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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6214 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 9159/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9159/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con l'avv. RIGONI STERN ROBERTO,
[...] C.F._2
ricorrenti, contro
(c.f. ), CONTUMACE, Controparte_1 P.IVA_1
resistente,
e contro
, con l'AVVOCATURA Controparte_2
DELLO STATO DI VENEZIA, resistente,
In punto: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle attrici: “Dichiarare la propria competenza a decidere il caso de quo;
dichiarare
l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra;
accertare e dichiarare che i pagina 1 di 28 resistenti Repubblica Federale Tedesca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, in persona del Ministro p.t. sono civilmente responsabili in solido per i Controparte_3
danni morali e materiali subite dalle ricorrenti e a causa della Parte_2 Parte_1
strage perpetrata dalle truppe tedesche;
e, per l'effetto, condannare Repubblica Federale Tedesca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e , in persona del Controparte_3
Ministro p.t., a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale quantificato nella Parte_1
misura di euro 336.500,00, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
e a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale quantificato nella misura di euro Parte_2
482.620,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, il tutto con interessi al tasso legale, rivalutazione monetaria dal dì dell'insorta obbligazione risarcitoria al soddisfo effettivo;
condannare controparte alla refusione delle spese ed onorai di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In ogni caso: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione, con riserva di indicare ulteriori mezzi di prova e con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Contr Conclusioni del convenuto “
1. Pregiudizialmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 Controparte_1
Cont conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; 2. Nel Controparte_2
merito, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione per le ragioni esposte in premessa, del diritto al risarcimento del danno;
in subordine, quantificarsi lo stesso tenendo di quanto esposto in premessa. 3.
Spese di causa rifuse o quantomeno compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio la ed il Parte_2 Controparte_1
, chiedendo di accertarsi la responsabilità delle Controparte_2
convenute a titolo extracontrattuale e, in particolare, per il danno non Parte_1
pagina 2 di 28 patrimoniale iure proprio per la perdita del padre, , nato a [...] il Persona_1
17.12.1910 e deceduto a AL (VI) il 30.4.1945 ucciso nell'eccidio di del Per_2
30.4.1945, e per il danno non patrimoniale iure proprio per la Parte_2
perdita del padre , nato a [...] il [...], e del AT Parte_2 Per_3
, nato a [...] il [...], entrambi uccisi nell'eccidio di del
[...] Per_2
30.4.1945.
In punto di fatto le attrici ha esposto che tra il 30 aprile e il 2 maggio 1945, in tre frazioni del Comune di AL (VI) si consumava la “Strage di Pedescala”, consistita nell'eccidio, ad opera di reparti dell'esercito tedesco a cui erano aggregati alcuni italiani, di
63 persone nella frazione di e di altre 19 persone nelle frazioni di Forni e Settecà. Per_2
In particolare, in esecuzione di un atto ritorsivo, in data 30 aprile 1945 i soldati tedeschi rastrellavano i maschi del paese, minacciando di ucciderne dieci per ogni soldato tedesco morto, se i responsabili non si fossero presentati, mentre le donne ed i bambini venivano segregati all'interno delle mura di cinta del cimitero;
non ricevendo alcuna risposta, i soldati tedeschi iniziarono la devastazione di causando la morte di 63 persone tra le Per_2
quali , e . Persona_1 Parte_2 Persona_3
La Repubblica nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei Controparte_1
suoi confronti, non si è costituita in giudizio ed è restata contumace.
Con atto depositato in data 1.3.2024, si è costituito in giudizio il Controparte_6
per il ristoro dei danni subìti dalle vittime del Terzo Reich,
[...]
chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n.
[...]
Cont 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale istituito dall'articolo 43 Controparte_2 CP_6
cit. e, nel merito, di dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria.
pagina 3 di 28 A seguito dell'udienza del 4.10.2024, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui al quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., dato che le difese e le eccezioni di parte convenuta abbisognavano del necessario completamento del contraddittorio.
