Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2000, n. 745
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Sentenza 11 febbraio 2000

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In tema di chiusura delle indagini preliminari, la omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal PM, alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di essere informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio, proprio dell'udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 127 cod.proc.pen. e ribadito dal sesto comma dell'art 409 stesso codice, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione emesso in assenza della predetta previa comunicazione al querelante). (Vedi Corte costituzionale sent. 353 del 1991 e 413 del 1994).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2000, n. 745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 745
    Data del deposito : 11 febbraio 2000

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