TRIB
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 433/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 433/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.1.2025, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici n. 14, è domiciliata ex lege;
attrice
E
rappresentato e difeso dall'Avv. APUZZO LORENZO presso il cui OP studio in Terni, Via del Maglio n. 6, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANI LUCA presso il cui Controparte_2 studio in Terni, Piazza Ridolfi n. 20 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: per “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi CP_3
e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c. l'atto di trasferimento immobiliare intercorso tra e in asserito adempimento agli obblighi assunti a OP Controparte_2 seguito di separazione consensuale dell'11.10.2018, trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del Territorio di Terni RG 10158 RP 7153, ed avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni e così censiti: fg. 69 p.lla 75 sub 93 cat. A2; rendita euro: 419,62 (valore ex art. 79 euro: 79.308,18), classe 6, consistenza 6,5; fg 69 particella 75 sub 104 cat C6; rendita euro: 53,71 (valore ex art. 79 euro: 10.149,30) classe 8, consistenza 26 mq;
con ogni conseguenziale statuizione di legge e con vittoria delle spese di lite…” per “In via principale, nel merito: accertare le circostanze di cui al OP presente atto;
accertare, quindi, l'insussistenza delle condizioni per poter esperire l'azione revocatoria ordinaria;
rigettare, per l'effetto, la domanda avversaria, siccome infondata in
1 fatto ed in diritto e comunque non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre accessori come per legge.” per “In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'azione Controparte_2
e la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, vinte le spese di lite oltre accessori come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_1
(di seguito per brevità “ ) evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni CP_3 [...]
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c. l'atto di trasferimento immobiliare intercorso tra
e in asserito adempimento agli obblighi assunti a seguito OP Controparte_2 di separazione consensuale dell'11.10.2018, trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del
Territorio di Terni RG 10158 RP 7153, ed avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni e così censiti: fg. 69 p.lla 75 sub 93 cat. A2; rendita euro:
419,62 (valore ex art. 79 euro: 79.308,18), classe 6, consistenza 6,5; fg 69 particella 75 sub
104 cat C6; rendita euro: 53,71 (valore ex art. 79 euro: 10.149,30) classe 8, consistenza 26 mq;
con ogni conseguenziale statuizione di legge e con vittoria delle spese di lite…”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, deduceva che: - era creditrice nei confronti di CP_3 per € 464.739,02, derivanti da imposte, sanzioni e altri oneri maturati, OP iscritti a ruolo a partire dall'anno d'imposta 2009; - in data 11.10.2018 (con atto trascritto il successivo 15.10.2018) il debitore convenuto aveva trasferito il diritto di proprietà pari ad 1/2 sul compendio immobiliare sito nel Comune di Terni, Via del Tordo n. 26, distinto al foglio 69, part. 75, al sub. 93, cat. A/2, rendita € 419,62 (con valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 pari ad €
79.308,18) e al sub. 104, cat. C/6, rendita di € 53,71 (con valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 pari a € 10.149,30); - il valore complessivo del trasferimento revocando ammontava ad € 89.457,48;
- i convenuti avevano stipulato tale accordo di trasferimento solo al fine di sottrarre i diritti immobiliari dalla garanzia patrimoniale del pregiudicando le ragioni dell'attrice, CP_1 essendo anche la consapevole dell'ingente esposizione debitoria che l'ex marito CP_2 vantava nei confronti di - l'atto revocando era stato stipulato a titolo gratuito. CP_3
Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. chiedeva la declaratoria di inefficacia del negozio traslativo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.7.2022 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. OP
A tal fine, esponeva che: - la crisi coniugale tra i convenuti era ben precedente alla separazione omologata dal Tribunale di Terni con decreto del 3.9.2018 (n. cron. 7381/2018 del 4.9.2018 –
RG. n. 281/2018), con la previsione, a titolo di compensazione per l'apporto fornito nel tempo alla vita coniugale dalla e a titolo di mantenimento, essendo egli percipiente un CP_2 reddito mensile di circa € 1.600-1.700,00 e lei casalinga, quindi priva di stabile occupazione, il trasferimento della quota pari a ½ del diritto di proprietà sull'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Terni, Via del Tordo n. 26, in comunione legale tra i coniugi e da cui il convenuto si sarebbe allontanato, stabilendo la propria residenza in Terni, Via del Daino n. 10;
- l'atto di trasferimento dell'11.10.2018 a rogito del notaio dott. era esecutivo Persona_1
2 dell'accordo di separazione citato;
- la società di cui era socio ( Controparte_4
era stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane e divenuta inattiva nel gennaio 2017;
[...]
- il trasferimento del compendio immobiliare costituiva l'unica modalità di corresponsione del mantenimento dovuto all'ex moglie e di sistemazione dei rapporti economici tra le parti, non avendo il sufficienti disponibilità economiche per un contributo periodico;
- il CP_1 valore dei diritti immobiliari trasferiti indicato nell'atto, ai soli fini fiscali, ammontava ad €
27.400,00; - si trattava, perciò, di un trasferimento negoziale con finalità solutorie/compensative e, stante la sua natura onerosa, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare la partecipatio fraudis della - il credito maturato da è riferibile alla CP_2 CP_3
alla cui gestione la non aveva mai Controparte_5 CP_2 partecipato, per cui non poteva esser consapevole dell'esposizione debitoria della società, gravante sull'ex coniuge in qualità di socio illimitatamente responsabile;
- il 18.10.2019 CP_3 aveva iscritto ipoteca legale sulla quota di ½ del diritto di piena proprietà del convenuto sull'immobile di Via del Daino n. 10; - difettava anche l'eventus damni dovendosi fare riferimento anche al patrimonio dell'altro socio amministratore, . NA
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, In via principale, nel merito: accertare le circostanze di cui al presente atto;
accertare, quindi, l'insussistenza delle condizioni per poter esperire l'azione revocatoria ordinaria;
rigettare, per l'effetto, la domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre accessori come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.7.2022 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale: “rigettata ogni contraria domanda ed Controparte_2 istanza, sia di merito che istruttoria, In via principale, nel merito: rigettare integralmente
l'azione e la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, vinte le spese di lite oltre accessori come per legge”.
A supporto delle rassegnate conclusioni, la convenuta deduceva che: - l'atto di trasferimento revocando, avendo causa solutoria/compensativa, doveva considerarsi a titolo oneroso, come esplicitato anche nell'atto; - all'epoca della separazione, nel 2018, la convenuta era priva di fonti di reddito;
- la crisi con il risaliva già agli anni '90; - alla luce del reddito CP_1 mensile del questi non poteva garantirle un mantenimento periodico in denaro;
- CP_1 non era al corrente della situazione debitoria della società di cui l'ex marito era socio insieme al di lui fratello per cui non poteva sapere degli effetti pregiudizievoli dell'atto NA dispositivo alle ragioni di - anche a voler ritenere gratuito il negozio de quo mancava il CP_3 requisito della scientia damni.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo prove orali (interrogatorio formale dei convenuti e prove testi) e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. La domanda merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
In via generale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli
3 atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
2.2. Per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è la sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere sottoposto a termine o condizione ovvero illiquido, o persino meramente eventuale, per cui non ne è richiesto un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. n. 28141 del 6.10.2023 e Cass. n. 23208/2016), né a fortiori la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, proprio perché
l'azione non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, essa accoglie una nozione lata di credito, comprensiva dell'aspettativa. E' chiaro, però, che l'aspettativa non deve essere prima facie pretestuosa, dovendosi atteggiare come probabile in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. 17 ottobre 2001, n. 12678).
Alla luce della documentazione prodotta dall'attrice (all. 5 fascicolo , emerge CP_3 inequivocabilmente la titolarità in capo ad di un credito per € 577.737,50 nei confronti CP_3 di OP
L'attestazione trova conferma negli estratti di ruolo (all. 3 e 6 fascicolo che, in quanto CP_3
“riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nelle cartelle esattoriali”, costituiscono piena prova sia della natura che dell'entità del credito vantato da nei CP_3 confronti del convenuto (cfr. Cass. n. 11028/2018), obbligato in solido, in qualità di socio illimitatamente responsabile, con la (all. 2 fascicolo Controparte_5
ai sensi dell'art. 2291 c.c.. CP_3
Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito, a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi. Come nel caso di specie, il credito può essere anteriore rispetto all'atto revocando. In tal caso, è sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni), con la precisazione che se si tratta di un atto a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso che ci occupa, i crediti indicati negli estratti di ruolo risultano maturati a partire dal
2008 (cfr. cartella n. 10920150003487600 - pag. 15 all. 3 e sino al 2016 (cfr. cartella CP_3
n. 10920160003526600 – pag. 31 all. 3 . CP_3
E allora, poiché l'atto dispositivo revocando è costituito dall'atto dell'11.10.2018 (trascritto nei registri immobiliari il 15.10.2018), esecutivo dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Terni il 3-4.9.2018, è indubbia l'anteriorità dei crediti di CP_3 rispetto al negozio dismissivo in contestazione.
2.3. Secondo presupposto per l'azione è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda
4 solamente più difficoltoso (cfr. Cass. n. 8930 dell'1.12.1987) o incerto, da accertare secondo una valutazione ex ante. Il giudice deve, quindi, fare riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito ed avere riguardo anche alla modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 27625/2020; Cass. n.
9461/2016), ad esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile (cfr. Cass. n. 2792/2002; Cass. n.
4578/1998). E' evidente, quindi, che l'azione ex art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata anche di atto dispositivo pregiudizievole. Tanto ciò è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono esser revocati non soltanto gli atti con effetti traslativi, ma anche atti che indirettamente limitano la possibilità di aggredire in sede esecutiva il bene, come le locazioni ultranovennali, finendo anch'esse per pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. n.
25854/2020). La giurisprudenza si è condivisibilmente orientata nel ritenere suscettibile di revoca ex art. 2901 c.c. anche l'accordo traslativo raggiunto tra le parti in seno ad un procedimento di mediazione (cfr. Cass. del 23.3.2004 n. 5741; conf. Cass. n. 8516 del 12.4.2006
e nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce n. 491 del 21.2.2023, C.d.A. Ancona n. 1112 del
16.7.2024), come quello che ci occupa. Va, allora, rammentato che l'onere probatorio di dimostrare l'eventus damni e, quindi, l'incidenza quali-quantitativa sul patrimonio del debitore grava sulla parte che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo era tale da soddisfare ampiamente e senza difficoltà le ragioni del creditore (cfr. ex multis Trib. Roma n. 13328 del
3.8.2021; Trib. Milano n. 2029 del 5.3.2020).
Nel caso di specie, a parere del giudicante, l'attrice ha dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, giacché con l'atto dispositivo de quo il convenuto ha sottratto dalla garanzia patrimoniale destinata a soddisfare il credito di il diritto di piena proprietà per CP_3 la quota di 1/2 sull'immobile sito in Terni, Via del Tordo n. 26, conservando nel proprio patrimonio solo il diritto di comproprietà per 1/12 sull'immobile sito in Terni, Via del Daino n.
10, su cui la creditrice avrebbe avuto, evidentemente, maggiori difficoltà a soddisfarsi.
Non rileva, a tali fini, la consistenza della garanzia patrimoniale offerta da altri condebitori solidali.
2.4. Viene, allora, in rilievo la natura gratuita o onerosa dell'atto revocando, esecutivo di un accordo di separazione personale fra i coniugi.
Gli accordi che contengono reciproche attribuzioni patrimoniali e concernono beni mobili o immobili “rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (così in
Cass. n. 36562 del 30/12/2023).
Ebbene, al di là della formale e generica indicazione della finalità solutorio-compensativa del negozio riportata nell'atto (all. 7 fascicolo ove si legge “in conseguenza della definizione CP_3 dei rapporti di natura econcomico-patrimoniale tra gli stessi esistenti”), non sono emersi elementi concreti comprovanti tale formale allegazione.
5 Non è stato dedotto dai convenuti quale specifico apporto (con riflesso patrimoniale) avesse fornito la convenuta in costanza di matrimonio, essendo lei definitasi come priva di fonti di reddito. Piuttosto, è emerso che era stata dipendente della società dell'ex marito per alcuni anni, dal dicembre 2001 al settembre 2012 (cfr. estratto contributivo fascicolo . CP_3
Dall'interpello dei convenuti del 18.1.2024 è emerso che in quel periodo la CP_2 svolgeva mansioni di segreteria alle dipendenze della Controparte_5 consistenti nel rispondere al telefono, nell'andare alla motorizzazione per prenotare gli appuntamenti per la revisione dei mezzi di trasporto, nel portare in Banca le ricevute bancarie già compilate e nella pulizia dell'ufficio. Ancor prima, dal 1987 al 1997 ella risulta aver svolto attività di lavoro dipendente part-time presso la ditta individuale di IZ TE, percependo retribuzioni (annue) mai superiori ad € 10.000,00 (cfr. estratto contributivo cit.).
