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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8322/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8322/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola PARATORE
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppina LONGHITANO;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_5 P.IVA_5 con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_6 P.IVA_6 con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_7 P.IVA_7 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con Controparte_8 P.IVA_8 il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio della AVVOCATURA Controparte_9 P.IVA_9 DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_10 P.IVA_10 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_11 P.IVA_11 con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_12 P.IVA_12 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_13 P.IVA_13 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il CP_2 Pt_2 P.IVA_14 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con Controparte_14 P.IVA_15 il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(C.F. ), in persona del Vice Parte_3 P.IVA_16 Comandante delegato dal Presidente pro tempore (che ha delegato il Comandante della Polizia Locale),
CONVENUTA – contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore (che Controparte_15 P.IVA_17 ha delegato il Comandante della Polizia Locale)
CONVENUTO - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_16 P.IVA_18
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_17 P.IVA_19
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_18 P.IVA_20
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_19 P.IVA_21
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_20 P.IVA_22
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_21 P.IVA_23
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_22 P.IVA_24
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_23 P.IVA_25
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_24 P.IVA_26
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_25 P.IVA_27
CONVENUTA - contumace
CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, acquisite ulteriori sentenze prodotte dalla difesa di parte attrice, la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c...
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio e vari enti impositori (Prefetture Parte_1 Controparte_1
e Comuni indicati) chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
49619/2024, delle sottostanti cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, nonché la sospensione dell'esecuzione e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 15 luglio 2024 aveva Controparte_1 notificato al la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di Pt_1
€ 249.986,62, fondata su numerose cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Molte di tali cartelle risultavano già oggetto di opposizioni pendenti innanzi al Tribunale di Catania e al Giudice di Pace di Belpasso, con sospensione degli effetti in alcuni procedimenti.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che i verbali di contestazione non erano mai stati notificati entro i termini decadenziali, con conseguente estinzione del diritto alla riscossione;
che le pretese erano comunque prescritte, essendo decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. 689/81 e art. 209 C.d.S.; che la comunicazione era priva di motivazione e di indicazioni sui criteri chiari di calcolo;
che le maggiorazioni ex L. 689/81 non erano applicabili alle violazioni al Codice della Strada;
che gli interessi erano illegittimi perché quantificati in modo generico e non trasparente;
che vi era carenza di potere del funzionario che aveva emesso l'avviso di iscrizione ipotecaria;
che gli enti convenuti avevano arrecato un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. per aver reiterato pretese già oggetto di giudizi pendenti, innalzando artificiosamente il valore della controversia.
La difesa chiedeva in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, in via principale, l'accertamento dell'assenza di titolo esecutivo in capo ad e agli enti convenuti, con conseguente annullamento delle cartelle di Controparte_1 pagamento, dei ruoli e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in subordine,
l'annullamento delle maggiorazioni e degli interessi.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_26 incompetenza del Tribunale di Catania in favore del giudice di pace, il rigetto dell'opposizione e, in pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
subordine, l'indennizzo da parte degli enti impositori per eventuali accoglimenti delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
La difesa di sosteneva che la competenza ratione materiae spettava al Giudice di Pace per le CP_26 controversie relative a sanzioni del Codice della Strada (d.lgs. 150/2011, artt. 6 e 7; Cass. civ. ord. n.
29334/2023) ed evidenziava che la sospensione di alcune cartelle era intervenuta successivamente alla notifica della comunicazione ipotecaria, sicché non poteva essere ritenuta responsabile. CP_26
La convenuta, inoltre, rappresentava che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria aveva natura meramente informativa e non necessitava di motivazione;
indi, sosteneva di non avere CP_26 legittimazione passiva sulle eccezioni riguardanti la formazione dei ruoli, la notifica dei verbali, la determinazione delle somme, maggiorazioni e interessi, essendo mero agente della riscossione e non titolare dei crediti. Veniva contestata, siccome generica, la contestata carenza di potere del funzionario e veniva chiesto il rigetto della richiesta di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale in quanto infondata e pretestuosa, poiché aveva agito a tutela del credito in assenza di CP_26 provvedimenti sospensivi.