Svoltosi lo scambio delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., con decreto del 15.4.2025 è stata fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 16.10.2025 nella quale, dopo discussione orale e sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*****
Le attrici hanno richiesto il risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto con i loro congiunti , e , tutti uccisi Persona_1 Parte_2 Persona_3
nell'eccidio nazi -fascista di del 30.4.1945. Per_2
Contr Il ha eccepito, in via preliminare di rito, il difetto di legittimazione passiva della
Repubblica legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. Controparte_1
Cont 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo CP_2 Controparte_2
istituito dall'articolo 43 cit.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Appare necessario, in premessa, ripercorrere seppure sinteticamente l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto la materia.
In primo luogo, si deve far riferimento ai due Accordi di Bonn del 2 giugno 1961, conclusi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica aventi ad oggetto, l'uno, il Controparte_1
regolamento di questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
pagina 4 di 28 In esecuzione dei suddetti accordi la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi “a favore di cittadini italiani, i quali per ragione di razza, fede o ideologia” fossero stati oggetto di “misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni”.
Contestualmente l'Italia si è obbligata a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa verso la
Repubblica posto che lo scopo dei suddetti accordi era stato quello Controparte_1
di regolamentare in modo definitivo tutte le questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario derivanti dalla tragica vicenda dei danni patiti dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale.
A seguito della ratifica degli Accordi avvenuta con legge n. 406/1963, è stato adottato il
D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (“Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della
Repubblica federale di in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a CP_1
cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”), con la finalità di regolare la distribuzione delle somme versate dalla a favore di cittadini italiani vittime della CP_1
deportazione nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
In questo contesto, alcuni Tribunali di merito hanno sostenuto l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale degli
Stati stranieri in presenza di particolari condotte delittuose qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di ius cogens, commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività iure imperii allo scopo di garantire il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti con gli Accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca del 2000.
pagina 5 di 28 In tale momento, tuttavia, era costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8157/2002), secondo cui “gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale”.
La prima storica pronuncia di legittimità che ha segnato un nuovo corso ermeneutico in materia d'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperii è stata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5044/2004, che ha affermato il principio in base al quale la deportazione del popolo civile nel corso di una guerra, consumatasi nella fattispecie sul territorio italiano, e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati, sono crimini internazionali rispetto ai quali deve essere possibile esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato che li ha posti in essere, in applicazione del principio della giurisdizione universale.
È stato inoltre stabilito che: “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali l'ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla sovrana uguaglianza degli Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”.
Pertanto, la norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri non ha carattere di assolutezza, nel senso che non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, dato che tale immunità non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare crimini internazionali, lesivi di valori universali di rispetto della dignità umana, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
Alla luce di tale revirement, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'esistenza di crimini di tale gravità commessi iure imperii che non consentivano di accedere alla prerogativa dell'immunità giurisdizionale e ha pronunciato sentenze di condanna emesse nei confronti pagina 6 di 28 della Repubblica Federale Tedesca per il risarcimento delle vittime dei crimini per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich tedesco nel lasso temporale tra il 1943 ed il 1945.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione nel 2004 sono stati, tuttavia, contraddetti dalla
Corte Internazionale di Giustizia che, con sentenza del 3 febbraio 2012, nella causa
Germania c. Italia, ha accolto il ricorso promosso dallo Stato tedesco per non aver l'Italia riconosciuto alla l'immunità dalla giurisdizione che ad essa andava riconosciuta CP_1
in applicazione delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dagli Stati membri.
Tale pronuncia, in particolare, ha affermato che: “La Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”, e ha sollecitato lo Stato italiano ad
“attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
Alla luce della pronuncia della CIG, con la legge n. 5/2013, lo Stato italiano ha adottato una disciplina che ha previsto, in particolare, all'art. 3 che: “quando la Corte internazionale di
Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso
l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle stesse condotte, rileva d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
Detta legge è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.
pagina 7 di 28 2 e 24 Cost., l'art. 3 della l. n. 5/ 2013, affermando che: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24
Cost., entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale «controlimite» all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento”.
Tale pronuncia ha, inoltre, dichiarato l'incostituzionalità della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano a adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di declinare la giurisdizione interna laddove gli atti dello
Stato straniero fossero qualificabili crimini di guerra o contro l'umanità.
