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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17301 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 7185/2024 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nato a [...] il [...], difeso giusta delega in atti dall' Avv. Stefano Parte_1
Ruggiero
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_1 Per_1
23.2.2022 in atti dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 15192/2023 depositata il CP_1
12.9.2023 – opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada – noleggio con conducente – autorizzazione rilasciata da altro Comune – accesso ai varchi ZT del
Comune di CP_1
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta di CP_1
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ancora in via preliminare si evidenzia la tempestività del gravame siccome proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 12.9.2023 e non notificata e ricorso in appello depositato il 16.2.2024) nonché la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , ponendo quindi il Giudice dell'appello in condizione di avere immediata contezza delle censure prospettate .
Ciò posto , , autorizzato dal Comune di Rocca Priora ad esercitare il Parte_1
pubblico servizio di noleggio con conducente (v. libretto di circolazione e licenza allegati in primo grado), ha proposto innanzi al GDP di Roma opposizione avverso n. 10 verbali di accertamento analiticamente elencati nell'epigrafe della sentenza di primo grado , cui viene fatto espresso rinvio, per le violazioni in cui era incorso il veicolo tg FV071LR, e segnatamente il transito su corsia riservata ai mezzi pubblici e l'accesso in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione , violazioni tutte accertate nel febbraio 2023.
Il GDP ha accolto l'opposizione in riferimento alle violazioni relative al transito su corsia preferenziale mentre ha rigettato l'opposizione per le violazioni relative all'accesso in zona a traffico limitato , incentrando il proprio iter motivazionale sulla circostanza che non era stata fornita dal trasgressore prova della preventiva autorizzazione all'accesso da parte di CP_1
prevista dalla normativa di settore . costituitasi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello . CP_1
Ciò posto e richiamati i motivi di appello contenuti nel ricorso, occorre distinguere l'ipotesi del transito in zona a traffico limitato da quella del transito su corsia riservata ai mezzi pubblici.
In tema di transito nelle zone a traffico limitato da parte delle vetture esercenti il servizio di noleggio con conducente (con licenza rilasciata da altro Comune) la normativa di riferimento è data dalla legge quadro 15.1.1992 n. 21 che , nell'ottica della esigenza di contenere l'inquinamento atmosferico ed acustico in talune zone nevralgiche del tessuto urbano al fine di tutelare la salute dei cittadini e le aree di interesse archeologico , ha previsto, accanto alla potestà normativa di derivazione statale, la potestà regolamentare dei Comuni nel disciplinare in modo specifico l'accesso delle vetture NCC alle zone a traffico limitato, talvolta subordinando detto accesso non solo ad una richiesta di autorizzazione dell'interessato in tal senso ma anche al pagamento dell'importo di accesso, che non ha natura di tributo in senso tecnico, ovvero al rilascio di apposito apparecchio “telepass” (v. sul punto Cass. Civ. 24287/2008) .
Attualmente la procedura per conseguire il permesso da parte di vetture NCC di altri Comuni per accedere ai varchi ZT del Comune di si esplica mediante accesso al sito Roma Capitale CP_1
Servizi per la Mobilità , attraverso istruzioni facilmente consultabili oltre che intellegibili;
all'accesso segue apposita comunicazione on line . L'art. 5 bis legge 21/1992 , introdotto dall'art. 29 comma 1 quater del d.l. 30.12.2006 n. 207 conv. con legge 27.2.2009 n. 14, prevede inoltre che “per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio …da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni , mediante la preventiva comunicazione…”.
L'art. 9 co.3 d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 conv. con mod. dalla legge 27 febbraio 2017 n.19 ha previsto: “…la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge
10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017”. L'art.
7-bis co.1 d.l. 10-2-2009 n. 5 conv. con mod. dalla legge 9- 4-2009 n. 33 aveva disposto, “nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali”, la sospensione dell'efficacia dell'art. 29 co.
1-quater d. l. 20 dicembre
2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.
L'art. 29 co.
1-quater ha sostituito l'art. 3 legge 15 gennaio 1992 n.21 e ha introdotto nella medesima legge l'art.
5-bis, disposizione per la cui violazione sono state irrogate le sanzioni amministrative nella fattispecie, che prevede: “(Accesso nel territorio di altri comuni)1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso al loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17541 depositata il 20-6-2023 hanno risolto le questioni relative alla sospensione dell'efficacia delle modifiche alla legge 15 gennaio
1992 n. 21 introdotte dall'art. 29 co.
1-quater d. l. 20 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, ponendo i seguenti principi di diritto: «Il legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'art. 9 del d.l. n.
244 del 2016, ha sospeso l'efficacia delle fattispecie introdotte con l'art. 29, comma 1-quater d.l. n.
207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, posticipandola al 31 dicembre 2016
(divenuto successivamente 31 dicembre 2017). Le fattispecie introdotte con il predetto art. 29, comma 1-quater cit. non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 legge quadro n. 21 del
1992 (art.
3. Servizio di noleggio con conducente 1.Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Art.11.Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
1.I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2.Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3.Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4.Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive autorimesse.
5.I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6.I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comportati del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitare e individuate come rimessa.
7.Il servizio taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.), che vengono pertanto solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento della commissione della violazione contestata».
Compendiando, è vero che l'art. 5 bis della legge 21/1992 prevede la facoltà dei comuni di prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso mediante una preventiva comunicazione , ma tale norma, a seguito di una serie di sospensioni previste dal legislatore , è entrata in vigore il 31 dicembre 2018 ; le infrazioni oggetto di causa risultano tutte successive a tale data collocandosi temporalmente nel febbraio 2023 .
Nel caso di specie l'appellante ha fornito prova in primo grado della preventiva autorizzazione rilasciata dal per l'accesso nella ZT per il periodo compreso tra dicembre 2022 e CP_2
il 31 dicembre 2023 (doc. 4 allegato da parte opponente in primo grado) , come può evincersi dalla schermata rilasciata da dove sono indicati il nominativo del Controparte_3
titolare della licenza NCC, il numero di targa del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente non di linea nonché la data di decorrenza della autorizzazione . Il GDP non ha tenuto conto della suddetta documentazione e ha erroneamente ravvisato la mancanza di autorizzazione per l'accesso in ZT .
Si impone pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, l'annullamento di n. 6 verbali afferenti alla violazione dell'accesso in ZT senza la prescritta autorizzazione , segnatamente quelli aventi nn. : 234014/2023/1/1/1 del 3.2.2023; 239069/2023/1/1/1 del 6.2.2023;
233736/2023/1/1/1 del 3.2.2023; 252097/2023/1/1/1 del 9.2.2023 ; 277881/2023/1/1/1 del
13.2.2023 ; 278502/2023/1/1/1 del 13.2.2023; fermo il resto della impugnata sentenza .
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00), con distrazione in favore del procuratore di parte appellante che le ha anticipate .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza di primo grado , annulla i verbali afferenti alla violazione dell'accesso in ZT senza la prescritta autorizzazione , segnatamente quelli aventi nn. : 234014/2023/1/1/1 del 3.2.2023; 239069/2023/1/1/1 del 6.2.2023;
233736/2023/1/1/1 del 3.2.2023; 252097/2023/1/1/1 del 9.2.2023 ; 277881/2023/1/1/1 del
13.2.2023 ; 278502/2023/1/1/1 del 13.2.2023 ; fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_1
parte appellante , che distratte in favore del suo procuratore che le ha anticipate, si liquidano in € 505,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , oltre il rimborso del contributo unificato versato per i due gradi;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri