Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2026, proposto da EN Di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19,25 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
-dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso
de quo , nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
-del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente;
-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19,25 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 14, 19, 23 e 24;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso
de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 14, 19, 23 e 24, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
-del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
-dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. RI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. La ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea all’esito della prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 19,25, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21/30.
2. In questa sede, la candidata lamenta l’illegittimità della valutazione ricevuta con riguardo al quesito n. 19, sostenendo di aver risposto correttamente, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione, nonché la formulazione ritenuta errata e/o fuorviante dei quesiti n. 14, n. 23 e n. 24, ai quali non ha dato risposta.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale, posto che il Ministero della Giustizia, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa.
6. Nel merito, si osserva quanto segue.
6.1. Il primo dei quesiti contestati (n. 14) è il seguente: “ Solo quando TA è uscita con il fidanzato, SA non propone all'amica di vedersi. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che : a) se SA non propone all'amica di vedersi, TA è uscita con il fidanzato; b) se SA propone all'amica di vedersi, TA non è uscita con il fidanzato; c) se TA è uscita con il fidanzato, SA non propone all'amica di vedersi.
La risposta ritenuta corretta dalla commissione (la prima) è univocamente corretta, instaurando un nesso di implicazione bilaterale con la proposizione principale, mentre tutte le altre lasciano aperta la possibilità che SA chieda o non chieda all’amica di vedersi nonostante TA non sia uscita con il fidanzato.
Il motivo è, dunque, infondato.
6.2. Il secondo quesito (n. 19) ha la seguente formulazione: “ In base al Codice di procedura civile, nel processo civile come è determinato l'ammontare delle spese e degli onorari di difesa? ” Risposte: a) Quello delle spese è determinato dal giudice, quello degli onorari da ciascuna parte con il proprio difensore (risposta prescelta dalla candidata); b) È sempre determinato dal giudice (risposta ritenuta corretta dall’amministrazione); c) Quello delle spese è determinato dal cancelliere, quello degli onorari di difesa dal giudice.
Sul punto, è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 91 c.p.c., in forza del quale “ Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa ”.
Anche tale censura è, dunque, infondata.
6.3. Anche la censura relativa al quesito n. 23 è infondata. Il quesito è formulato come segue: “ Individuare l'alternativa da scartare : a) Socialismo; b) Ambientalismo; c) Globalizzazione.
L’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta sub c), ad avviso del Collegio correttamente, in quanto mentre le altre due opzioni indicano ideologie o movimenti di pensiero, la globalizzazione è un fenomeno politico ed economico ed in ciò sta l’estraneità rispetto al gruppo dei tre termini menzionati nelle risposte.
6.4. Non vi è interesse allo scrutinio dell’ultimo motivo relativo al quiz n. 24 giacché, in ogni caso, la candidata non soddisferebbe la prova di resistenza in relazione alla soglia di idoneità.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
RI EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | RI CA |
IL SEGRETARIO