A seguito di tale pronuncia della Consulta, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la giurisdizione civile dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica Federale di
Germania, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.
In particolare, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente non applicabilità del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una “prerogativa” dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati
pagina 8 di 28 deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. n. 20442/2020).
Anche la giurisprudenza di merito si è uniformata a tale orientamento pronunciando diverse sentenze di condanna della al risarcimento dei danni per gli atti criminosi CP_1
commessi durante il secondo conflitto mondiale.
Ne è conseguita una nuova azione da parte della la quale Controparte_1
ha introdotto in data 29.4.2022 un nuovo ricorso nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte
Internazionale di Giustizia, lamentando la mancata osservanza da parte dello Stato Italiano della decisione emessa dalla CIG il 3 febbraio 2012 e contestando la violazione dell'immunità giurisdizionale dello Stato estero rispetto alle azioni di cognizione, nonché la violazione del principio d'immunità dalla giurisdizione esecutiva alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato dirette conto i beni immobili tedeschi presenti nel territorio italiano.
In esito al nuovo ricorso proposto dalla Germania, il legislatore italiano è intervenuto nuovamente con l'adozione del decreto-legge n. 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022), il cui art. 43 ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Tale disposizione prevede che: “
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il
Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
pagina 9 di 28 all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica reso esecutivo con decreto del Controparte_1
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, CP_6
coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in CP_6
relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge
29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento
pagina 10 di 28 effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”.
La disposizione prevede:
- il diritto di accedere al alle condizioni e secondo le modalità indicate nel CP_6
combinato disposto del medesimo art. 43 e di un decreto interministeriale, in capo a coloro che abbiano ottenuto una sentenza passata in giudicato – a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e comunque entro un termine decadenziale – avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945;
- che resta a carico del anche il pagamento delle spese processuali eventualmente CP_6
liquidate nelle sentenze di cui trattasi;
- la possibilità, sentita l'Avvocatura dello Stato, di definire in via transattiva la lite, costituendo tale accordo un ulteriore titolo che legittima l'accesso al CP_6
- la deroga all'art. 282 c.p.c. anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni acquistino efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in pagina 11 di 28 giudicato e che siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo, con conseguente improcedibilità o estinzione di ogni altra procedura esecutiva basata su titoli analoghi;
- che il pagamento effettuato dal estingua ogni diritto o ragione di credito correlata CP_6
alle pretese risarcitorie per i fatti di cui trattasi;
- che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Sato, nel rispetto dell'art. 144 c.p.c., con obbligo a carico del giudice adito di assegnare un termine perentorio a parte attrice per l'esecuzione di tale incombente qualora la notifica sia stata omessa.
La ratio della disposizione, resa esplicita dal comma 1, è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo Controparte_1
con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, tenendo indenne la
Repubblica Federale Tedesca dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, è ciò per non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2023, n. 159, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione – con cui è stato previsto,
a fronte dell'istituzione del che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad CP_6
oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti, ha affermato la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra.
pagina 12 di 28 Da un punto di vista sostanziale, l'art. 43 prevede, dunque, una sorta di espromissione avente carattere peculiare, che non ne consente una piena identificazione normativa con la disciplina codicistica di quanto previsto dall'art. 1272 c.c., dato che l'espromissione, come ha rilevato la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 159/2023, ha un'eccezionale
Contr portata liberatoria ex lege con piena traslazione dell'onere economico in capo al nella fase esecutiva e conseguente estinzione della procedura esecutiva in corso nei confronti della (debitore) e non proponibilità di una nuova. CP_1
Sul piano processuale, tali disposizioni operano prevalentemente sul piano esecutivo, tutelando la dall'eventuale aggressione dei suoi beni presenti nel territorio della CP_1
Repubblica italiana, mentre soltanto alcune norme sulla decadenza e deroga all'art. 282
c.p.c., hanno rilievo nel processo di cognizione, nel quale va comunque operato un prioritari accertamento della responsabilità per il crimine commesso, che non può che essere imputabile alla quale successore del Terzo Reich, Controparte_1
per poi procedere alla liquidazione del risarcimento riconosciuto.
