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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3207/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)”
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Matteis, e Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cancelli, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con la figlia nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in Persona_1 ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi della minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene:
1. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Persona_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore Persona_1 avrà collocamento prevalente con la madre e residenza abituale presso la casa di quest'ultima attualmente domiciliata in
Casamassella.
Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia;
I tempi di frequentazione tra il padre e la figlia minore saranno regolati dettagliatamente come da piano genitoriale allegato (All. 1).
2. Sulle condizioni economiche per il mantenimento della minore.
Disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia, corrispondendo mensilmente alla Parte_2 sig.ra la somma di euro 500,00, (EURO CINQUECENTO/00) da versarsi entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, oltre al versamento del 100% delle spese straordinarie documentate, e di cui al protocollo d'intesa 21.05.2018 del Tribunale di Lecce che qui si ha per riportato ed a quelle che si elencano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- spese preesistenti al deposito del presente ricorso: spese per la mensa scolastica, autobus per il trasferimento, libri scolastici, spese sanitarie, per cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, scuola di danza.
- spese successive al deposito del presente ricorso: spese mediche non coperte dal S.S.N. o quelle per le quali si preferirà rivolgersi a professionisti non convenzionati, acquisto di farmaci connessi a patologie, acquisto di presidi vari (oculistici, ortopedici, acustici, protesi etc.), visite specialistiche, interventi chirurgici, pratica di particolari terapie (inalazioni termali, fisioterapie, trattamenti psicoterapeutici, logopedici etc.) esami diagnostici, analisi cliniche e strumentali;
spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private d'infanzia primarie e secondarie, spese di mensa scolastica, tasse universitarie, rette e spese per alloggio fuori sede per frequentare università pubbliche e private, corsi di specializzazione e master;
spese parascolastiche: pre-scuola, doposcuola, ripetizioni, corsi (lingue straniere, informatica, attività artistiche, etc.), con l'acquisto di materiale strumentale, campi scuola estivi, testi scolastici e manuali di studio, viaggi e permanenze anche all'estero per ragioni di studio e, quando ne sarà il tempo, spese per corsi universitari e dimora in sedi di studio, spese per attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della medesima ed ogni spesa connessa (trasferta). Spese da concordarsi per viaggi d'istruzione, gite scolastiche, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto e relative dotazioni di sicurezza, conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione telefono cellulare, tablet e pc, spese per feste, ricorrenze e cerimonie religiose della figlia (per es. diciottesimo compleanno, comunione, cresima, matrimonio), polizze infortuni e malattie, spese di bollo e assicurazione per mezzi di trasporto in loro uso, RC per fatti commessi dai figli.
- il sig. si impegna, altresì, al pagamento in misura del 50% del canone di affitto e delle utenze Parte_2 domestiche dell'abitazione ove la minore attualmente alloggia e nelle future in cui alloggerà.
- Il sig. s'impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo percepito a titolo di assegno unico Parte_2 Parte_1 di mantenimento e/o ad accordare e sottoscrivere l'accredito dell'assegno unico in misura pari al 100% sul conto corrente bancario della stessa. Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e la figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.9.25
La Presidente Est.
Dott.ssa Francesca Caputo