Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 5341/2024 su ATP n. RG 10100/2023, R.G.L. promossa
DA
, nato a [...] il [...] e res.te in Via Pt_1 Parte_2
Cavolino,45 (cod. fisc: elett.te domiciliato presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Tommaso Ponticelli come in atti;
- ricorrente –
Contro
, in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 09.05.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.03.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi 1
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione CP_2 di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. ha concluso il suo Persona_1 giudizio ritenendo che il sig. , risulta affetto dalle seguenti Parte_2 patologie:
<<artrosi polidistrettuale e spondilodiscoartrosi con sindrome algo funzionale>
COD 7004 Valutazione complessiva 35% Diabete Mellito senza complicanze COD 9309 Valutazione 20% Miocardiopatia Ipertensiva NYHA I COD 6441 Valutazione 20% , Ipoacusia percettiva bilaterale COD 4005 Valutazione 10% Enfisema polmonare lobo sup. COD 6005 Valutazione 10% Esiti trattamento litiasi renale COD 6463 Valutazione 10% . Le patologie sopra enumerate hanno avuto un riscontro per criterio analogico di valutazione, per cui, applicandone il calcolo riduzionistico si può riportare una valutazione globale di invalidità del 67%. (Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% Percentuale: 67%) Pertanto, si può concludere con una valutazione complessiva di soggetto ultrasessantacinquenne, Invalido ex L. 118/71 e con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%.
2 Non si ritengono validi i presupposti per la concessione dello stato di inabilità e/o invalidità maggiore del 74%, tanto a partire sin dalla presentazione della domanda amministrativa risalente alla data del 22.12.2022>>
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Riteneva il ricorrente, che il contenuto della perizia era da ritenere inaccettabile e non immune da giustificate censure di carattere medico legale come da osservazioni rese dal dott. allegate agli atti per cui la Per_2 percentuale di invalidità era certamente superiore al 74%.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_3
, il quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il sig. , è da considerarsi invalido con una riduzione Parte_2 permanente della capacità lavorativa pari al 74%, presumibilmente a partire da febbraio 2023.
In particolare, il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti ulteriori patologie:
<
Miocardiopatia Ipertensiva (cod. 6441 = 30%) Ipoacusia percettiva bilaterale (cod. 4005 = 10%)Tali patologie, in riferimento alla Tabella Ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992,applicando il calcolo riduzionistico, devono essere stimate nella misura complessiva del 74%.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, (Copia del certificato del Centro Cardiologico Gaudiosi del 03-04-2023 e certificato del Centro Cardiologico Gaudiosi del 12-04-2023 ) che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetto parte ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a CP_2 corrispondere alla parte ricorrente l'assegno di invalidità civile dal mese di Febbraio 2023 con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74%, Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
3 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a CP_2 corrispondere a l'assegno di invalidità civile con decorrenza Parte_2 dal Febbraio 2023; b) condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 09.05.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
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