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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 1348/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1348/2023 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, in virtù di mandato C.F._1 in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTORE - CONTRO
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Sposato, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.6.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio , esponendo che: CP_1
- la parte attrice è figlia ed erede di che a sua volta era sorella di e Persona_1 Persona_2
Persona_3
- i IGg.ri , nato in [...] il giorno 1 luglio 1936 e deceduto il 14 luglio Persona_2 del 2014, e nato in [...] il [...] e deceduto il 2 settembre Persona_3 2014 in San Giorgio Albanese, fratelli della IG.ra entrambi, con rispettivi testamenti Persona_1 pubblici, presso il Dott. , notaio in Corigliano Calabro, nominavano quale unica erede Persona_4 universale la IG.ra , negli ultimi giorni della loro esistenza;
CP_1
- l'odierna attrice, nipote dei IGg. per conto della propria mamma, nei giorni successivi al Per_1 decesso del IG. veniva a conoscenza delle disposizioni testamentarie oggetto di Persona_3 impugnativa;
- la IG.ra , preso atto delle azioni ingannevoli della IG. sporgeva querela Persona_1 CP_1 nei confronti della stessa in data 28 novembre 2014, presso la Legione Carabinieri Calabria, Stazione di Corigliano Scalo, per le fattispecie previste e punite dagli artt.. 640, 643 e 61 n. 2 e 483 c.p., oggetto di procedimento penale n. 121/2015, nel quale la IG.ra è stata condannata, ma pende appello presso CP_1 la Corte di Catanzaro;
- si evidenzia che la volontà testamentaria dcl IG. veniva raccolta presso lo studio Persona_3 notarile in data 25.8.2019, ma in quella stessa data, il predetto era stato ricoverato alle ore 10.00 circa, pagina 1 di 10 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acri, ove, previa accettazione con la seguente anamnesi “in terapia farmacologica, cardiopatia sclero intensiva, vasculopatiacelebrale” veniva disposto il trasferimento urgente con ausilio di personale medico presso lo Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza, intorno alle ore 15:00;
- giunto presso il suddetto presidio ospedaliero, nonostante la necessità di un ricovero in ambiente medico, la IG. qualificandosi falsamente quale nipote del IG. firmava le CP_1 Per_1 dimissioni, alle ore 17.13, affermando al contempo che avrebbe accompagnato il IG. presso Per_1 l'Ospedale di Acri;
- nonostante le gravi condizioni fisiche del IG. che richiedevano la sua continua Persona_3 permanenza ed assistenza in ambiente ospedaliero, la IG. accompagnava l'agonizzante CP_1 IG. presso lo studio notarile del Dott. ove, alle ore 18.45, veniva stilato il testamento Per_1 Per_4 pubblico;
- le deficitarie condizioni del IG. rendevano indispensabile il suo immediato ricovero Presso il Per_1 Ponto Soccorso Ospedaliero di Rossano ove, a seguito di trasfusione d'urgenza in “PZ in pericolo di vita”, veniva disposto nuovamente il ricovero d'urgenza presso l'Ospedale di Cosenza;
- non dissimile era stato l'iter del testamento confezionato poco tempo prima nei confronti del IG.
. Il testamento veniva confezionato presso lo stesso studio in data il 20.6.2014 dopo Persona_2 diversi ricoveri in vari ospedali dai quali veniva sempre prelevato dalla IG.ra e decedeva di lì a CP_1 poco sempre dopo diversi ulteriori ricoveri, giuste le allegate cartelle cliniche, che mettono in risalto le compromesse condizioni di salute dcl IG. incidenti naturalmente anche sul suo stato psicofisico Per_1 tanto da annullare ogni sua capacità volitiva;
- le patologie di cui erano affetti i IGg. e la loro fragilità psicofisica e Persona_3 Per_2 l'incapacità di opporsi, li rendeva completamente privi di autonomia e totalmente dipendenti dalla IG.ra
, che negli ultimi mesi della loro vita li aveva condotti presso la sua abitazione impedendo CP_1 qualsivoglia contatto con i parenti;
- il grave stato di infermità dei IGnori ha sicuramente generato uno stato di ansia con una Per_1 conseguente vulnerabilità psichica, che li ha resi influenzabili e tendenti ad agire sotto la suggestione della IG.ra Ciò ha determinato una grave riduzione delle loro capacità di comprendere appieno il CP_1 IGnificato delle disposizioni testamentarie e una ancor più grave riduzione delle loro capacità di autodeterminarsi, e perciò una IGnificativa compromissione della capacità di testate, specie considerando le condizioni ambientali e culturali in cui versavano i testatori. Invero, gli stessi erano non scolarizzati e in età avanzata, 78 ed 87 anni. Ad avvalorare l'azione fraudolenta della IG.ra vi è CP_1 certamente il dato dei due testamenti redatti per entrambi i fratelli in punto di morte, quando le condizioni fisiche e psicologiche degli stessi si erano notevolmente aggravate e gli stessi dipendevano totalmente dalla IG.ra CP_1
- se i fratelli avessero voluto nominare la odierna convenuta erede universale con coscienza e Per_1 volontà, lo avrebbero fatto non in fin di vita;
- la IG.ra inoltre, induceva in errore anche i dipendenti di circa i rapporti CP_1 CP_2 intercorrenti tra i fratelli attraverso l'apertura, presso l'ufficio postale di Corigliano Calabro di Per_1 una pratica di successione propedeutica alla successiva riscossione di buoni fruttiferi cointestati a e appropriandosi indebitamente delle somme ivi depositate;
Persona_2 Parte_2
- infatti, essendo arrivata tardi rispetto alla situazione della IG.ra altra sorella dei IGg. Parte_2
, e la stessa, pur di accaparrarsi le somme dei buoni fruttiferi Persona_2 Per_3 Per_1 intestati alla IG.ra si dichiarava sua erede universale, ma non è dato comprendere a Parte_2 che titolo;
- pur di pervenire al suo intento la IG.ra come è emesso anche dal celebrato procedimento penale, CP_1 non ha disdegnato di coinvolgere professionisti, impiegati di uffici pubblici, attestare falsamente qualità che non aveva;
pagina 2 di 10 - il testamento è atto personalissimo di ultima volontà dell'individuo, tutelato dalla legge al fine di escludere la seppur minima influenza estranea, e che ai sensi dell'art. 624 cod. civ.: “può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.”;
- in particolare, la captazione della volontà testamentaria è il dolo con il quale taluno abbia indotto il de cuius a testare in modo diverso da quella che altrimenti sarebbe stata la sua volontà;
- il processo di formazione della volontà tanto del IG. quanto del IG. Persona_3 Per_2 appare senza dubbio essere stato soggetto all'influenza determinante della IG. che con
[...] CP_1 la messa in opera di mezzi fraudolenti (la falsa attestazione di essere parente per firmare le dimissioni) e, avuto riguardo alle condizioni di salute e di vita dei testatori, sono da ritenersi idonei ad averli tratti in inganno al fine di sviarne la volontà;
- in tali condizioni la presente azione di annullamento del testamento, per vizio della volontà del testatore, si appalesa necessaria per la giusta successione ereditaria degli eredi legittimi dei IGg.ri Per_3 e cioè l'odierna istante;
[...] Per_2
- vi è un dato nella vicenda di carattere fondamentale per ben lumeggiare l'intera condotta della convenuta: la presa di posizione della IG.ra presso l'Ospedale di Cosenza. Infatti, CP_1 nell'occasione la convenuta impedisce il ricovero del IG. incapace di esprimere certamente una Per_1 sua volontà, tant'è che chi si oppone al ricovero e firma le dimissioni per esonerare i medici da responsabilità è proprio la odierna convenuta;
- la convenuta pur di evitare il ricovero a Cosenza, prende l'impegno di riportare nuovamente quantomeno immediatamente presso l'ospedale di Acri il IG. che già aveva constatato di essere Per_1 struttura inadeguata a fronteggiare la patologia del IG. Per_1
- che il IG. non fosse in grado di assumere alcuna decisione la si trae proprio dalla circostanza Per_1 che a rifiutare il ricovero non è il IG. ma la IG.ra Per_1 CP_1
- a fronte di tali evenienze può certamente sostenersi che il rapporto tra il e la IG.ra era Per_1 CP_1 grandemente squilibrato a favore di quest'ultima, che decideva come meglio credeva degli ultimi atti di vita del Per_1
- il reato di circonvenzione di persone incapace può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potete di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione;
- nella vicenda entrambi i testamenti andranno annullati stante la sussistenza delle seguenti circostanze invalidanti: a) instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacita critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) “annullare i testamenti pubblici per nota del 20.6.14 rep 295 e racc. 27583, e 25.8.2014 Per_4 rep 298 e racc 27669 per le causali in premessa specificate;
B) condannare la convenuta alla restituzione di tutti i beni appresi in forza dei predetti testamenti con gli annessi frutti civili e naturali dalla loro apprensione al soddisfo;
C) condannare la convenuta anche al risarcimento dei danni che la sua condotta in premessa specificata ha creato;
pagina 3 di 10 D) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con C.A. ed CP_1 IVA da distrarre ex art. 83 cpc.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.9.2023 si è costituita in giudizio la parte convenuta deducendo che:
- la domanda attrice manca di ogni suffragio probatorio ed ogni presupposto idoneo a giustificare l'azione proposta;
- la IG.ra è stata deIGnata erede dai IGg. e con due CP_1 Persona_2 Persona_3 distinti testamenti pubblici, raccolti dal Notaio Quindi, non trattasi di testamenti olografi, Per_4 bensì pubblici, resi davanti al Notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale e a due testimoni. Per mezzo del testamento pubblico viene accertata la volontà della persona che sta facendo testamento, conferendo alle sue disposizioni la fortissima valenza legale dell'atto pubblico. Infatti, è il Notaio personalmente a raccogliere le volontà del testatore e a redigere l'atto che sarà poi sottoscritto dal professionista stesso, dal testatore e dai due testimoni. Grazie a questa procedura, non vi sarà dunque dubbio alcuno sul fatto che il testamento riporti le effettive volontà della persona;
- l'indagine condotta dal notaio sulla volontà del testatore impone al professionista di non ricevere il testamento quando si renda conto dell'incapacità di intendere e di volere del testatore o di una forte influenza esterna, idonea ad incidere sulla libertà del testatore;
- nel caso di specie, sebbene si contestino due testamenti, quello rilasciato dal IG. e Persona_2 quello del IG. l'atto introduttivo è incentrato solo sul secondo, atteso che si discute Persona_3 della libera volontà del e della sua effettiva capacità a testare;
Persona_3
- si precisa che per la stessa vicenda la IG.ra e la di lei madre, IG.ra Parte_3 Persona_1 hanno sporto querela nei confronti della IG.ra la quale è stata rinviata a giudizio;
il CP_1 procedimento iscritto, avanti il Tribunale di Castrovillari -Giudice Ferrucci-, al n. 125/15 R.G.N.R. e n. 2555/18 R.G.T., è stato definito con sentenza n. 368/21, che si produce, con la quale la IG.ra
[...]
è stata assolta dal reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p.. È indubbio che non CP_1 sussistevano i necessari presupposti della fattispecie incriminatrice;
- successivamente, sempre la IG.ra proponeva la medesima azione civile odierna, al Persona_1 fine di vedere annullati i testamenti pubblici dei IGg. e il giudizio Persona_2 Persona_3 veniva iscritto, avanti il Tribunale di Castrovillari, al n. 2333/2019 R.G.A.C. ed assegnato al Giudice, D.ssa Pacelli;
nelle more la IG.ra decedeva e la IG.ra Persona_1 Parte_1 si costituiva in prosecuzione del giudizio, poi definito con la sentenza n. 703/2022, che pure si produce, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea;
- l'atto introduttivo è fondato sulla vulnerabilità psicologica (a dire dell'attrice) derivante dallo stato di grave infermità dei fratelli con conseguente riduzione della loro capacità a comprendere le Per_1 disposizioni testamentarie e con riduzione della loro capacità ad autodeterminarsi;
