Articolo 17 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 16Articolo 18
Versione
30 aprile 1952
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Versione
1 gennaio 1965
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Versione
19 ottobre 1973
Art. 17.

Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell' art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' riferito alle retribuzioni medie stesse.
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data dal 1 gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sara' entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.
Le modalita' per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali.
Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo e' determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni ed integrazioni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903 .

(10) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 5 marzo 1973 (in G.U. 17/10/1973, n. 269) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi di cui all' art. 16, comma primo , ed all' art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nonche' quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 , dovuti per la categoria dei, salariati di ruolo e stagionali dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto dalle date Indicate nelle tabelle allegate al decreto stesso". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 5 marzo 1973 (in G.U. 18/10/1973, n. 270) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi di cui all' art. 16, comma primo , ed all' art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nonche' quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 , dovuti per le categorie degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1973
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