§§§§§
CP_1 Il , Controparte_27 CP_9 CP_11 CP_12 CP_3
, , , si costituiva in giudizio chiedendo il CP_6 Controparte_28 CP_2 CP_4 CP_8 CP_7 rigetto dell'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto, e in Parte_1 subordine la compensazione delle spese di lite.
La Avvocatura sosteneva che gli enti impositori avevano agito correttamente trasmettendo i verbali e le cartelle all' e che diversi verbali (es. Prefettura di Barletta-Andria- Controparte_1
Trani, , , ) risultavano regolarmente notificati nei termini di CP_12 CP_11 CP_3 CP_2 legge e divenuti titoli esecutivi per mancato pagamento o mancata impugnazione.
Quanto alle eccezioni di prescrizione, le stesse dovevano considerarsi infondate, poiché le iscrizioni a ruolo erano avvenute entro il termine quinquennale e i termini erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, le cartelle di pagamento riportavano tutti gli elementi necessari e non necessitavano di ulteriore motivazione, trattandosi di atti applicativi di accertamenti già definitivi;
le maggiorazioni ex art. 27 L.
689/81 e gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73 erano legittimi e predeterminati per legge, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità; la domanda di risarcimento danni è infondata, poiché gli enti hanno operato nel rispetto delle norme e senza sospensioni comunicate.
§§§§§
La depositava note difensive redatte dal Controparte_29
Vice Comandante della Polizia Locale chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
L esponeva che la cartella di pagamento n. Parte_3 Parte_3
29320210008282268000 traeva origine dal verbale di contestazione di violazione al Codice della
Strada n. F63591 (art. 142, commi 7 e 11 C.d.S.), regolarmente notificato al nel 2017. Il Pt_1 verbale, non impugnato né pagato, era stato iscritto a ruolo nel 2020 e trasmesso ad
[...]
. Controparte_1
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
• l' non aveva legittimazione a contraddire sui vizi della cartella o delle procedure di Pt_3 riscossione, essendo competenza esclusiva dell' ; Controparte_30
• la formazione del ruolo era avvenuta nei termini quinquennali di legge;
• le proroghe e sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020, D.L. 34/2020,
D.L. 41/2021, D.L. 73/2021) avevano legittimamente esteso i termini di prescrizione e decadenza;
• la maggiorazione semestrale del 10% prevista dall'art. 27 L. 689/1981 era applicabile anche alle violazioni stradali, come confermato dalla giurisprudenza di Cassazione.
§§§§§
Anche il di depositava note redatte dal Comandante della Polizia Locale CP_15 CP_15 sostenendo la legittimità delle pretese siccome fondate su atti regolarmente notificati.
§§§§§
pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La Avvocatura dello Stato si costituiva anche con riferimento alle posizioni riguardanti la CP_14
e la .
[...] Controparte_10
La Avvocatura ribadiva che l'opposizione riguardava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fondata su diverse cartelle esattoriali riferite a verbali di violazione del Codice della Strada.
Tali cartelle risultavano regolarmente notificate entro i termini di legge ed i verbali presupposti erano stati correttamente notificati, divenendo titoli esecutivi.
Ciò premesso, la Avvocatura ribadiva quanto già sostenuto con la prima comparsa di costituzione.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, acquisite ulteriori sentenze prodotte dalla difesa di parte attrice, la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della e del Parte_3 [...]
che si sono limitate a depositare note difensive senza costituzione con difesa tecnica. CP_15
CP_2 Parimenti, va dichiarata la contumacia delle Prefetture di , , CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
e che, nonostante la ritualità delle notifiche, non si sono CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 costituite in giudizio.
§§§§§
Parte attrice ha contestato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
49619/2024, di importo complessivo di € 249.986,62, delle sottostanti cartelle di pagamento e dei relativi ruoli.