- il testamento del IG. è stato raccolto dal Notaio presso la casa del Persona_2 Per_4 testatore, alla presenza di due testimoni, uno dei quali il medico di famiglia. Fermo quanto sopra in merito al ruolo ed alla attività preventiva che deve compiere il Notaio, si deve evidenziare che se il IG. Per_2 fosse stato effettivamente incapace di intendere e volere, e conseguentemente a testare,
[...] certamente, tra tanti, non sarebbe stato chiesto proprio al Dott. , medico di Persona_5 famiglia, che ben conosceva le condizioni cliniche ed intellettive-volitive del IG. , di Persona_2 fare da testimone;
- si precisa che il IG. era affetto da tumore al retto con stomia;
la patologia non ha Persona_2 riflessi sullo stato psichico, per come dichiarato anche dal Dott. , nel corso del procedimento Per_5 penale;
- quanto al IG. si evidenzia che il procedimento penale summenzionato ha già fatto Persona_3 chiarezza sui fatti, atteso che i testi escussi hanno confermato la capacità dello stesso di intendere e volere. Di contro, le dichiarazioni dei parenti del sono risultate altamente Persona_3 contraddittorie, confuse ed incompatibili sia con il reato ex art. 643 c.p., che con la presente azione di pagina 4 di 10 annullamento dei testamenti. A ben vedere nel corso del procedimento penale è emerso che la famiglia di origine della IG.ra era amica e frequentava con costante assiduità la famiglia dei CP_1
quando, poi, si aggravarono le condizioni della IG.ra sorella convivente dei Per_1 Parte_2 fratelli e la IG.ra fu incaricata proprio da questi ultimi, di Persona_2 Per_3 CP_1 accudire la cosa che avvenne fino alla sua morte. Successivamente, sarebbero intervenuti i Pt_2 parenti a prendersi cura dei fratelli ma la IG.ra cessò di Per_1 Parte_1 occuparsene a causa dell'aggravamento delle condizioni della madre, e dovendosi Persona_1 occupare di quest'ultima. La IG.ra , addirittura, riferisce di ricoveri nell'anno Persona_6 2015, mentre i due fratelli era deceduti nel 2014. La IG.ra , altra nipote dei fratelli Parte_4 Per_1 in sede penale ha dichiarato che era lei ad occuparsi degli zii insieme ad una badante e di non aver mai visto la IG.ra smentendo che questa frequentasse la casa dei fratelli Le CP_1 Per_1 circostanze, riferite dai parenti dei sono state smentite dagli altri testi;
primo tra tutti il Dott. Per_1
che ha dichiarato di non ricordare la presenza della IG.ra al suo studio;
ha Per_5 Parte_4 dichiarato che i fratelli erano accompagnati spesso dalla o dalla badante;
ha riferito Per_1 CP_1 che a prendere le ricette andavano a volte i fratelli a volte la badante straniera, a volte la IG.ra Per_1
ha precisato, su specifica domanda, che Aveva i problemi della sua CP_1 Persona_3 età, cioè l'ipertensione, la fibrillazione atriale, la vascolopatia cerebrale. Per la verità per lungo tempo è stato compensato…”;
- nel processo penale è stata sentita la D.ssa Giulia Montalto, medico in servizio al P.S. di Rossano all'epoca dei fatti. La D.ssa Montalto, per come risulta dagli atti prodotti dalla stessa parte attrice, visitò il IG. in data 25.08.2014, alle ore 21:00, quindi dopo la redazione del testamento Persona_3 pubblico avvenuto in data 25.08.2014 alle ore 19:00. La , in sede penale, confermando Testimone_1 quanto già dichiarato nella SIT, ha affermato che il paziente ( era lucido e presente, Persona_3 lucido ed orientato ed era stato il paziente stesso a rispondere alle sue domande per l'anamnesi; ha riferito che un paziente affetto da leucemia fulminante (come era il caso del , può deambulare, Per_1 precisando che il problema attiene al sistema emopoietico e non alle strutture ossee;
- sono stati sentiti i testimoni, IG. e IG. , presenti alla redazione Testimone_2 Testimone_3 del testamento del IG. che hanno confermato lo stato di piena lucidità del testatore, e Persona_3 la sua ferma libertà a disporre dei propri beni per come riportato nel testamento;
- è evidente che il paventato stato di fragilità non sussisteva per come dimostrato anche dalla documentazione medica prodotta dalla stessa attrice. Infatti, sebbene il fosse Persona_3 dichiaratamente analfabeta sapeva scrivere il suo nome ed era in grado di firmare, certamente con tratti tipici di una persona di 87 anni che non è andato a scuola. Esaminando le cartelle cliniche del IG. Per_3
si notano diverse firme riferibili a quest'ultimo: in data 25.08.2014 presso l'Ospedale di
[...]
