Sentenza 11 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di chiusura delle indagini preliminari, la omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal PM, alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di essere informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio, proprio dell'udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 127 cod.proc.pen. e ribadito dal sesto comma dell'art 409 stesso codice, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione emesso in assenza della predetta previa comunicazione al querelante). (Vedi Corte costituzionale sent. 353 del 1991 e 413 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2000, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 11/02/2000
1. Dott. Carlo Casini Consiglio SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.745
3. " IT SI " REGISTRO GENERALE
4. " IZ MO " N.30520/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA GI nato in [...] l'[...] avverso il decreto di archiviazione emesso il 23-3-99 dal Gip presso il Tribunale di Roma, nel procedimento a carico di DO SA nato in [...] il [...] e RE LO nato in [...] il 23- 11-30.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreto 23-3-99 il Gip presso il Tribunale di Roma disponeva, su domanda del P.M., l'archiviazione del procedimento a carico di DO SA e RE LO, indagati per diffamazione a mezzo stampa ai danni di IA GI.
Quest'ultimo - tramite difensore munito di procura speciale - ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento deducendo violazione di legge in quanto non gli era stata comunicata la richiesta del P.M., nonostante la sua istanza in tal senso, formulata in calce all'atto di querela.
La Corte osserva.
Poiché risulta essersi in realtà verificata la denunciata situazione deve riconoscersi la nullità dell'impugnato provvedimento.
Invero la omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dall'organo dell'accusa alla persona offesa che abbia manifestato volontà di esserne infondata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ex art.127 c.p.p., ribadito dall'art. 409 c. 6 c.p.p., impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Corte Cost. n. 353 1991 e n. 413 del 1994; Cass. 9-7-92 n. 2832 RV. 191070; Cass. 28-10-94 n. 3711 RV. 200610.)
S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio del decreto de quo con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma onde si proceda con l'osservanza dei debiti incombenti.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000