TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4885
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Invalidità derivata per violazione del principio di certezza del diritto, di irretroattività delle leggi, di tutela del legittimo affidamento e di ragionevolezza

    La Corte ha ritenuto che l'impugnata risoluzione del CSM fosse inidonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, essendo tali effetti prodotti dai provvedimenti successivi dei dirigenti degli uffici. Inoltre, il legislatore ha stabilito l'orario di lavoro e le relative indicazioni, mentre il CSM ha fornito mere indicazioni, confermando la discrezionalità legislativa e l'assenza di un interesse diretto dei ricorrenti ad impugnare gli atti del CSM.

  • Inammissibile
    Invalidità derivata per violazione del principio di certezza del diritto, di irretroattività delle leggi, di tutela del legittimo affidamento e di ragionevolezza

    La Corte ha ritenuto che l'impugnata risoluzione del CSM fosse inidonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, essendo tali effetti prodotti dai provvedimenti successivi dei dirigenti degli uffici. Inoltre, il legislatore ha stabilito l'orario di lavoro e le relative indicazioni, mentre il CSM ha fornito mere indicazioni, confermando la discrezionalità legislativa e l'assenza di un interesse diretto dei ricorrenti ad impugnare gli atti del CSM.

  • Inammissibile
    Invalidità derivata per violazione del principio di certezza del diritto, di irretroattività delle leggi, di tutela del legittimo affidamento e di ragionevolezza

    La Corte ha ritenuto che l'impugnata risoluzione del CSM fosse inidonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, essendo tali effetti prodotti dai provvedimenti successivi dei dirigenti degli uffici. Inoltre, il legislatore ha stabilito l'orario di lavoro e le relative indicazioni, mentre il CSM ha fornito mere indicazioni, confermando la discrezionalità legislativa e l'assenza di un interesse diretto dei ricorrenti ad impugnare gli atti del CSM.

  • Rigettato
    Invalidità derivata per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione alla clausola 4, punto 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il Collegio ha ritenuto che la differenza retributiva tra magistrati esclusivisti e non esclusivisti non costituisse una violazione grave e manifesta del diritto comunitario. Inoltre, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la diversificazione della disciplina dei rimedi per contratti a termine nel pubblico impiego rispetto al privato, per rispettare il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata in relazione alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dedotte

    La Corte ha ritenuto che la carenza d'interesse a ricorrere, che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia un limite preclusivo alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale. Inoltre, non sono ravvisabili i presupposti per la rimessione in ragione dell'infondatezza del ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Carenza d'interesse

    La Corte ha ritenuto che l'impugnata risoluzione del CSM fosse inidonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, essendo tali effetti prodotti dai provvedimenti successivi dei dirigenti degli uffici. Inoltre, il legislatore ha stabilito l'orario di lavoro e le relative indicazioni, mentre il CSM ha fornito mere indicazioni, confermando la discrezionalità legislativa e l'assenza di un interesse diretto dei ricorrenti ad impugnare gli atti del CSM.

  • Inammissibile
    Carenza d'interesse

    La Corte ha ritenuto che l'impugnata risoluzione del CSM fosse inidonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, essendo tali effetti prodotti dai provvedimenti successivi dei dirigenti degli uffici. Inoltre, il legislatore ha stabilito l'orario di lavoro e le relative indicazioni, mentre il CSM ha fornito mere indicazioni, confermando la discrezionalità legislativa e l'assenza di un interesse diretto dei ricorrenti ad impugnare gli atti del CSM.

  • Inammissibile
    Carenza d'interesse

    La Corte ha ritenuto che l'impugnata risoluzione del CSM fosse inidonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, essendo tali effetti prodotti dai provvedimenti successivi dei dirigenti degli uffici. Inoltre, il legislatore ha stabilito l'orario di lavoro e le relative indicazioni, mentre il CSM ha fornito mere indicazioni, confermando la discrezionalità legislativa e l'assenza di un interesse diretto dei ricorrenti ad impugnare gli atti del CSM.

  • Inammissibile
    Carenza d'interesse

    La Corte ha ritenuto che l'impugnata risoluzione del CSM fosse inidonea a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, essendo tali effetti prodotti dai provvedimenti successivi dei dirigenti degli uffici. Inoltre, il legislatore ha stabilito l'orario di lavoro e le relative indicazioni, mentre il CSM ha fornito mere indicazioni, confermando la discrezionalità legislativa e l'assenza di un interesse diretto dei ricorrenti ad impugnare gli atti del CSM.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata in relazione alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dedotte

    La Corte ha ritenuto che la carenza d'interesse a ricorrere, che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia un limite preclusivo alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale. Inoltre, non sono ravvisabili i presupposti per la rimessione in ragione dell'infondatezza del ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Violazione del diritto dell’Unione europea

    Il Collegio ha ritenuto che la differenza retributiva tra magistrati esclusivisti e non esclusivisti non costituisse una violazione grave e manifesta del diritto comunitario. Inoltre, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la diversificazione della disciplina dei rimedi per contratti a termine nel pubblico impiego rispetto al privato, per rispettare il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Incompetenza del giudice nazionale a disporre rinvio pregiudiziale

    Il Collegio ha ritenuto che la differenza retributiva tra magistrati esclusivisti e non esclusivisti non costituisse una violazione grave e manifesta del diritto comunitario. Inoltre, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la diversificazione della disciplina dei rimedi per contratti a termine nel pubblico impiego rispetto al privato, per rispettare il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4885
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4885
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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