Art. 10.
Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'art. 7 e' delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato.
Ai servizi relativi a tale riscontro puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.
Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'art. 7 e' delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato.
Ai servizi relativi a tale riscontro puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.