Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
È legittima la notificazione di avvisi al difensore (nella specie quello di fissazione dell'udienza preliminare) mediante telefax, anche in assenza di un provvedimento "ad hoc" del giudice, che rileva solo allorché manchi la prova della ricezione del fax da parte del destinatario o sia stata formalmente dedotta la mancata ricezione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'avviso avesse raggiunto il suo scopo, tanto che il difensore aveva nominato un sostituto che si era limitato a dedurre l'assenza della previa adozione di un provvedimento del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2007, n. 24842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24842 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 21/03/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 455
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 027467/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO BO NA, N. IL 10/08/1958;
avverso SENTENZA del 17/01/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciani G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. TRIBULATO, di ufficio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità di Lo CC LE in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. L'imputazione attiene ad alcuni episodi di detenzione illecita e cessione di piccoli quantitativi di eroina. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:
1. violazione dell'art. 150 c.p.p.. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, si afferma, è nullo essendo stato compiuto a mezzo fax, senza che venisse tuttavia adottato decreto del giudice. È ben vero che nell'udienza era presente un sostituto del difensore, ma ciò è accaduto al solo fine di far rilevare la nullità in questione.
2. Violazione dell'art. 507 c.p.p. Il giudice ha dichiarato inammissibile la lista testimoniale del P.M., ma subito dopo ha ammesso i testi indicati ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Ciò comporta violazione della norma in questione, che richiede che il giudice ammetta ex officio solo prove nuove.
3. Illogicità della motivazione in ordine alla motivazione della pena. Il giudice non ha tenuto conto dell'assenza di altri procedimenti pendenti e della assidua frequentazione di un SERT, dando esclusivo rilievo ad una lontana precedente condanna. Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel senso che il telefax costituisce strumento tecnico valido per la notificazione di avvisi al difensore;
e che la procedura di trasmissione è regolare quando è confermata dall'apparecchio trasmittente. La previsione di un provvedimento del giudice costituisce norma "aperta" dettata dall'esigenza di avvalersi di mezzi tecnici che possono evolversi nel tempo. Tuttavia la mancanza di tale formale atto, tanto più nell'ambito di una procedura ormai standardizzata come quella del telefax, come pure è stato ritenuto da questa Corte, assume rilievo solo quando manchi la prova della ricezione del fax da parte del difensore (Cass. 3^, 1 dicembre 1994, n. 3234) o quando la mancata ricezione sia stata formalmente dedotta. Nel caso di specie, l'avviso ha raggiunto il suo scopo, tanto che il difensore ha assicurato la presenza in udienza di un sostituto che non ha eccepito la mancata ricezione dell'avviso, ma solo la mancata adozione del provvedimento del giudice. Può dunque senz'altro affermarsi che l'atto ha raggiunto il suo scopo e che la dedotta nullità non sussiste. Parimenti privo di qualunque sostegno è il secondo motivo. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un. 17 ottobre 2006, Greco), confermando altra precedente pronunzia delle stesse Sezioni unite, hanno recentemente affermato, condivisibilmente, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'ammissione di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., anche nel caso in cui vi sia stata inerzia della parte interessata.
Infine, non sussiste neppure il dedotto vizio della motivazione sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche. La pronunzia, infatti argomenta coerentemente che l'imputato è gravato da una precedente condanna per rapina aggravata e sequestro di persona, e che si delinea quindi una personalità caratterizzata da rilevante capacità a delinquere. Tali connotati negativi di personalità sono ritenuti, con implicita evidenza, prevalenti sulle prospettazioni difensive di segno contrario.
Dalla manifesta infondatezza discende l'inammissibilità del ricorso. Ne discende, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007