Rossano il ha sottoscritto il consenso informato per la somministrazione di emoderivati;
a pag.
Per_1 9 del diario clinico dell'Ospedale di Cosenza, per il ricovero del 26.08.2014, ore 13:30, con dimissione il 28.08.2014, ore 17:00, si legge “termina emotrasfusione e consapevole dei rischi esce contro il parere dei sanitari” sotto tale dicitura è apposta la firma del ed ancora più giù quella del medico. Sempre
Per_1 in data 26.08.2014 il ha firmato il consenso informato per la trasfusione;
in tale documento ha
Per_1 firmato in qualità di testimone, la IG.ra . Ancora in data 26.08.2014 il ha firmato CP_1 Per_1 il consenso informato per la trasfusione;
nel medesimo modulo vi è altra firma del apposta per
Per_1 prestare il consenso all'esecuzione della terapia. È indubbio che il IG. era Persona_3 perfettamente in grado di intendere e volere e di autodeterminarsi, nonché di comprendere la propria situazione medica. Ed infatti, nella scheda del dipartimento oncoematologico a pag. 5 nella parte psiche sensorio è riportato integro;
- anche nel foglio di dimissioni del 25.08.2014, dell'Ospedale di Cosenza, si legge “firma la nipote in quanto il paziente date le condizioni generali e pur essendo consenziente al rifiuto del ricovero viene portato subito presso l'ospedale di Acri”: anche in questo caso è chiara ed indiscutibile la capacità del di comprendere ciò che accadeva e di assumere liberamente ed autonomamente le Persona_3
pagina 5 di 10 decisioni e le scelte di vita. Del resto in caso di incapacità del paziente il medico non avrebbe acconsentito alle dimissioni neanche con la firma di un familiare. Il era chiaramente in grado di Persona_3 intendere e volere. Ciò emerge chiaramente dalle cartelle cliniche prodotte dalla stessa parte attrice, nelle quali non vi è traccia di una incapacità mentale né transitoria, né, tantomeno, assoluta;
- dalla relazione medico-legale di parte, a firma del Dott. emerge che le condizioni del Persona_7 IG. non annullarono la sua capacità di discernimento al momento della redazione del Persona_3 testamento;
precisa il CTP che per esempio, non fu mai considerato paziente Per_8 Per_1 incapace di autodeterminarsi nel corso del ricovero successivo alla sottoscrizione dell'atto testamentario. È un fatto che durante la breve degenza presso l' (26.08-28.08.14) Controparte_3 professionisti sanitari considerarono il paziente capace di prestare valido consenso ai trattamenti in più occasioni”;
- nella perizia il Dott. dopo aver analizzato la documentazione clinica e dopo aver riportato Per_7 stralci delle cartelle de quo evidenzia che i medici che ebbero in cura il IG. lo Persona_3 considerarono paziente capace di prestare valido consenso ai trattamenti in più occasioni;
pertanto, il CTP conclude affermando “In virtù della posizione di garanzia del medico, la possibilità di accordare la dimissione contro parere è obbligatoriamente collegata ad approfondita analisi delle capacità intellettive del paziente. …… Nel caso di quindi, è altamente improbabile che fosse Persona_3 momentaneamente incapace al momento della sottoscrizione di un atto tanto importante ed in presenza di un pubblico ufficiale e che lo stesso fosse capace (e fosse stato considerato tale da più medici-ndr) di condividere, di comprendere e di permettere determinati atti terapeutici nel corso delle giornate immediatamente successive”;
- pertanto si può affermare senza ombra di dubbio che il IG. era perfettamente in grado Persona_3 di comprendere il valore delle proprie scelte testamentarie ed il testamento è stato un atto compiuto in piena liberalità, senza alcuna ingerenza o pressione;
ancor meno si possono riscontrare atti di circonvenzione e/o captazione della volontà del povero de cuius;
- occorre precisare i fatti che sono ben diversi da quelli descritti dall'odierna attrice. Il trasferimento del IG. a casa della IG.ra è avvenuto su espressa richiesta del de cuius il Persona_3 CP_1 quale aveva vissuto nella sua casa unitamente al fratello ed alla sorella morta la Per_2 Pt_2 i due fratelli avevano continuato a vivere insieme, sempre accuditi dalla IG.ra . Pt_2 CP_1