Le somme su cui si fonda la comunicazione preventiva sono relative a sanzioni per violazioni al codice della strada e relativi accessori, oltre che a pretese aventi natura tributaria, che non rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 7 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Invero, parte attrice ha limitato le contestazioni alle pretese per sanzioni per violazioni al codice della strada ed accessori ma, evidentemente, l'importo complessivo delle pretese rientranti nella giurisdizione del giudie ordinario ammontano complessivamente ad euro 144.070,61.
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte risalente ad intervento a Sezioni Unite, 'in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. unite, 27 aprile 2018 n.10261).
Il detto orientamento, condiviso da questo giudice, è stato ribadito fino ad epoca recente anche in ipotesi di opposizione 'all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. VI, 15 marzo 2019 n.7460; in senso conforme, sempre con riferimento a preavviso di iscrizione ipotecaria, oltre che ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada anche Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2025
n.20987).
Va ulteriormente evidenziato che, sebbene l'importo complessivo del debito per sanzioni sia pari ad euro 144.070,61, la più elevata sanzione amministrativa “originaria” presente nel preavviso è pari ad euro 3.393,00 (in cartella n. 29320180014736123000, Ente impositore ) Controparte_25
In concreto, quindi, tutte le singole sanzioni sono ampiamente inferiori al limite di euro 15.493,00 di cui all'art.6 comma 5 lett. a) d.lgs.150/2011.
§§§§§
In conclusione, sulla base dei principi sopra riportati, deve dichiararsi la incompetenza per materia di questo Tribunale e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale andrà riassunto il giudizio.
pagina 8 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in materia ed al contegno delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra le parti costituite;
nulla va disposto sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, DICHIARA la propria incompetenza per materia e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
compensa le spese fra ricorrente e parti convenute costituite;
nulla sulle spese nei confronti delle parti convenute contumaci.
Catania, 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8322/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola PARATORE
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppina LONGHITANO;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_5 P.IVA_5 con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_6 P.IVA_6 con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_7 P.IVA_7 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con Controparte_8 P.IVA_8 il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio della AVVOCATURA Controparte_9 P.IVA_9 DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_10 P.IVA_10 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_11 P.IVA_11 con il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_12 P.IVA_12 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il Controparte_13 P.IVA_13 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con il CP_2 Pt_2 P.IVA_14 patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con Controparte_14 P.IVA_15 il patrocinio della AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTA
pagina 2 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(C.F. ), in persona del Vice Parte_3 P.IVA_16 Comandante delegato dal Presidente pro tempore (che ha delegato il Comandante della Polizia Locale),
CONVENUTA – contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore (che Controparte_15 P.IVA_17 ha delegato il Comandante della Polizia Locale)
CONVENUTO - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_16 P.IVA_18
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_17 P.IVA_19
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_18 P.IVA_20
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_19 P.IVA_21
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_20 P.IVA_22
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_21 P.IVA_23
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_22 P.IVA_24
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_23 P.IVA_25
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_24 P.IVA_26
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_25 P.IVA_27
CONVENUTA - contumace
CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, acquisite ulteriori sentenze prodotte dalla difesa di parte attrice, la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c...
pagina 3 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio e vari enti impositori (Prefetture Parte_1 Controparte_1
e Comuni indicati) chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
49619/2024, delle sottostanti cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, nonché la sospensione dell'esecuzione e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
La difesa di parte attrice esponeva che in data 15 luglio 2024 aveva Controparte_1 notificato al la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di Pt_1
€ 249.986,62, fondata su numerose cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Molte di tali cartelle risultavano già oggetto di opposizioni pendenti innanzi al Tribunale di Catania e al Giudice di Pace di Belpasso, con sospensione degli effetti in alcuni procedimenti.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che i verbali di contestazione non erano mai stati notificati entro i termini decadenziali, con conseguente estinzione del diritto alla riscossione;
che le pretese erano comunque prescritte, essendo decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. 689/81 e art. 209 C.d.S.; che la comunicazione era priva di motivazione e di indicazioni sui criteri chiari di calcolo;
che le maggiorazioni ex L. 689/81 non erano applicabili alle violazioni al Codice della Strada;
che gli interessi erano illegittimi perché quantificati in modo generico e non trasparente;
che vi era carenza di potere del funzionario che aveva emesso l'avviso di iscrizione ipotecaria;
che gli enti convenuti avevano arrecato un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. per aver reiterato pretese già oggetto di giudizi pendenti, innalzando artificiosamente il valore della controversia.