Deve, quindi, presumersi che il maggior contributo patrimoniale in famiglia non provenisse dalla bensì dall'ex marito. CP_2
Né è stata dimostrata la corrispettività tra il valore del diritto immobiliare trasferito e l'apporto familiare fornito dalla sotto altre forme, avente comunque un riflesso CP_2 patrimoniale.
Appare, poi, illogica la scelta di trasferire alla convenuta il residuo 1/2 del diritto di proprietà sulla casa familiare a titolo di mantenimento: sarebbe stato più coerente con la finalità dell'istituto la scelta di assegnare la casa familiare alla e di corrisponderle un CP_2 seppur ridotto importo mensile per il sostentamento quotidiano, essendo lei priva di adeguate fonti di reddito, se si considera che al momento della separazione percepiva uno stipendio annuo di € 2.419,00 (cfr. estratto contributivo cit.).
A sostegno della natura gratuita del negozio, presumibilmente nota anche ai convenuti all'epoca, depone anche la presenza di due testimoni all'atto di trasferimento ( e S_
. Del resto, l'APE, redatto al fine di un passaggio di proprietà il 15.11.2017 Testimone_2
(all. 7 fascicolo , risale a ben prima della separazione consensuale dei coniugi ed è di CP_3 pochi mesi successivo alla registrazione della cancellazione della società del 4.4.2017 per cessazione dell'attività d'impresa (all. 2 fascicolo . CP_3
A parere della scrivente, non confortano la tesi dei convenuti neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi. In più, in relazione alle dichiarazioni di va osservato che quando NA la circostanza riferita giudizialmente è nota al teste perché a lui esposta dalla parte che ne ha chiesto l'escussione, la rilevanza della deposizione è sostanzialmente nulla, al pari delle dichiarazioni rese de relato actoris.
Sulla scorta di tutte le risultanze probatorie acquisite emerge, invece, la sola volontà del di sottrarre la casa familiare dal recupero coattivo di (cfr. deposizione CP_1 CP_3 del 21.3.2024: “voleva tutelare la moglie, nel senso che avendo anche un Persona_3 bambino piccolo per quello che ricordo voleva lasciare quelle poche proprietà che aveva a disposizione della moglie”), non quale corrispettivo per un non meglio precisato apporto coniugale fornito dalla negli anni. Né l'assunto è sconfessato da pregresse crisi CP_2 coniugali affrontate dalla coppia nel 1992.
2.5. Chiarita la natura gratuita del negozio, va accertato il requisito soggettivo e, più in concreto, la scientia damni che, vertendo sullo stato psicologico del debitore, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. n. 3937 dell'8.6.1983).
6 Essendo stato il destinatario di plurimi avvisi di accertamento prima e di cartelle CP_1 di pagamento poi, non è dubitabile che fosse al corrente del pregiudizio arrecato all con CP_3
l'atto di trasferimento de quo, realizzato dopo la cancellazione dal registro delle imprese della debitrice principale (la . Controparte_5
2.6. Per tutti i motivi suesposti, ricorrono i presupposti per dichiarare l'inefficacia ex art. 2901
c.c. nei confronti di del negozio di trasferimento immobiliare stipulato tra CP_3 CP_1
e , trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del
[...] Controparte_2
Territorio di Terni al reg. gen.10158 e al reg. part. 7153, avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni, Via del Tordo n. 26, censiti al foglio 69, p.lla
75, sub 93, cat. A/2, rendita € 419,62 (valore ex art. 79 euro: 79.308,18), cl. 6, consistenza 6,5
e al foglio 69, p.lla 75, sub 104, cat C/6, rendita € 53,71 (valore ex art. 79 euro: 10.149,30) cl.
8, consistenza 26 mq.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, di complessità media, applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, alla luce della ridotta complessità delle questioni affrontate e all'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' Parte_1
il trasferimento immobiliare stipulato tra e
[...] OP
, trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del Territorio Controparte_2 di Terni al reg. gen.10158 e al reg. part. 7153, avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni, Via del Tordo n. 26, censiti al foglio 69, p.lla 75, sub 93, cat. A/2, rendita € 419,62 (valore ex art. 79 € 79.308,18), cl. 6, consistenza 6,5
e al foglio 69, p.lla 75, sub 104, cat C/6, rendita € 53,71 (valore ex art. 79 € 10.149,30) cl. 8, consistenza 26 mq;
- condanna e in solido alla rifusione in OP Controparte_2 favore dell' delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 5.431,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA se dovuta e c.p.a.
