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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2502/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANINI GIANLUCA e Parte_1 dell'avv. TRAPANI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA OLTROCCHI, 11 MILANO contro contumace CP_1 contumace Controparte_2
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 27-2-25,
ha convenuto in giudizio la e la Parte_2 CP_1 Controparte_2
per sentirle condannare, in via solidale tra loro, al pagamento del complessivo
[...] importo di € 8.027,75, oltre interessi legali e rivalutazione.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della dal 26-1-22al 30- CP_1
9-24, e di aver svolto mansioni di operaio elettricista presso il cantiere Torre Unipol a Milano, nell'ambito di un contratto di appalto tra le convenute.
IL ricorrente ha lamentato il mancato pagamento della retribuzione del mese di settembre
2024, delle competenze di fine rapporto, del t.f.r..
In punto di diritto ha invocato l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03.
pagina 1 di 3 Nessuno si e' costituito per le convenute di cui il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia.
Quindi, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il suo contenuto e la CP_3 sua durata sono documentali (lettere di assunzione, buste paga).
Il ricorrente ha diritto, come si ricava dalle buste paga prodotte, alla corresponsione della retribuzione di settembre 2024, pari ad € 2.097,59, e alle competenze di fine rapporto e al t.f.r., pari ad € 5.930,16.
Su tali importi sono dovuti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze al saldo.
La societa' datrice di lavoro, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha offerto alcuna prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni.
Passando a considerare la domanda di condanna in via solidale di l'art. 29 del D. CP_2
Lgs. n. 276/03, al secondo comma, prevede la responsabilita' solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta si ricava che svolgeva attivita' di CP_1 installazione dell'impianto antincendio ed evacuazione sonora, all'interno della Torre Unipol di
Milano, per conto di e che il ricorrente ha sempre lavorato presso tale cantiere. CP_2
In particolare il teste ha dichiarato: “Da fine gennaio 2022 a fine luglio 2024 ho Tes_1 lavorato alle dipendenze di . CP_1
Ho promosso una vertenza nei confronti di , conclusa con un accordo. CP_1
Ero il responsabile del Cantiere Torre Unipol, a Milano, via de Cristofori, anzi via F.lli
Castiglioni.
aveva dato in subappalto a l'installazione di impianti antincendio, evacuazione CP_2 CP_1 sonora e impianto gas nei parcheggi in relazione al cantiere Torre Unipol.
Conosco il ricorrente: lavoriamo insieme da dodici anni. pagina 2 di 3 Il ricorrente ha lavorato dall'inizio con me sul cantiere Torre Unipol.
Il ricorrente si occupava di installazioni: io vedevo i disegni e dicevo a lui cosa c'era da fare e lui svolgeva le installazioni.
Il ricorrente era presente fino alla fine del mio rapporto”.
Il teste a riferito: “Dal 2019 all'ottobre 2023 ho lavorato per Tes_2 CP_1
Non ho mai promosso vertenze nei confronti della convenuta.
Ero responsabile di quasi tutti i cantieri e manutenzioni della zona di Milano.
Tra questi cantieri vi era anche la Torre Unipol di via f.lli Catstiglioni a Milano: facevamo tutti gli impianti speciali (rilevazione fumi cioe' antincendio e diffusione sonora in caso di allarmi, cioe' evacuazione ).
Conosco il ricorrente: ha lavorato nel cantiere Unipol, ma anche in altri cantieri, in particolare il sabato. Il ricorrente lavorava durante la settimana nel cantiere Unipol e si occupava degli impianti di cui ho detto. Posso dire che vi ha lavorato diversi mesi e vi lavorava ancora quando io sono andato via.
