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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1412/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1558/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210111989505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 Ricorrente_1 adiva questa Commissione espondendo di avere ricevuto nei primi giorni del mese di febbraio 2025 intimazione di pagamento relativa ad una cartella per tassa auto anno 2016 di € 246.00.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella e che si trattava di somme non dovute per intervenuta prescrizione ex art. 5 dl 953/82 converito in legge 53/83.
Si costituiva AdE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AdE, atteso che ente impositore è la Regione
Siciliana.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'art. 5 comma 51 del d.l. 953/82 – convertito in legge 53/83 e successive modifiche - dispone che
l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Nella specie risulta per tabulas che la pretesa azionata si riferisce a tasse auto relative all'anno 2016.
ADER ha comprovato che in data 2.3.2023 ha notificato la cartella sottesa all'intimazione. Sul punto il duplicato rilasciato da Banca_1 spa è stato contestato dal ricorrente solo per la mancanza di collegamento con la cartella. Nulla ha contraddetto – però –il ricorrente in merito ad un eventuale diverso contenuto della notifica in esame.
Ne segue che – in assenza di altre pendenze (non dedotte) - deve ritenersi che detta notifica si riferisca proprio alla cartella in questione.
Nessuna prescrizione è in conseguenza maturata alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e
Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di AdE;
2. rigetta il ricorso;
3. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore delle resistenti, liquidate
– per ciascuna parte – in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado Catania il 13.2.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1558/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210111989505000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 Ricorrente_1 adiva questa Commissione espondendo di avere ricevuto nei primi giorni del mese di febbraio 2025 intimazione di pagamento relativa ad una cartella per tassa auto anno 2016 di € 246.00.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella e che si trattava di somme non dovute per intervenuta prescrizione ex art. 5 dl 953/82 converito in legge 53/83.
Si costituiva AdE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AdE, atteso che ente impositore è la Regione
Siciliana.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'art. 5 comma 51 del d.l. 953/82 – convertito in legge 53/83 e successive modifiche - dispone che
l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Nella specie risulta per tabulas che la pretesa azionata si riferisce a tasse auto relative all'anno 2016.
ADER ha comprovato che in data 2.3.2023 ha notificato la cartella sottesa all'intimazione. Sul punto il duplicato rilasciato da Banca_1 spa è stato contestato dal ricorrente solo per la mancanza di collegamento con la cartella. Nulla ha contraddetto – però –il ricorrente in merito ad un eventuale diverso contenuto della notifica in esame.
Ne segue che – in assenza di altre pendenze (non dedotte) - deve ritenersi che detta notifica si riferisca proprio alla cartella in questione.
Nessuna prescrizione è in conseguenza maturata alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e
Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di AdE;
2. rigetta il ricorso;
3. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore delle resistenti, liquidate
– per ciascuna parte – in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado Catania il 13.2.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)