Così deciso in data 04/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 433/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.1.2025, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA presso la cui sede in Perugia, Via degli Offici n. 14, è domiciliata ex lege;
attrice
E
rappresentato e difeso dall'Avv. APUZZO LORENZO presso il cui OP studio in Terni, Via del Maglio n. 6, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANI LUCA presso il cui Controparte_2 studio in Terni, Piazza Ridolfi n. 20 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: per “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi CP_3
e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c. l'atto di trasferimento immobiliare intercorso tra e in asserito adempimento agli obblighi assunti a OP Controparte_2 seguito di separazione consensuale dell'11.10.2018, trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del Territorio di Terni RG 10158 RP 7153, ed avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni e così censiti: fg. 69 p.lla 75 sub 93 cat. A2; rendita euro: 419,62 (valore ex art. 79 euro: 79.308,18), classe 6, consistenza 6,5; fg 69 particella 75 sub 104 cat C6; rendita euro: 53,71 (valore ex art. 79 euro: 10.149,30) classe 8, consistenza 26 mq;
con ogni conseguenziale statuizione di legge e con vittoria delle spese di lite…” per “In via principale, nel merito: accertare le circostanze di cui al OP presente atto;
accertare, quindi, l'insussistenza delle condizioni per poter esperire l'azione revocatoria ordinaria;
rigettare, per l'effetto, la domanda avversaria, siccome infondata in
1 fatto ed in diritto e comunque non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre accessori come per legge.” per “In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'azione Controparte_2
e la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, vinte le spese di lite oltre accessori come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_1
(di seguito per brevità “ ) evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni CP_3 [...]
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inefficace ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c. l'atto di trasferimento immobiliare intercorso tra
e in asserito adempimento agli obblighi assunti a seguito OP Controparte_2 di separazione consensuale dell'11.10.2018, trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del
Territorio di Terni RG 10158 RP 7153, ed avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni e così censiti: fg. 69 p.lla 75 sub 93 cat. A2; rendita euro:
419,62 (valore ex art. 79 euro: 79.308,18), classe 6, consistenza 6,5; fg 69 particella 75 sub
104 cat C6; rendita euro: 53,71 (valore ex art. 79 euro: 10.149,30) classe 8, consistenza 26 mq;
con ogni conseguenziale statuizione di legge e con vittoria delle spese di lite…”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, deduceva che: - era creditrice nei confronti di CP_3 per € 464.739,02, derivanti da imposte, sanzioni e altri oneri maturati, OP iscritti a ruolo a partire dall'anno d'imposta 2009; - in data 11.10.2018 (con atto trascritto il successivo 15.10.2018) il debitore convenuto aveva trasferito il diritto di proprietà pari ad 1/2 sul compendio immobiliare sito nel Comune di Terni, Via del Tordo n. 26, distinto al foglio 69, part. 75, al sub. 93, cat. A/2, rendita € 419,62 (con valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 pari ad €
79.308,18) e al sub. 104, cat. C/6, rendita di € 53,71 (con valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 pari a € 10.149,30); - il valore complessivo del trasferimento revocando ammontava ad € 89.457,48;
- i convenuti avevano stipulato tale accordo di trasferimento solo al fine di sottrarre i diritti immobiliari dalla garanzia patrimoniale del pregiudicando le ragioni dell'attrice, CP_1 essendo anche la consapevole dell'ingente esposizione debitoria che l'ex marito CP_2 vantava nei confronti di - l'atto revocando era stato stipulato a titolo gratuito. CP_3
Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. chiedeva la declaratoria di inefficacia del negozio traslativo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.7.2022 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. OP
A tal fine, esponeva che: - la crisi coniugale tra i convenuti era ben precedente alla separazione omologata dal Tribunale di Terni con decreto del 3.9.2018 (n. cron. 7381/2018 del 4.9.2018 –
RG. n. 281/2018), con la previsione, a titolo di compensazione per l'apporto fornito nel tempo alla vita coniugale dalla e a titolo di mantenimento, essendo egli percipiente un CP_2 reddito mensile di circa € 1.600-1.700,00 e lei casalinga, quindi priva di stabile occupazione, il trasferimento della quota pari a ½ del diritto di proprietà sull'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Terni, Via del Tordo n. 26, in comunione legale tra i coniugi e da cui il convenuto si sarebbe allontanato, stabilendo la propria residenza in Terni, Via del Daino n. 10;
- l'atto di trasferimento dell'11.10.2018 a rogito del notaio dott. era esecutivo Persona_1
2 dell'accordo di separazione citato;
- la società di cui era socio ( Controparte_4
era stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane e divenuta inattiva nel gennaio 2017;
[...]
- il trasferimento del compendio immobiliare costituiva l'unica modalità di corresponsione del mantenimento dovuto all'ex moglie e di sistemazione dei rapporti economici tra le parti, non avendo il sufficienti disponibilità economiche per un contributo periodico;
- il CP_1 valore dei diritti immobiliari trasferiti indicato nell'atto, ai soli fini fiscali, ammontava ad €
27.400,00; - si trattava, perciò, di un trasferimento negoziale con finalità solutorie/compensative e, stante la sua natura onerosa, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare la partecipatio fraudis della - il credito maturato da è riferibile alla CP_2 CP_3
alla cui gestione la non aveva mai Controparte_5 CP_2 partecipato, per cui non poteva esser consapevole dell'esposizione debitoria della società, gravante sull'ex coniuge in qualità di socio illimitatamente responsabile;
- il 18.10.2019 CP_3 aveva iscritto ipoteca legale sulla quota di ½ del diritto di piena proprietà del convenuto sull'immobile di Via del Daino n. 10; - difettava anche l'eventus damni dovendosi fare riferimento anche al patrimonio dell'altro socio amministratore, . NA
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, In via principale, nel merito: accertare le circostanze di cui al presente atto;
accertare, quindi, l'insussistenza delle condizioni per poter esperire l'azione revocatoria ordinaria;
rigettare, per l'effetto, la domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre accessori come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.7.2022 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale: “rigettata ogni contraria domanda ed Controparte_2 istanza, sia di merito che istruttoria, In via principale, nel merito: rigettare integralmente
l'azione e la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, vinte le spese di lite oltre accessori come per legge”.
A supporto delle rassegnate conclusioni, la convenuta deduceva che: - l'atto di trasferimento revocando, avendo causa solutoria/compensativa, doveva considerarsi a titolo oneroso, come esplicitato anche nell'atto; - all'epoca della separazione, nel 2018, la convenuta era priva di fonti di reddito;
- la crisi con il risaliva già agli anni '90; - alla luce del reddito CP_1 mensile del questi non poteva garantirle un mantenimento periodico in denaro;
- CP_1 non era al corrente della situazione debitoria della società di cui l'ex marito era socio insieme al di lui fratello per cui non poteva sapere degli effetti pregiudizievoli dell'atto NA dispositivo alle ragioni di - anche a voler ritenere gratuito il negozio de quo mancava il CP_3 requisito della scientia damni.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo prove orali (interrogatorio formale dei convenuti e prove testi) e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. La domanda merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
In via generale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli
3 atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
2.2. Per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è la sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere sottoposto a termine o condizione ovvero illiquido, o persino meramente eventuale, per cui non ne è richiesto un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. n. 28141 del 6.10.2023 e Cass. n. 23208/2016), né a fortiori la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, proprio perché
l'azione non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, essa accoglie una nozione lata di credito, comprensiva dell'aspettativa. E' chiaro, però, che l'aspettativa non deve essere prima facie pretestuosa, dovendosi atteggiare come probabile in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. 17 ottobre 2001, n. 12678).
Alla luce della documentazione prodotta dall'attrice (all. 5 fascicolo , emerge CP_3 inequivocabilmente la titolarità in capo ad di un credito per € 577.737,50 nei confronti CP_3 di OP
L'attestazione trova conferma negli estratti di ruolo (all. 3 e 6 fascicolo che, in quanto CP_3
“riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nelle cartelle esattoriali”, costituiscono piena prova sia della natura che dell'entità del credito vantato da nei CP_3 confronti del convenuto (cfr. Cass. n. 11028/2018), obbligato in solido, in qualità di socio illimitatamente responsabile, con la (all. 2 fascicolo Controparte_5
ai sensi dell'art. 2291 c.c.. CP_3
Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito, a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi. Come nel caso di specie, il credito può essere anteriore rispetto all'atto revocando. In tal caso, è sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni), con la precisazione che se si tratta di un atto a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso che ci occupa, i crediti indicati negli estratti di ruolo risultano maturati a partire dal
2008 (cfr. cartella n. 10920150003487600 - pag. 15 all. 3 e sino al 2016 (cfr. cartella CP_3
n. 10920160003526600 – pag. 31 all. 3 . CP_3
E allora, poiché l'atto dispositivo revocando è costituito dall'atto dell'11.10.2018 (trascritto nei registri immobiliari il 15.10.2018), esecutivo dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Terni il 3-4.9.2018, è indubbia l'anteriorità dei crediti di CP_3 rispetto al negozio dismissivo in contestazione.