Per l'accesso al Fondo è necessario e sufficiente il mero “accertamento” e la “liquidazione dei danni”, non già una sentenza di condanna della Repubblica di Germania;
CP_1
infatti, hanno diritto ad accedere al coloro che hanno conseguito un titolo costituito CP_6
da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento del fatto illecito e la quantificazione del credito, di talché la disposizione esclude la possibilità di emettere una sentenza di condanna nei confronti della che valga peraltro da CP_1
titolo per l'esecuzione ordinaria espressamente esclusa dalla legge, titolo che, a ben vedere, potrebbe esse fatto valere in diverso stato per il quale i limiti esecutivi posti dall'art. 43 non potrebbero operare.
La previsione di un titolo per accesso la Fondo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento del fatto illecito e la quantificazione del pagina 13 di 28 credito fa desumere la permanenza della giurisdizione e della legittimazione passiva nei confronti della non potendosi ipotizzare, come già sottolineato, una sentenza di CP_1
Contr accertamento della responsabilità nei confronti del del tutto estraneo ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, non potendosi dunque prospettare alcuna traslazione di
Contr responsabilità, ma la sola previsione del quale pagatore esclusivo.
Del resto, lo stesso meccanismo successorio dell'espromissione ex 1272 c.c. presuppone che venga prima accerta la sussistenza di un debito rispetto ad un soggetto ( , per CP_1
poi consentire la traslazione dello stesso ad altro soggetto (Stato italiano).
In tal senso anche la previsione che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Sato opera all'evidenza una litis denuntiatio, volta a permettere al soggetto pagatore finale di costituirsi in giudizio e svolgere le proprie difese.
Ne consegue sul piano del procedimento di cognizione che, se da un lato non sussiste la
Contr legittimazione processuale esclusiva del a stare in giudizio, con conseguente difetto di giurisdizione/legittimazione passiva/titolarità passiva della dato che l'art. 43 non CP_1
offre in tal senso un esplicito supporto normativo, necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c., dall'altro, il medesimo art. 43 costituisce la base normativa che rende necessaria la
Contr partecipazione del al giudizio, in quanto unico soggetto che sarà tenuto a soddisfare le pretese risarcitorie ed al quale, perciò, va notificato il ricorso presso l'Avvocatura dello
Stato.
Contr Pertanto, il ha legittimazione passiva a stare nel procedimento e, sul piano sostanziale, ai sensi dell'art. 1272 c.c., può opporre al creditore le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre al debitore originario, oltre a poter sollevare le eccezioni in rito derivanti dalla sua legittima partecipazione al processo.
pagina 14 di 28 Per effetto, dunque, del subentro nella posizione debitoria della il CP_1 [...]
è legittimato a sollevare tutte le eccezioni non strettamente Controparte_2
personali al debitore originario inerenti al diritto oggetto del giudizio e perciò anche quella inerente alla prescrizione.
Ciò chiarito, va dunque esaminata in via preliminare l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio prospettata dal e tempestivamente sollevata. CP_2
Contr Il sul punto ha rilevato che nella specie può trovare applicazione l'art. 2947, comma
3, cod. civ. nella parte in cui prevede che se il fatto è considerato dalla legge come reato ed esso si estingue per causa diversa dalla prescrizione, il termine di prescrizione è quello quinquennale e decorre dalla data in cui il reato si è estinto, momento che, nella specie, dovrebbe individuarsi dalla data presunta della morte del reo.
Secondo la prospettazione della difesa Erariale occorre considerare che non avendo parte attrice individuato tutti i soggetti materialmente responsabile degli illeciti posti a fondamento della domanda, l'Amministrazione resistente si trova nell'impossibilità oggettiva di fornire una prova certa dell'intervenuto decesso degli stessi, ma tale circostanza può essere agevolmente considerarsi dimostrata attraverso il ricorso al meccanismo delle presunzioni secondo i seguente ragionamento: 1) i fatti di reato sono negli anni 1943-1945;
2) l'autore materiale del reato, per quanto ignoto, in quanto incardinato nell'esercito tedesco, doveva necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni;
3) gli autori dei fatti, al più tardi, avrebbero ad oggi, se in vita 94 anni;
4) l'aspettativa di vita media per un uomo in ad oggi è di 79 anni. CP_1
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha fatto salva in modo esplicito “la decorrenza degli ordinari
pagina 15 di 28 termini prescrizionali”, facendo dunque richiamo all'applicabilità dell'istituto della prescrizione dei diritti, così come disciplinata dal Codice civile.