Poi, dopo la morte di non è più riuscito a rimanere solo in quella casa chiedendo Per_2 Per_3 espressamente alla di poter vivere con lei e la sua famiglia. Si precisa che i rapporti tra il CP_1 e i suoi parenti non erano amorevoli e pacifici ma caratterizzati da continue discussioni Persona_3 anche per questioni di interesse. Si precisa, poi, che quando fu portato in ospedale ad Acri, il era Per_1 stato portato prima presso l'Ospedale di Rossano, ove, dopo una lunga notte in sala d'attesa, fu solo visitato senza alcuna somministrazione di terapia. Pertanto, fu portato immediatamente presso l'ospedale di Acri, dove, dopo i primi esami e posta diagnosi di sospetta “leucemia fulminante” fu trasferito presso l'ospedale di Cosenza;
qui effettuati gli ulteriori esami e somministrate le prime cure, il Persona_3 scelse in piena autonomia ed in piena coscienza di rifiutare il ricovero in ambiente ospedaliero. Fu solo ed esclusivamente il a scegliere di fare testamento in favore della IG.ra , che si era Per_1 CP_1 sempre occupata di lui e che lui vedeva come una figlia. Si precisa che la IG.ra non era CP_1 presente nello studio notarile ove il si recò in autonomia, disponendo liberamente, Per_1 consapevolmente e consciamente dei propri beni. Tale scelta era determinata dal fatto di avere appreso dai medici la gravità delle proprie condizioni di salute. Il IG. essendo celibe e senza Persona_3 figli, non aveva obblighi nei confronti di alcuno e poteva disporre liberamente dei propri beni;
cosa che ha fatto a vantaggio della IG.ra scegliendo, liberamente e nel pieno delle sue facoltà CP_1 mentali (per come risulta dalla documentazione medica), di non lasciare alcunché ai propri nipoti;
- per verificare la volontà del testatore appare proficuo un confronto tra i contenuti del testamento e la storia personale del de cuius, in modo da verificare quali siano stati i rapporti affettivi. Nel caso di specie la IG.ra è sempre stata presente nella vita dei fratelli sin da piccola;
si è occupata CP_1 Per_1
pagina 6 di 10 della sorella e poi dei fratelli e quando, poi, è rimasto Parte_2 Per_2 Per_3 Per_3 solo ha espressamente richiesto alla IG.ra di andare a vivere con loro. Pertanto, i rapporti esistenti CP_1 giustificano pienamente la scelta operata dai fratelli Per_1
- per quanto sopra esposto si chiede la condanna della IG.ra per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c.. Tanto premesso, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare inammissibile la domanda proposta per le ragioni meglio dedotte in narrativa;
2. nel merito, rigettare la domanda proposta poichè infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento in ordine ai testamenti oggetto del presente giudizio;
3. condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., ricorrendone i necessari presupposti, per come dedotto in narrativa;
4. in ogni caso, condannare parte attrice alle spese e competenze del giudizio.”. All'esito dell'udienza del 16.11.2023 rilevata la non integrità del contraddittorio allo stato degli atti, in quanto non citati i fratelli di e e, in particolare, Persona_2 Persona_3 PE e , è stato assegnato a parte attrice termine perentorio sino al 19.12.2023 per PE integrare il contraddittorio nei confronti e . PE PE Alla successiva udienza la parte attrice ha depositato atto di integrazione del contraddittorio portato alla notifica il 2.2.2024 nei confronti di: Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_9 [...]
, Parte_11 Parte_10 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, e Tutti i destinatari della notifica dovevano
[...] Parte_4 Parte_16 Parte_17 individuarsi come eredi dei litisconsorti necessari secondo quanto indicato da parte attrice. All'esito dell'udienza è stato quindi richiesta la produzione del certificato di morte di Per_9
e , oltre che del loro stato di famiglia.