La difesa chiedeva in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, in via principale, l'accertamento dell'assenza di titolo esecutivo in capo ad e agli enti convenuti, con conseguente annullamento delle cartelle di Controparte_1 pagamento, dei ruoli e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in subordine,
l'annullamento delle maggiorazioni e degli interessi.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_26 incompetenza del Tribunale di Catania in favore del giudice di pace, il rigetto dell'opposizione e, in pagina 4 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
subordine, l'indennizzo da parte degli enti impositori per eventuali accoglimenti delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
La difesa di sosteneva che la competenza ratione materiae spettava al Giudice di Pace per le CP_26 controversie relative a sanzioni del Codice della Strada (d.lgs. 150/2011, artt. 6 e 7; Cass. civ. ord. n.
29334/2023) ed evidenziava che la sospensione di alcune cartelle era intervenuta successivamente alla notifica della comunicazione ipotecaria, sicché non poteva essere ritenuta responsabile. CP_26
La convenuta, inoltre, rappresentava che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria aveva natura meramente informativa e non necessitava di motivazione;
indi, sosteneva di non avere CP_26 legittimazione passiva sulle eccezioni riguardanti la formazione dei ruoli, la notifica dei verbali, la determinazione delle somme, maggiorazioni e interessi, essendo mero agente della riscossione e non titolare dei crediti. Veniva contestata, siccome generica, la contestata carenza di potere del funzionario e veniva chiesto il rigetto della richiesta di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale in quanto infondata e pretestuosa, poiché aveva agito a tutela del credito in assenza di CP_26 provvedimenti sospensivi.
§§§§§
CP_1 Il , Controparte_27 CP_9 CP_11 CP_12 CP_3
, , , si costituiva in giudizio chiedendo il CP_6 Controparte_28 CP_2 CP_4 CP_8 CP_7 rigetto dell'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto, e in Parte_1 subordine la compensazione delle spese di lite.
La Avvocatura sosteneva che gli enti impositori avevano agito correttamente trasmettendo i verbali e le cartelle all' e che diversi verbali (es. Prefettura di Barletta-Andria- Controparte_1
Trani, , , ) risultavano regolarmente notificati nei termini di CP_12 CP_11 CP_3 CP_2 legge e divenuti titoli esecutivi per mancato pagamento o mancata impugnazione.
Quanto alle eccezioni di prescrizione, le stesse dovevano considerarsi infondate, poiché le iscrizioni a ruolo erano avvenute entro il termine quinquennale e i termini erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
pagina 5 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, le cartelle di pagamento riportavano tutti gli elementi necessari e non necessitavano di ulteriore motivazione, trattandosi di atti applicativi di accertamenti già definitivi;
le maggiorazioni ex art. 27 L.
689/81 e gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73 erano legittimi e predeterminati per legge, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità; la domanda di risarcimento danni è infondata, poiché gli enti hanno operato nel rispetto delle norme e senza sospensioni comunicate.
§§§§§
La depositava note difensive redatte dal Controparte_29
Vice Comandante della Polizia Locale chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
L esponeva che la cartella di pagamento n. Parte_3 Parte_3
29320210008282268000 traeva origine dal verbale di contestazione di violazione al Codice della
Strada n. F63591 (art. 142, commi 7 e 11 C.d.S.), regolarmente notificato al nel 2017. Il Pt_1 verbale, non impugnato né pagato, era stato iscritto a ruolo nel 2020 e trasmesso ad
[...]