2.3. Secondo presupposto per l'azione è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda
4 solamente più difficoltoso (cfr. Cass. n. 8930 dell'1.12.1987) o incerto, da accertare secondo una valutazione ex ante. Il giudice deve, quindi, fare riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito ed avere riguardo anche alla modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 27625/2020; Cass. n.
9461/2016), ad esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile (cfr. Cass. n. 2792/2002; Cass. n.
4578/1998). E' evidente, quindi, che l'azione ex art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata anche di atto dispositivo pregiudizievole. Tanto ciò è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono esser revocati non soltanto gli atti con effetti traslativi, ma anche atti che indirettamente limitano la possibilità di aggredire in sede esecutiva il bene, come le locazioni ultranovennali, finendo anch'esse per pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. n.
25854/2020). La giurisprudenza si è condivisibilmente orientata nel ritenere suscettibile di revoca ex art. 2901 c.c. anche l'accordo traslativo raggiunto tra le parti in seno ad un procedimento di mediazione (cfr. Cass. del 23.3.2004 n. 5741; conf. Cass. n. 8516 del 12.4.2006
e nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce n. 491 del 21.2.2023, C.d.A. Ancona n. 1112 del
16.7.2024), come quello che ci occupa. Va, allora, rammentato che l'onere probatorio di dimostrare l'eventus damni e, quindi, l'incidenza quali-quantitativa sul patrimonio del debitore grava sulla parte che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo era tale da soddisfare ampiamente e senza difficoltà le ragioni del creditore (cfr. ex multis Trib. Roma n. 13328 del
3.8.2021; Trib. Milano n. 2029 del 5.3.2020).
Nel caso di specie, a parere del giudicante, l'attrice ha dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, giacché con l'atto dispositivo de quo il convenuto ha sottratto dalla garanzia patrimoniale destinata a soddisfare il credito di il diritto di piena proprietà per CP_3 la quota di 1/2 sull'immobile sito in Terni, Via del Tordo n. 26, conservando nel proprio patrimonio solo il diritto di comproprietà per 1/12 sull'immobile sito in Terni, Via del Daino n.
10, su cui la creditrice avrebbe avuto, evidentemente, maggiori difficoltà a soddisfarsi.
Non rileva, a tali fini, la consistenza della garanzia patrimoniale offerta da altri condebitori solidali.
2.4. Viene, allora, in rilievo la natura gratuita o onerosa dell'atto revocando, esecutivo di un accordo di separazione personale fra i coniugi.
Gli accordi che contengono reciproche attribuzioni patrimoniali e concernono beni mobili o immobili “rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (così in
Cass. n. 36562 del 30/12/2023).
Ebbene, al di là della formale e generica indicazione della finalità solutorio-compensativa del negozio riportata nell'atto (all. 7 fascicolo ove si legge “in conseguenza della definizione CP_3 dei rapporti di natura econcomico-patrimoniale tra gli stessi esistenti”), non sono emersi elementi concreti comprovanti tale formale allegazione.
5 Non è stato dedotto dai convenuti quale specifico apporto (con riflesso patrimoniale) avesse fornito la convenuta in costanza di matrimonio, essendo lei definitasi come priva di fonti di reddito. Piuttosto, è emerso che era stata dipendente della società dell'ex marito per alcuni anni, dal dicembre 2001 al settembre 2012 (cfr. estratto contributivo fascicolo . CP_3
Dall'interpello dei convenuti del 18.1.2024 è emerso che in quel periodo la CP_2 svolgeva mansioni di segreteria alle dipendenze della Controparte_5 consistenti nel rispondere al telefono, nell'andare alla motorizzazione per prenotare gli appuntamenti per la revisione dei mezzi di trasporto, nel portare in Banca le ricevute bancarie già compilate e nella pulizia dell'ufficio. Ancor prima, dal 1987 al 1997 ella risulta aver svolto attività di lavoro dipendente part-time presso la ditta individuale di IZ TE, percependo retribuzioni (annue) mai superiori ad € 10.000,00 (cfr. estratto contributivo cit.).
Deve, quindi, presumersi che il maggior contributo patrimoniale in famiglia non provenisse dalla bensì dall'ex marito. CP_2
Né è stata dimostrata la corrispettività tra il valore del diritto immobiliare trasferito e l'apporto familiare fornito dalla sotto altre forme, avente comunque un riflesso CP_2 patrimoniale.
