulato dalla L. n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen." (in motivazione, par. 8.5). 6. Deve tuttavia osservarsi che le Sezioni Unite, nell'indicata pronuncia, hanno escluso la possibilità di riqualificare, quale istanza di rescissione del giudicato, la richiesta del condannato formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non trovando applicazione la disposizione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il quale stabilisce che "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente". Le Sezioni Unite, infatti, hanno evidenziato che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è "espressiva non di una regola di applicazione generalizzabile per ogni istituto giuridico, ma valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di denominazione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto". Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite, il principio di conservazione dell'atto giuridico, come sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non è riferibile "a rimedi non omogenei, quali appunto un mezzo di impugnazione e l'incidente di esecuzione, come del resto affermato delle stesse Sezioni Unite in precedenti decisioni (cfr. n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212 e n. 36848 del 17/07/2014,. Burba, nonché n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, rv. 220221)" (Sez. U, del 26/11/2020, cit., par. 10.3). 3 7. In applicazione del principio ora richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione non può essere convertito in incidente di esecuzione, non essendo applicabile, per le ragioni appena indicate, il disposto di cu all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Rimane ferma, ovviamente, la possibilità per il condannato di adire il giudice dell'esecuzione con una nuova istanza formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. 8. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, ma non anche della sanzione pecuniaria, in quanto l'intervento regolativo delle Sezioni Unite dinanzi indicato, con riferimento alla non applicabilità dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ove l'atto debba qualificarsi come incidente di esecuzione, è successivo alla presentazione del ricorso;
il che esclude profili di colpa a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/05/2021.