Il legislatore con tale puntuale riferimento, ha pertanto escluso che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli internati possa essere qualificato imprescrittibile, come ritenuto da parte della giurisprudenza di merito, ma in quanto mero credito risarcitorio è soggetto agli ordinari termini di prescrizione.
Del resto, sarebbe contraddittorio considerare tale credito come imprescrittibile e sottoporre lo stesso ad un breve termine decadenziale per esercitarlo, dato che la decadenza
è istituto di carattere eccezionale, che di fatto priverebbe la facoltà del titolare di tale diritto soggettivo di esercitarlo senza limiti di tempo.
In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3642/2024 che ha rilevato come “deve osservarsi come i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, come sopra rammentato al § 3, primo capoverso
(nella rievocata requisitoria si richiamavano, tra le altre, Cass., Sez. U., 03/02/1996, n. 919, Cass.,
S.U., 12/06/1999, n. 328); fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.; questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del
Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi» (art. 1); del resto, come osserva la difesa erariale, la convenzione seguiva il clamore causato dal processo, celebrato in Israele, a carico di , dove fu posto il tema dell'assenza di una Persona_4
pagina 16 di 28 specifica disciplina internazionale in tema d'imprescrittibilità dei crimini in discussione, in quel caso superata in ragione di una norma di diritto interno (Attorney General of Israel v. Eichmann, Trial Court
Decision 36 Intl. L. Rep.
5 - Israel, Dist. Ct. Jerusalem, 1961, 53, Decision A); non potrebbe però ipotizzarsi l'ancoraggio dell'azionabilità a tale ultima data, ossia al 1968, piuttosto che al 2004; sul punto, infatti, furono sollevate alcune critiche dottrinali poiché quella Convenzione non è stata sottoscritta dall'Italia, così come non è stata ratificata la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, del 25 gennaio 1974, peraltro entrata in vigore il 27 giugno 2003, con cui si era però esclusa l'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità, ma la si consentiva per i fatti relativamente ai quali non fosse ancora spirato il termine di prescrizione […] dunque, secondo il
“diritto vivente”, sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto costituzionale nazionale giustificava e piuttosto imponeva l'esclusione di ogni giustiziabilità risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso le distanze da quella conclusione proprio distinguendo la conduzione delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della differente norma di diritto internazionale, integrante un'eccezione da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu poi negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con statuizione a sua volta ritenuta non recepibile né recepita dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014; 5. conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili”.
Pertanto, sino alla pronuncia della Cassazione n. 5044 del 2004 era escluso ogni dubbio circa il fatto che la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che sanciva l'immunità giurisdizionale potesse essere in contrasto con i valori fondanti della Carta e deve pertanto ritenersi che i diritti in questione non fossero fino ad allora di fatto
“legalmente” esercitabili, di tal che la prescrizione non può decorrere da data anteriore a tale pronuncia.
Ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato;
non viene in rilievo, come chiarito dalla pagina 17 di 28 sentenza della Cass. n. 3642/2024, né il limite costituzionale dell'art. 25 Cost., riferito all'ambito penale, e neppure il principio penalistico dell'applicazione della norma più favorevole per cui, per determinare sul piano civilistico la prescrizione ai sensi del III comma del citato articolo, si deve considerare l'astratta previsione della prescrizione prevista per il reato al momento della sua consumazione.
Nella specie, le condotte contestate di omicidio volontario aggravato col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 c.p. (l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone), integravano all'epoca della loro commissione reato allora punibile con pena dell'ergastolo, per cui ai sensi dell'art. 157 c.p. allora vigente il termine di prescrizione è di 20 anni.
Conclusivamente, considerando il diritto risarcitorio esercitabile dal 2004, il termine prescrizionale di 20 anni non risulta decorso alla data del giugno 2023, quando è stato introdotto il presente giudizio.