I lavori presso Unipol era un subappalto da , che aveva affidato appunto gli impianti CP_2 speciali a ”. CP_1
Sussiste, quindi, la responsabilita' solidale di .. CP_2
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna le convenute, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di € 8.027,75, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 09/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2502/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANINI GIANLUCA e Parte_1 dell'avv. TRAPANI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA OLTROCCHI, 11 MILANO contro contumace CP_1 contumace Controparte_2
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 27-2-25,
ha convenuto in giudizio la e la Parte_2 CP_1 Controparte_2
per sentirle condannare, in via solidale tra loro, al pagamento del complessivo
[...] importo di € 8.027,75, oltre interessi legali e rivalutazione.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della dal 26-1-22al 30- CP_1
9-24, e di aver svolto mansioni di operaio elettricista presso il cantiere Torre Unipol a Milano, nell'ambito di un contratto di appalto tra le convenute.
IL ricorrente ha lamentato il mancato pagamento della retribuzione del mese di settembre
2024, delle competenze di fine rapporto, del t.f.r..
In punto di diritto ha invocato l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03.
pagina 1 di 3 Nessuno si e' costituito per le convenute di cui il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia.
Quindi, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il suo contenuto e la CP_3 sua durata sono documentali (lettere di assunzione, buste paga).
Il ricorrente ha diritto, come si ricava dalle buste paga prodotte, alla corresponsione della retribuzione di settembre 2024, pari ad € 2.097,59, e alle competenze di fine rapporto e al t.f.r., pari ad € 5.930,16.
Su tali importi sono dovuti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze al saldo.
La societa' datrice di lavoro, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha offerto alcuna prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni.
Passando a considerare la domanda di condanna in via solidale di l'art. 29 del D. CP_2
Lgs. n. 276/03, al secondo comma, prevede la responsabilita' solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta si ricava che svolgeva attivita' di CP_1 installazione dell'impianto antincendio ed evacuazione sonora, all'interno della Torre Unipol di
Milano, per conto di e che il ricorrente ha sempre lavorato presso tale cantiere. CP_2
In particolare il teste ha dichiarato: “Da fine gennaio 2022 a fine luglio 2024 ho Tes_1 lavorato alle dipendenze di . CP_1
Ho promosso una vertenza nei confronti di , conclusa con un accordo. CP_1
Ero il responsabile del Cantiere Torre Unipol, a Milano, via de Cristofori, anzi via F.lli
Castiglioni.
aveva dato in subappalto a l'installazione di impianti antincendio, evacuazione CP_2 CP_1 sonora e impianto gas nei parcheggi in relazione al cantiere Torre Unipol.
Conosco il ricorrente: lavoriamo insieme da dodici anni. pagina 2 di 3 Il ricorrente ha lavorato dall'inizio con me sul cantiere Torre Unipol.
Il ricorrente si occupava di installazioni: io vedevo i disegni e dicevo a lui cosa c'era da fare e lui svolgeva le installazioni.
Il ricorrente era presente fino alla fine del mio rapporto”.
Il teste a riferito: “Dal 2019 all'ottobre 2023 ho lavorato per Tes_2 CP_1
Non ho mai promosso vertenze nei confronti della convenuta.
Ero responsabile di quasi tutti i cantieri e manutenzioni della zona di Milano.
Tra questi cantieri vi era anche la Torre Unipol di via f.lli Catstiglioni a Milano: facevamo tutti gli impianti speciali (rilevazione fumi cioe' antincendio e diffusione sonora in caso di allarmi, cioe' evacuazione ).
Conosco il ricorrente: ha lavorato nel cantiere Unipol, ma anche in altri cantieri, in particolare il sabato. Il ricorrente lavorava durante la settimana nel cantiere Unipol e si occupava degli impianti di cui ho detto. Posso dire che vi ha lavorato diversi mesi e vi lavorava ancora quando io sono andato via.
I lavori presso Unipol era un subappalto da , che aveva affidato appunto gli impianti CP_2 speciali a ”. CP_1
Sussiste, quindi, la responsabilita' solidale di .. CP_2
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna le convenute, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di € 8.027,75, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 09/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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