Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
Poiché l'art. 189 D.L.G. 30 aprile 1992, n. 285, prevede quale delitto, e non più, come nel precedente codice della strada, quale contravvenzione, l'omissione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall'incidente stesso.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: elemento soggettivo nell’omissione di soccorsoVittorio Mirra · https://www.filodiritto.com/ · 17 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2000, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 16/02/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N. 316
3. Dott. MALAGNINO FRANCESCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 31292/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) BI OV n. il 27.10.1941
avverso sentenza del 20.05.1999 CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. Cons. Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto;
Motivi della decisione
ON NA, condannata con sentenza della Corte di Appello di Firenze per il reato di cui all'art. 189, comma sesto, codice della strada, lamenta con il presente ricorso la contradditorietà di motivazione della predetta sentenza ed il conseguente errore logico in cui la Corte è incorsa. Deduce che poiché la sentenza in questione da atto che la ON non si è resa conto che il conducente del motorino, coinvolto nell'incidente da lei cagionato, si era procurato le pur lievi lesioni poi riscontrate, non sarebbe stato possibile affermarne la responsabilità, difettando il requisito del dolo. Ricorrerebbe invece la diversa ipotesi di cui all'art. 189, comma quinto, punita con sanzione amministrativa. Il ricorso è fondato.
Il nuovo codice della strada all'art. 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabiie al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell'arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente;
la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza. Al riguardo è opportuno osservare che l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi era punita con l'ammenda dal precedente codice della strada senza distinzione tra i casi in cui ne fosse derivato danno alle cose o alle persone: si trattava pertanto di una contravvenzione imputabile anche a titolo di colpa. Il legislatore del 1991 invece ha sdoppiato la previsione nelle due ipotesi del danno alle cose o alle persone ed ha elevato tale ultimo caso al rango di delitto. Con l'ovvia conseguenza, come peraltro questa Corte ha già avuto occasione di stabilire con sentenza di questa stessa sezione dell'8.4.95 (ud. 6.12.94) n. 3836 imp. Bellini, rv. 200814, che l'infrazione può essere punita solo se commessa con dolo. Nè può essere condiviso l'orientamento espresso da Cass. sez. IV 13.1.98 (ud. 31.10.97) n. 327, Martino rv. 209677, secondo la quale il dolo deve investire il solo evento dell'incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente e non anche il danno alle persone, un avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dell'evento tipico, che costituisce la condizione obiettiva di punibilità. Infatti proprio la scelta operata dal legislatore con il nuovo codice della strada di sostituire la precedente contravvenzione, per sua natura colposa, con una fattispecie delittuosa, caratterizzata dalla punibilità solo a titolo di dolo (salva espressa diversa previsione nella specie insussistente), fanno ritenere non condivisibile la tesi secondo la quale la natura dell'evento dannoso cagionato potrebbe costruirsi come condizione di punibilità, e cioè potrebbe sostanzialmente essere imputato a titolo di responsabilità oggettiva. La sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall'incidente stesso.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha accertato che la "ON si allontanò dal luogo del sinistro pur avendo avuto la netta percezione della caduta dell'LA in conseguenza di un incidente comunque ricollegabile al suo comportamento" ed ha altresì ritenuto credibile che "la stessa non si rese conto che il conducente del motorino in conseguenza di esso (incidente) si fosse procurato le, sia pur lievi, lesioni riportate successivamente riportate". È dunque stata esclusa la consapevolezza da parte dell'imputato della sussistenza di un danno alle persone e pertanto, per quanto sopra detto, va esclusa la sussistenza del contestato reato. Diversa la situazione, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 5, per la quale è sufficiente anche un rimprovero di negligenza. Gli atti vanno pertanto trasmessi all'autorità amministrativa che provvederà a valutare la sussistenza della contravvenzione di cui al comma 5, sempre che si accerti la sussistenza di un danno alle cose.
P.T.M.
La Corte:
annulla senza rinvio la sentenza impugnata qualificato il fatto come violazione dell'art. 189, comma 5, codice della strada, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Firenze per quanto di sua competenza. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2000