Né può essere accolta l'eccezione di prescrizione secondo la prospettazione indicata dall'avvocatura erariale.
Il ragionamento presuntivo secondo cui gli autori dei fatti sarebbero morti – per cui il reato sarebbe estinto e tornerebbe ad applicarsi il I comma dell'art. 2947 c.c. – non appare, invero, concludente secondo i fatti noti che si hanno a disposizione.
Infatti, secondo la stessa prospettazione di parte convenuta, gli autori del reato al più tardi, avrebbero ad oggi, se in vita 94 anni, età che è fatto notorio è pacificamente compatibile con l'esistenza in vita di un uomo.
Il diritto fatto valere dalle ricorrenti non risulta, dunque, prescritto.
Non è contestato da parte convenuta che , e Persona_1 Parte_2 Persona_3
furono trucidati a il 30.4.1945 in modo barbaro a seguito di un atto ritorsivo dei Per_2
nazisti, nonostante fossero civili e non partecipassero al conflitto bellico.
pagina 18 di 28 Sussiste dunque un crimine contro l'umanità, di cui è responsabile la convenuta CP_1
di trattandosi di autori in forza all'esercito tedesco occupante, che
[...] CP_1
privarono della vita dei cittadini italiani inermi in casa loro, con modalità di aggressione brutali.
La difesa erariale, nel merito, non ha contestato lo svolgimento dei fatti come esposti nella scheda prodotta, tratta presumibilmente dall'Atlante delle stragi nazifasciste, né il diritto al risarcimento del danno per la perdita del padre delle attrici, contestando, invece, quanto alle domande di , solo la spettanza del diritto per la perdita del AT Parte_2
deceduto prima della nascita nel 1946 dell'attrice ed inoltre evidenziando che deve essere considerato che anche il padre di è deceduto prima della sua Parte_2
nascita.
Le attrici hanno chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del loro rapporto con il congiunto e in particolare per il danno non Parte_1
patrimoniale iure proprio per la perdita del padre e Persona_1 Parte_2
per il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del padre e del Parte_2
AT . Persona_3
Costituisce diritto vivente, che i congiunti di una vittima di un fatto illecito possano chiedere al civilmente responsabile il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale da loro subito (Cass. n. 2228/2012).
Infatti, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è stata estesa la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto pagina 19 di 28 parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.
Tale voce di danno non patrimoniale è costituita sia dal pregiudizio morale subito dai congiunti, derivante dalla sofferenza direttamente provata, che dal mutamento in peius delle relazioni familiari e delle abitudini di vita eziologicamente conseguenti alla morte della vittima primaria in conseguenza del fatto illecito.
Nella giurisprudenza di legittimità, si è affermato il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire;
la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita,
l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. n.
16946/2003; Cass. n. 14931/2012).
Da un punto di vista probatorio la sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230, modificando il centro dell'attenzione dal dato formale della convivenza a quello sostanziale del legame affettivo realmente esistente, ha osservato che non è più condivisibile l'idea di limitare la società naturale cui fa riferimento l'art. 29 Cost. all'ambito ristretto della sola c.d. famiglia pagina 20 di 28 nucleare, essendo evidentemente mutata, nell'attuale assetto della società, anche la concezione stessa di famiglia.
La Cassazione, con l'ordinanza 8 aprile 2020, n. 7743, ha poi osservato che “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, AT), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma connaturale all'essere umano”.
La sentenza 11 novembre 2019, n. 28989, d'altro canto, esaminando il problema del risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto familiare, ha messo in evidenza come il meccanismo delle presunzioni che fonda l'accoglimento della domanda risarcitoria operi secondo “il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, AT, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (…), si qualifichino per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale”.
Questi principi, infine, hanno trovato ulteriore riscontro in pronunce ancora più recenti.
L'ordinanza 4 marzo 2024, n. 5769, ha confermato che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva
(coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma di per sé rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
anche la successiva ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26185, ha ribadito che, per quanto concerne il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, «la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”»; mentre per gli altri componenti della pagina 21 di 28 famiglia c.d. allargata (nonni, nipoti, zii e cugini) l'onere della prova dovrà essere più rigoroso, finalizzato a dimostrare l'esistenza di un vincolo effettivo.