[...] PE Alla successiva udienza dell'udienza del 9.1.2025 la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. L'udienza di discussione del 24.4.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La sola parte attrice ha ritualmente depositato note scritte.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da eIGenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. L'estinzione del giudizio In via preliminare, giova osservare che in virtù della nuova formulazione dell'art. 50 bis c.p.c., applicabile al caso di specie, nella materia oggetto di esame è prevista la pronuncia del tribunale in composizione monocratica. Ricorre nel caso in esame la necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo l'attore ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati. pagina 7 di 10 È noto che nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al "de cuius" per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge (arg. da Cass. civ. 8728/2005). È altresì noto che il termine per l'integrazione del contraddittorio è perentorio, come espressamente previsto dall'art. 102 c.p.c. Ciò posto, all'udienza del 16.11.2023, avuto riguardo alla documentazione prodotta da parte attrice è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e PE PE
, fratelli dei testatori, non coniugati e senza figli. Ed invero, la relativa questione circa l'integrità
[...] del contraddittorio era già stata posta alle parti con il decreto del 4.10.2023 con il quale è stata fissata l'udienza del 16.11.2023 ex artt. 117 e 171 bis c.p.c..
e , infatti, dallo stato di famiglia prodotto da parte attrice non PE PE risultavano deceduti a differenza degli altri fratelli e sorelle dei testatori. In tale contesto, la parte attrice non ha fornito alcuna prova di aver prima tentato la notifica nei confronti di e entro il termine perentorio assegnato (19.12.2023), né ha PE PE provveduto ad effettuare entro il predetto termine la notifica nei confronti degli eredi dei medesimi, provvedendovi solo il successivo 2.2.2024. A ben vedere, la parte attrice il 2.2.2024 ha notificato l'atto nei confronti di alcuni dei soggetti chiamati all'eredità di (deceduto il 18.5.2012), mancando la notifica nei confronti di PE _1
, e di (deceduta il 29.1.1999), mancando la notifica nei confronti di
[...] PE CP_4
Inoltre, la parte attrice ha notificato l'atto ad altri soggetti, individuati come figli ed eredi di
[...] altri fratelli deceduti dei testatori. Orbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui, in esecuzione dell'ordine d'integrazione, risulti il decesso del destinatario o di uno dei destinatari, la notificazione stessa deve essere effettuata nei confronti degli eredi. D'altronde, l'ordine di integrazione del contraddittorio è già concesso per porre rimedio ad un errore della parte che non ha agito nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio e, in quest'ottica, esso viene assegnato non solo per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche prevedibilmente necessarie per identificare i soggetti che devono partecipare al giudizio (arg. da Cass. Civ. del 14/10/2005, n. 20000, relativa ad ipotesi di impugnazione, ma i cui principi sono estensibili a tutti i casi di integrazione del contraddittorio). Si tratta, peraltro, di un onere di agevole adempimento, considerata l'evoluzione dei mezzi informatici e tecnologici che consentono una rapida consultazione di albi e pubblici elenchi al fine di acquisire informazioni utili per il corretto avvio della notificazione. Di fatto, una diversa conclusione lascerebbe nella incontrollata disponibilità della parte il termine di integrazione del contraddittorio, in contrasto con la perentorietà del medesimo e la necessità di una ragionevole durata del processo. In effetti, il decesso di uno dei soggetti individuati nell'ordine, tanto in pendenza del termine assegnato quanto prima dell'emanazione dello stesso, non è evenienza di rara verificazione, sempreché si tratti di ipotesi, come nel caso di specie, nelle quali un tale evento non risulti dagli atti. Il corretto adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio, dunque, nella specie richiedeva l'esecuzione della notifica nei confronti di tutti gli eredi dei soggetti indicati entro il termine assegnato, atteso che l'avvenuto decesso degli stessi non elimina gli effetti dell'ordine di integrazione del contraddittorio, l'improrogabilità del termine assegnato e l'inidoneità dell'esecuzione solo parziale dello stesso a consentire la prosecuzione del giudizio (arg. da Cass. 27/3/2007, n. 7528). Ed infatti, il termine perentorio è assegnato in funzione di consentire alla parte non solo l'avvio del procedimento, ma anche quelle operazioni prodromiche necessarie per individuare i soggetti che dovranno essere destinatari della notifica ed il luogo in cui questa deve essere eseguita. pagina 8 di 10 Com'è agevolmente intuibile, la natura perentoria del termine assegnato non elide in astratto la possibilità della parte di richiedere una rimessione in termini, richiesta, invero, non effettuata nel caso di specie. Tuttavia, a tal fine, la parte dovrebbe dimostrare di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile;
