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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1747/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Melella Gioele, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 30.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1 in data 31.10.1977 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2 in data 8.1.1976 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 20.1.2001 in Rivoli (TO), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Rivoli (TO) dell'anno 2001, al n. 3 Parte I,
1 Proc. R.V.G. n. 1747/2025
e che dall'unione erano nati due figli, (18.12.2001) e 13.3.2007), Per_1 Per_2 ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 500/2023 del 4.7.2023, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 30.9.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
29.9.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“Nessun assegno di mantenimento viene pattuito tra le parti, atteso che entrambe si dichiarano prive di reddito da lavoro dipendente negli ultimi tre anni, disoccupate, non titolari di rapporti bancari o finanziari, né di diritti reali su beni immobili.
I figli nati dal matrimonio, e sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
pertanto, non si prevede alcun contributo al loro mantenimento.
2 Proc. R.V.G. n. 1747/2025
Le parti dichiarano di aver definito in via definitiva ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )]
[...] C.F._1
e [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Rivoli (TO) dell'anno 2001, al n. 3 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivoli (TO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Melella Gioele, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 30.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1 in data 31.10.1977 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2 in data 8.1.1976 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 20.1.2001 in Rivoli (TO), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Rivoli (TO) dell'anno 2001, al n. 3 Parte I,
1 Proc. R.V.G. n. 1747/2025
e che dall'unione erano nati due figli, (18.12.2001) e 13.3.2007), Per_1 Per_2 ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 500/2023 del 4.7.2023, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 30.9.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
29.9.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“Nessun assegno di mantenimento viene pattuito tra le parti, atteso che entrambe si dichiarano prive di reddito da lavoro dipendente negli ultimi tre anni, disoccupate, non titolari di rapporti bancari o finanziari, né di diritti reali su beni immobili.
I figli nati dal matrimonio, e sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
pertanto, non si prevede alcun contributo al loro mantenimento.
2 Proc. R.V.G. n. 1747/2025
Le parti dichiarano di aver definito in via definitiva ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )]
[...] C.F._1
e [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Rivoli (TO) dell'anno 2001, al n. 3 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivoli (TO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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