Art. 2.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951.
Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 255 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951.
Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 255 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55.