. Controparte_1
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
• l' non aveva legittimazione a contraddire sui vizi della cartella o delle procedure di Pt_3 riscossione, essendo competenza esclusiva dell' ; Controparte_30
• la formazione del ruolo era avvenuta nei termini quinquennali di legge;
• le proroghe e sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020, D.L. 34/2020,
D.L. 41/2021, D.L. 73/2021) avevano legittimamente esteso i termini di prescrizione e decadenza;
• la maggiorazione semestrale del 10% prevista dall'art. 27 L. 689/1981 era applicabile anche alle violazioni stradali, come confermato dalla giurisprudenza di Cassazione.
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Anche il di depositava note redatte dal Comandante della Polizia Locale CP_15 CP_15 sostenendo la legittimità delle pretese siccome fondate su atti regolarmente notificati.
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pagina 6 di 9 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La Avvocatura dello Stato si costituiva anche con riferimento alle posizioni riguardanti la CP_14
e la .
[...] Controparte_10
La Avvocatura ribadiva che l'opposizione riguardava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fondata su diverse cartelle esattoriali riferite a verbali di violazione del Codice della Strada.
Tali cartelle risultavano regolarmente notificate entro i termini di legge ed i verbali presupposti erano stati correttamente notificati, divenendo titoli esecutivi.
Ciò premesso, la Avvocatura ribadiva quanto già sostenuto con la prima comparsa di costituzione.
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In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, acquisite ulteriori sentenze prodotte dalla difesa di parte attrice, la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
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Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della e del Parte_3 [...]
che si sono limitate a depositare note difensive senza costituzione con difesa tecnica. CP_15
CP_2 Parimenti, va dichiarata la contumacia delle Prefetture di , , CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
e che, nonostante la ritualità delle notifiche, non si sono CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 costituite in giudizio.
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Parte attrice ha contestato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
49619/2024, di importo complessivo di € 249.986,62, delle sottostanti cartelle di pagamento e dei relativi ruoli.
Le somme su cui si fonda la comunicazione preventiva sono relative a sanzioni per violazioni al codice della strada e relativi accessori, oltre che a pretese aventi natura tributaria, che non rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Invero, parte attrice ha limitato le contestazioni alle pretese per sanzioni per violazioni al codice della strada ed accessori ma, evidentemente, l'importo complessivo delle pretese rientranti nella giurisdizione del giudie ordinario ammontano complessivamente ad euro 144.070,61.
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte risalente ad intervento a Sezioni Unite, 'in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. unite, 27 aprile 2018 n.10261).
Il detto orientamento, condiviso da questo giudice, è stato ribadito fino ad epoca recente anche in ipotesi di opposizione 'all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. VI, 15 marzo 2019 n.7460; in senso conforme, sempre con riferimento a preavviso di iscrizione ipotecaria, oltre che ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada anche Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2025
n.20987).
Va ulteriormente evidenziato che, sebbene l'importo complessivo del debito per sanzioni sia pari ad euro 144.070,61, la più elevata sanzione amministrativa “originaria” presente nel preavviso è pari ad euro 3.393,00 (in cartella n. 29320180014736123000, Ente impositore ) Controparte_25
In concreto, quindi, tutte le singole sanzioni sono ampiamente inferiori al limite di euro 15.493,00 di cui all'art.6 comma 5 lett. a) d.lgs.150/2011.
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In conclusione, sulla base dei principi sopra riportati, deve dichiararsi la incompetenza per materia di questo Tribunale e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale andrà riassunto il giudizio.
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Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in materia ed al contegno delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra le parti costituite;
nulla va disposto sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, DICHIARA la propria incompetenza per materia e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
compensa le spese fra ricorrente e parti convenute costituite;
nulla sulle spese nei confronti delle parti convenute contumaci.
Catania, 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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