Appare, poi, illogica la scelta di trasferire alla convenuta il residuo 1/2 del diritto di proprietà sulla casa familiare a titolo di mantenimento: sarebbe stato più coerente con la finalità dell'istituto la scelta di assegnare la casa familiare alla e di corrisponderle un CP_2 seppur ridotto importo mensile per il sostentamento quotidiano, essendo lei priva di adeguate fonti di reddito, se si considera che al momento della separazione percepiva uno stipendio annuo di € 2.419,00 (cfr. estratto contributivo cit.).
A sostegno della natura gratuita del negozio, presumibilmente nota anche ai convenuti all'epoca, depone anche la presenza di due testimoni all'atto di trasferimento ( e S_
. Del resto, l'APE, redatto al fine di un passaggio di proprietà il 15.11.2017 Testimone_2
(all. 7 fascicolo , risale a ben prima della separazione consensuale dei coniugi ed è di CP_3 pochi mesi successivo alla registrazione della cancellazione della società del 4.4.2017 per cessazione dell'attività d'impresa (all. 2 fascicolo . CP_3
A parere della scrivente, non confortano la tesi dei convenuti neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi. In più, in relazione alle dichiarazioni di va osservato che quando NA la circostanza riferita giudizialmente è nota al teste perché a lui esposta dalla parte che ne ha chiesto l'escussione, la rilevanza della deposizione è sostanzialmente nulla, al pari delle dichiarazioni rese de relato actoris.
Sulla scorta di tutte le risultanze probatorie acquisite emerge, invece, la sola volontà del di sottrarre la casa familiare dal recupero coattivo di (cfr. deposizione CP_1 CP_3 del 21.3.2024: “voleva tutelare la moglie, nel senso che avendo anche un Persona_3 bambino piccolo per quello che ricordo voleva lasciare quelle poche proprietà che aveva a disposizione della moglie”), non quale corrispettivo per un non meglio precisato apporto coniugale fornito dalla negli anni. Né l'assunto è sconfessato da pregresse crisi CP_2 coniugali affrontate dalla coppia nel 1992.
2.5. Chiarita la natura gratuita del negozio, va accertato il requisito soggettivo e, più in concreto, la scientia damni che, vertendo sullo stato psicologico del debitore, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. n. 3937 dell'8.6.1983).
6 Essendo stato il destinatario di plurimi avvisi di accertamento prima e di cartelle CP_1 di pagamento poi, non è dubitabile che fosse al corrente del pregiudizio arrecato all con CP_3
l'atto di trasferimento de quo, realizzato dopo la cancellazione dal registro delle imprese della debitrice principale (la . Controparte_5
2.6. Per tutti i motivi suesposti, ricorrono i presupposti per dichiarare l'inefficacia ex art. 2901
c.c. nei confronti di del negozio di trasferimento immobiliare stipulato tra CP_3 CP_1
e , trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del
[...] Controparte_2
Territorio di Terni al reg. gen.10158 e al reg. part. 7153, avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni, Via del Tordo n. 26, censiti al foglio 69, p.lla
75, sub 93, cat. A/2, rendita € 419,62 (valore ex art. 79 euro: 79.308,18), cl. 6, consistenza 6,5
e al foglio 69, p.lla 75, sub 104, cat C/6, rendita € 53,71 (valore ex art. 79 euro: 10.149,30) cl.
8, consistenza 26 mq.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, di complessità media, applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, alla luce della ridotta complessità delle questioni affrontate e all'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' Parte_1
il trasferimento immobiliare stipulato tra e
[...] OP
, trascritto in data 15.10.2018 presso l'Ufficio del Territorio Controparte_2 di Terni al reg. gen.10158 e al reg. part. 7153, avente ad oggetto ½ della piena proprietà di fabbricati siti nel Comune di Terni, Via del Tordo n. 26, censiti al foglio 69, p.lla 75, sub 93, cat. A/2, rendita € 419,62 (valore ex art. 79 € 79.308,18), cl. 6, consistenza 6,5
e al foglio 69, p.lla 75, sub 104, cat C/6, rendita € 53,71 (valore ex art. 79 € 10.149,30) cl. 8, consistenza 26 mq;
- condanna e in solido alla rifusione in OP Controparte_2 favore dell' delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 5.431,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA se dovuta e c.p.a.
Così deciso in data 04/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
7