La Corte di legittimità è dunque giunta all'approdo interpretativo secondo cui l'esistenza del vincolo affettivo che consente ad un familiare di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla fine o alla lesione del rapporto parentale può sempre essere oggetto di una prova presuntiva, dato che la presunzione è a tutti gli effetti una prova.
Ciò che cambia, però, è la consistenza del requisito iniziale, cioè l'intensità del vincolo e, di conseguenza, l'intensità della prova che dovrà essere fornita. Il che viene a significare che, mentre per i componenti della famiglia nucleare sussiste pur sempre il fatto notorio nel senso spiegato dall'ordinanza n. 3767/2018, per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un AT o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga, il fatto notorio perde progressivamente di significato, per cui la prova presuntiva dovrà essere corroborata da elementi maggiormente significativi. Sarà necessario la dimostrazione di un quid pluris che non è legato soltanto alla convivenza, pur potendo quest'ultima assumere una valenza indiziaria a favore (Cass. sent. n. 21988/2025).
Ciò posto, con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio subito da Parte_1
per la perdita del padre , si possono considerare i seguenti elementi
[...] Persona_1
obiettivi.
, nato a [...] il [...] è deceduto a AL (VI) il 30.4.1945 Persona_1
quando aveva compiuto 34, mentre da alla morte del padre ne aveva 9 Parte_1
ed era convivente con lui convivente.
Quanto all'aspetto della sofferenza interiore, tenuto conto del vincolo e della relazione familiare e dell'età della vittima primaria e facendo ricorso alla prova presuntiva, può ritenersi conseguita al decesso di una grande sofferenza per Persona_1 Parte_1
, che ha perso il papà quando era ancora piccola e con modalità traumatiche.
[...]
pagina 22 di 28 Anche con riferimento all'aspetto dinamico relazionale, si deve presumere che per la sig.ra la perdita del rapporto con il padre abbia comportato uno sicuro sconvolgimento Per_1
della sua vita, in quanto ella si è trovata nella necessità di riorganizzare completamente la sua quotidianità in assenza del supporto fondamentale del genitore.
Quanto alla questione della scelta della tabella di riferimento, essa deve essere risolta alla luce dei principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze n.
10579/2021 e 26300/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha evidenziato che le tabelle milanesi del 2022, si conformavano tout court ai suddetti requisiti (Cass. ord. n. 37009/2022).
In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice”, è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti; si è, così, stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un pagina 23 di 28 massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di
116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un “Cap” pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Si deve ricordare il principio secondo il quale il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, per cui le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati dalla Corte di
Cassazione con le citate pronunce nn. 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in questa sede dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché
l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente uniforme sul territorio nazionale.
Ciò posto, si deve applicare, dunque la Tabella del Tribunale di Milano aggiornata al 2024 considerano i relativi parametri: - A. età della vittima primaria (anni 34); - B. età della vittima secondaria (anni 9); - C. convivenza;
- D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (tenendo conto, in particolare, dell'agonia/penosità/particolare violenza della morte della vittima primaria che ha determinato una maggiore sofferenza nella vittima secondaria e dello sconvolgimento delle abitudini di vita).
Si ottiene, così, i seguenti valori monetari, considerando un valore di punto di €3.911,00: punti 81 = €316.791,00.
Con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio invocato da Parte_2
per la perdita del padre e del AT, si possono considerare i seguenti elementi obiettivi.
pagina 24 di 28 , nato a [...] il [...] e deceduto a AL il 30.4.1945, al Parte_2
momento della morte aveva compiuto 35 anni, , nato a [...] il Persona_3
12.5.1940 e deceduto a AL il 30.4.1945, al momento della morte aveva compiuto 4 anni, mentre alla morte del padre e del AT non era ancora Parte_2
nata, dato che ella è nata a [...] il [...].
Si deve evidenziare che l'attrice a causa dell'uccisione del padre e del AT è stata completamente privata del loro rapporto sin dalla sua nascita.
La mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio e tra fratelli è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce. In quel momento s'è verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto dell'illecito per la lesione del diritto della figlia al rapporto col il padre ed il AT e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato (Cass. n. 9700/2011).
Non è revocato in dubbio il nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento, sicché non può disconoscersi il diritto al risarcimento della figlia e sorella.
La relazione col proprio padre naturale e AT maggiore integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questi rapporti ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che fosse già nato al momento della morte del congiunto o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.
Ciò posto, se sotto il profilo dell'an debeatur appare raggiunta la prova del danno da perdita del rapporto parentale subito dall'attrice, con riferimento al quantum devono essere espresse le seguenti riflessioni.
pagina 25 di 28 Va rammentato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale comporta una lesione dell'interesse al mantenimento degli affetti familiari in un'ottica comprensiva di tutti pregiudizi non patrimoniali derivanti dal fatto illecito e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. n. 16992/2015).
Secondo la Cassazione, dunque, la liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha il significato di attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto (cfr. Cass. n. 23469/2018).
Sotto l'aspetto della sofferenza interiore, si deve rilevare che non Parte_2
ha vissuto direttamente il lutto della perdita violenta dei propri familiari, non potendo dunque subire quelle conseguenze morali subiettive che conseguono necessariamente al lutto;
sotto il profilo dinamico – relazionale, invece, il lutto ha cagionato in lei la completa impossibilità ad avere una relazione con il padre ed il AT;
pertanto, per considerare compiutamente la limitata sussistenza del profilo morale e non arrivare ad un esito risarcitorio sovradimensionato, si ritiene equo procedere ad una riduzione della liquidazione del danno non patrimoniale del 25%.
Ciò posto, si deve applicare, dunque la Tabella del Tribunale di Milano ed. 2024 considerano i relativi parametri: - A. età delle vittime primarie (anni 35 e 4); - B. età della vittima secondaria (anni 0); - C. non convivenza;
- D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; - E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (nella specie nessuna relazione si è instaurata); riduzione del 25% per quanto sopra indicato.
pagina 26 di 28 Si ottiene, così, i seguenti valori monetari (considerando un valore di punto di €3.911,00 rapporto padre – figlia e di €1.698,00 rapporto fratelli):
- punti 50 per la perdita del padre = €195.550,00 – 25% = €146.662,50.
- punti 40 per la perdita del AT = €67.920,00 – 25% = €50.940,00.
Pertanto, è possibile liquidare a per la perdita del rapporto con il padre Parte_1
la somma complessiva di €316.791,00 e a per la Persona_1 Parte_2
morte del padre e del AT la somma complessiva di €197.602,50, somme già rivalutate all'attualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate coma in dispositivo considerato il valore effettivo della causa e la limitata attività svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e minimi con riferimento alle fasi di trattazione e decisoria e vanno poste a carico del per il ristoro dei danni CP_6
subìti dalle vittime del Terzo Reich ai sensi del comma 6 dell'art. 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 9159/2023 R.G. promossa da
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed Controparte_2
eccezione respinta:
- Accerta la responsabilità per i fatti di cui in narrativa della REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA e per l'effetto liquida a per la perdita del rapporto con Parte_1
il padre la somma complessiva di €316.791,00 e a Persona_1 Parte_2
per la perdita del rapporto con il padre e il AT la somma complessiva di €197.602,50, oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo effettivo.
- Liquida alla parte attrice le spese di lite che vanno poste a carico del per il ristoro CP_6
pagina 27 di 28 dei danni subìti dalle vittime del Terzo Reich ai sensi del comma 6 dell'art. 43 D.L. n.
36/2022 conv. in L. n. 79/2022 e che si determinano nella somma di €14.170,00 per compenso (di cui €3.544,00 per la fase di studio;
€2.338,00 per la fase introduttiva;
€5.206,00 per la fase istruttoria;
€3.082,00 per la fase decisoria), €1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione delle stesse all'avv. Roberto Rigoni Stern che si è dichiarato antistatario.
- Dà atto che la presente decisione, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime del Terzo Reich ai sensi del comma 6 dell'art. 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022.
Venezia, 22/12/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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