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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6349 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposta da e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Fabrizio Bellisai, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, la prima ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari prot. n. 2619/2023 in data 3 luglio 2023 e il secondo ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 2620/2023 in data 3 luglio 2023
RICORRENTI
CONTRO residente in [...] Controparte_1
INTIMATO – CONTUMACE tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti costituite:
“Il procuratore dei ricorrenti dichiara esser cessata la materia del contendere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio quale erede di per sentir dichiarare Controparte_1 Persona_1
1 l'esatto pagamento dell'intero prezzo previsto nel contratto di compravendita stipulato per atto pubblico il 9 marzo 2015, con patto di riservato dominio, e per l'effetto cessata la riserva della proprietà sull'immobile sito in Sinnai, via Mameli
n. 11, censito in catasto al foglio 44, particella 1564, subalterno 1, deducendo il mancato rilascio della quietanza liberatoria, ai fini della cancellazione della suddetta riserva.
regolarmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 24 aprile 2025, il procuratore delle parti costituite ha direttamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, infatti, dopo aver comunicato la pendenza di trattative, il procuratore dei ricorrenti ha comunicato la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario del conseguimento del risultato utile, fuori del giudizio e senza più la necessità della pronuncia di accertamento. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6349 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposta da e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Fabrizio Bellisai, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, la prima ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari prot. n. 2619/2023 in data 3 luglio 2023 e il secondo ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 2620/2023 in data 3 luglio 2023
RICORRENTI
CONTRO residente in [...] Controparte_1
INTIMATO – CONTUMACE tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti costituite:
“Il procuratore dei ricorrenti dichiara esser cessata la materia del contendere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio quale erede di per sentir dichiarare Controparte_1 Persona_1
1 l'esatto pagamento dell'intero prezzo previsto nel contratto di compravendita stipulato per atto pubblico il 9 marzo 2015, con patto di riservato dominio, e per l'effetto cessata la riserva della proprietà sull'immobile sito in Sinnai, via Mameli
n. 11, censito in catasto al foglio 44, particella 1564, subalterno 1, deducendo il mancato rilascio della quietanza liberatoria, ai fini della cancellazione della suddetta riserva.
regolarmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 24 aprile 2025, il procuratore delle parti costituite ha direttamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, infatti, dopo aver comunicato la pendenza di trattative, il procuratore dei ricorrenti ha comunicato la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario del conseguimento del risultato utile, fuori del giudizio e senza più la necessità della pronuncia di accertamento. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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