Art. 2. Aggio per l'anno 1950.
Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, e' data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.
Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potra' in nessun caso:
a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento;
b) essere inferiore all'aggio contrattuale;
c) superare il 10 per cento.
Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, e' data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.
Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potra' in nessun caso:
a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento;
b) essere inferiore all'aggio contrattuale;
c) superare il 10 per cento.