Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5432/2019.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5432/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 11.11.2019
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pistone Parte_1
(CF: elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito C.F._1
in Napoli, in Via Dei Mille n. 1
APPELLANTE
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) domiciliato per la carica presso la sede Controparte_2 C.F._2
della società in Roma, in Via Costantino n. 103/105, rappresentata e difesa dall'Avv.
Simone D'Angelo (C.F. ) e dall'avv. Alessandra Troisi (CF. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi CodiceFiscale_4
sito in Torre del Greco, in Via Beneduce n. 22
APPELLATA
pagina 1 di 9
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Anello Maione (C.F. CP_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._5
sito in Sant'Anastasia (NA), in Via Costanzi n. 43
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso ex art. 702 bis cpc, agiva in giudizio al fine di Parte_1
ottenere la condanna della e della in solido Controparte_4 Controparte_5
alla restituzione dell'importo di € 7.500,00 ricevuti per l'attività di mediazione, stante la loro responsabilità nell'espletamento dell'attività svolta, nonché la condanna di al versamento del doppio della caparra per complessivi €10.000,00, per il CP_3
grave inadempimento di quest'ultima. In particolare, chiedeva all'autorità adita così provvedere: “...condannare la e la in solido, Controparte_4 Controparte_5
alla restituzione dell'importo di € 7.500,00 ricevuti per l'attività di intermediazione, stante la loro responsabilità nell'espletamento dell'attività svolta, per non aver messo la proponente l'acquisto dell'immobile, a conoscenza dello stato del fabbricato...con gli interessi dalla data del versamento a quella della restituzione;
condannare
[...]
al versamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta, per CP_3
complessivi € 10.000,00 oltre interessi come per legge, stante il legittimo recesso della SI , per il grave inadempimento della parte che aveva promesso la vendita Pt_1
e ricevuta la caparra..”
pagina 2 di 9 Si costituiva , la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, precisava che il CP_3
titolo di provenienza faceva riferimento agli eventi sismici del 1980 e che da allora vi erano stati interventi di manutenzione tali da rendere l'immobile conforme a tutte le norme edilizie. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda di condanna poiché infondata. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Si costituiva altresì la la quale chiedeva il rigetto della domanda e Controparte_1
si riportava alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta alle quali si rimanda in questa sede.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 07.11.2019, così provvedeva: rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.400 per ciascuna delle resistenti oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione agli avv. Simone
D'Angelo ed Alessandra Troisi” con atto notificato in data 12.06.2019 proponeva appello Parte_1
avverso la predetta ordinanza, deducendone l'erroneità sulla base di quattro motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “a totale modifica della ordinanza appellata, fare pieno diritto alla domanda proposta dalla e, Pt_1
quindi, condannare la alla restituzione della somma di € 7.500,0 Controparte_6
ricevuta a titolo di provvigioni, con gli interessi dalla data del versamento a quella della restituzione;
2) condannare inoltre la alla restituzione della Controparte_6
somma di 3.501,88 versata per le spese e le competenze del giudizio di l° grado, così come liquidati dal primo Giudice. Con gli interessi come per legge;
3) la
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione CP_6
al sottoscritto procuratore, anticipatario;
4) sempre a totale modifica della ordinanza appellata, fare pieno diritto alla domanda proposta dalla e per l'effetto Pt_1
condannare alla restituzione della somma di 10.000,00 (pari al doppio CP_3
della versata caparra confirmatoria). Con gli interessi dalla data del versamento della caparra a quel del soddisfo;
5) condannare alla restituzione della somma CP_3
di 3.501,88 versata per le spese e le competenze del giudizio di grado, così come
pagina 3 di 9 liquidati dal primo Giudice, con gli interessi come per legge;
6) condannare CP_3
al pagamento delle spese doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto
[...]
procuratore, anticipatario”
Si costituiva l'appellata la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, Controparte_5
insisteva per la conferma della pronuncia gravata, chiedendo alla Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli, 11^ sezione civile, Dott. Caccaviello, in data 07.11.2019 e comunicata in data
11.11.2019, per le motivazioni tutte sopra esposte. Il tutto con il favore delle spese di lite ed onorari di causa, con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.”
Nel corso del procedimento si costituiva altresì che insisteva per la CP_3
conferma della pronuncia gravata, chiedendo alla Corte rigettarsi l'appello, con vittoria di spese e competenze.
La Corte, all'udienza del 06.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di quattro motivi di appello: a) Violazione e dell'art. 2697 c.c. Presupposto erroneo e/o inesistente. Carente e/o insufficiente motivazione – relativamente all'onere di informazione a carico della società mediatrice;
b) Violazione dell'art. 2697 c.c. Presupposto erroneo e/o inesistente.
Carente e/o insufficiente motivazione – relativamente all'onere della prova circa l'esistenza del motivo dedotto dalla per recedere dal contratto; c) Violazione Pt_1
dell'art. 1476 c.c. Presupposto erroneo e/o inesistente. Carente e/o insufficiente motivazione – circa la garanzia dei vizi della cosa; d) Violazione dell'art. 2697 cc.
pagina 4 di 9 Presupposto erroneo inesistente. Carente e/o insufficiente motivazione – relativamente al valore probatorio della perizia di parte.
L'appello è infondato.
Per ragioni di logicità, ritiene il Collegio di esaminare il secondo, il terzo ed il quarto motivo di censura, relativi alla posizione di , che per la loro stretta CP_3
connessione logico – giuridica possono essere trattati unitariamente. Con il secondo ed il terzo motivo di appello l'istante deduce che, dopo aver comunicato il recesso per l'asserita sussistenza di vizi dell'immobile, sarebbe stato onere della offrire CP_3
prova dell'avvenuta messa in sicurezza del fabbricato e dell'inesistenza di vizi della cosa.
Orbene, dall'istruttoria svolta in primo grado e dalla disamina della documentazione prodotta in atti, non risulta che parte appellante, una volta rilevata l'esistenza degli assunti vizi dalla lettura del titolo di provenienza che le veniva fornito dall'agenzia immobiliare successivamente alla sottoscrizione della proposta di acquisito, abbia mai chiesto formalmente alle appellate documentazione relativa alle condizioni statiche dell'immobile, provvedendo direttamente a recedere dal contratto (doc. n. 7 fascicolo primo grado parte appellante), precludendo così alla la possibilità di fornire CP_3
la documentazione necessaria al fine di verificare le condizioni statiche del cespite di sua proprietà.
D'altra parte, il vizio denunciato da non risulta sussistere. Parte_1
Ed invero, ancorché dalla lettura del titolo di provenienza effettivamente si rilevi che:
“la seguente unità immobiliare facente parte del vecchio fabbricato in pessime condizioni statiche e locative, danneggiato dagli eventi sismici del 23/11/1980…”
(doc. 6, pag. 1 atto di compravendita rep. 9851, racc. 1675, fascicolo primo grado parte appellante), non di meno dalla relazione tecnica prodotta dalla difesa della convenuta in primo grado a firma dell'Ing. , risulta certificato “che le strutture Parte_2
non presentano evidenti vizi o difetti costruttivi, lesioni, dissesti o cedimenti fondali
pagina 5 di 9 che pregiudichino lo stato dell'appartamento” con attestazione “dell'idoneità statica dell'appartamento” (cfr.: perizia giurata in atti).
La disamina della perizia sopra richiamata, si collega al quarto motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'errore del Giudice di prime cure laddove avrebbe posto alla base della decisione la suddetta relazione.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che: “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. Civ. sent. n. 3524/2023). In coerenza con tale consolidato insegnamento, numerose pronunce confermano il valore probatorio elevato di queste perizie, anche se realizzate prima del processo. Il principio del libero convincimento del giudice consente a quest'ultimo di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale, purché essa sia ben motivata e convincente, rappresentando la stessa uno strumento fondamentale nel processo civile, capace di influenzare in modo significativo l'esito del contenzioso (tra le tante, Corte d'Appello di Bologna, sent. n. 88/2024).
Nel caso di specie e per le ragioni più sopra indicate, si ripete, gli accertamenti in fatto raggiunti dalla relazione tecnica depositata da parte convenuta, rendono le risultanze provate, stante anche l'assenza di una ricostruzione alternativa offerta dalla . Pt_1
Per quanto concerne il primo motivo di appello, l'unico relativo alla CP_1
[...
rileva la Corte che l'appellante si duole della violazione dell'obbligo informativo in cui sarebbe incorsa la stessa, non avendole fornito sufficienti dati inerenti le pagina 6 di 9 condizioni statiche del cespite offerto, con consequenziale perdita di quest'ultima del diritto alla provvigione per lo svolgimento dell'attività svolta. Orbene, tenuto preliminarmente conto che, la funzione principale del mediatore immobiliare è quella di mettere in relazione il venditore di un immobile con il compratore e di aiutare le parti nel determinare elementi essenziali del contratto come, ad esempio, il prezzo di vendita ed accessori o come il termine per la liberazione dell'immobile (art. 1754 c.c), nonché quella di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare (art. 1759 c.c.), che possono influire sulla conclusione dello stesso, deve ritenersi che alcuna violazione possa essere imputata all'agenzia oggi appellata.
In tal senso appare condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6926/2012, a mente della quale “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l'ordinaria diligenza
l'esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi
l'acquirente ".
Nel caso di specie ritiene la Corte che la ha bene e correttamente eseguito Pt_3
l'incarico ricevuto, tenuto conto che i vizi assunti da parte appellante, come sopra evidenziato, non sono risultanti esistenti. La ha pertanto maturato il diritto ad CP_6
ottenere il pagamento della provvigione spettante per l'attività svolta. Tale diritto rimane valido ed intangibile a prescindere dal fatto che successivamente le parti stesse abbiano provveduto o meno alla consacrazione definitiva dei loro accordi. In questo senso, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha statuito che “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l' affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la conclusione di un'opzione, contratto nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o
pagina 7 di 9 meno, può far sorgere tale diritto” (Cfr. Corte di Cassazione, sezione II civile, sent. n.
30083 del 19.11. 2019).
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e per l'effetto l'impugnata sentenza confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. D'Angelo Simone, dell'avv. Alessandra
Troisi e dell'avv. Anello Maione che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso Parte_1 Controparte_7
l'ordinanza del Tribunale Di Napoli del 07.11.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza;
b) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per Controparte_7
ciascuna di esse, in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari D'Angelo Simone, Alessandra Troisi e Anello Maione;
pagina 8 di 9 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
.
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