circostanza che nella specie non sarebbe neppure in astratto ravvisabile. Ed infatti, la parte era già avveduta della questione di non integrità del contraddittorio perché sottoposta alle parti ben prima dell'udienza in cui è stato dato l'ordine ex art. 102 c.p.c.. Tale circostanza evidenzia che la parte era in grado di individuare i litisconsorti ben prima dell'udienza e, comunque, di provvedere alla notifica dell'atto agli eredi dei soggetti individuati entro il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio. Neppure può sottacersi, ad abundantiam, che i litisconsorti nella specie sono tutti parenti dell'attrice, sicché appare anche peculiare che il decesso dei medesimi, avvenuto anni prima, fosse sconosciuto alla parte. Inoltre, la parte attrice non ha neppure dato prova di aver tentato la notifica nei confronti di Per_9
e , e quindi di aver appreso del decesso – comunque, per causa alla stessa
[...] PE imputabile (essendo stata fissata apposita udienza per interloquire con le parti prima dell'emissione dell'ordine) - nelle more dell'esecuzione dell'ordine, il quale è rimasto del tutto inosservato. Infine, non è chiaro in base a quale motivazione la parte attrice assuma l'avvenuta notifica - comunque ben oltre il termine assegnato - a tutti gli eredi di e , pur non PE PE avendo notificato l'atto nei confronti di , figlio di , e Persona_11 PE Controparte_4 figlia di . PE
Le considerazioni che precedono rendono necessaria la pronuncia di estinzione ex art. 307 c.p.c., non avendo parte attrice ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio. Ed infatti, il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. (Cass., Sez. 3, 18/10/2001, n. 12740), sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario si determina la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (Cass., Sez. 2, 14/4/2015, n. 7460). Per l'effetto, la declaratoria in rito non potrà che investire l'intero giudizio, in quanto, in ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorre una situazione sostanziale plurisoggettiva che deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (arg. da Cass. civ. n. 19804 del 2016). Va anche ricordato che l'ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio per le cause in cui vige il litisconsorzio necessario è incombente di cui è onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio, e quindi tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, essendo la previa integrazione del contraddittorio funzionale alla stessa validità della pronuncia, e non anche rispondente alla tutela di un interesse particolare (cfr. Cass., del 13/3/2012, n. 3967), con la conseguenza che non incombe al giudice il dovere di indicare il soggetto tenuto a provvedervi (cfr. Cass., del 15/10/2023, n. 28043; anche ex multis Cass., del 15/2/2005, n. 3019). Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio promosso da;
Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 9 di 10 Così deciso in data 16.7.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1348/2023 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, in virtù di mandato C.F._1 in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTORE - CONTRO
, nata in [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Sposato, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.6.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio , esponendo che: CP_1
- la parte attrice è figlia ed erede di che a sua volta era sorella di e Persona_1 Persona_2
Persona_3
- i IGg.ri , nato in [...] il giorno 1 luglio 1936 e deceduto il 14 luglio Persona_2 del 2014, e nato in [...] il [...] e deceduto il 2 settembre Persona_3 2014 in San Giorgio Albanese, fratelli della IG.ra entrambi, con rispettivi testamenti Persona_1 pubblici, presso il Dott. , notaio in Corigliano Calabro, nominavano quale unica erede Persona_4 universale la IG.ra , negli ultimi giorni della loro esistenza;
CP_1
- l'odierna attrice, nipote dei IGg. per conto della propria mamma, nei giorni successivi al Per_1 decesso del IG. veniva a conoscenza delle disposizioni testamentarie oggetto di Persona_3 impugnativa;
- la IG.ra , preso atto delle azioni ingannevoli della IG. sporgeva querela Persona_1 CP_1 nei confronti della stessa in data 28 novembre 2014, presso la Legione Carabinieri Calabria, Stazione di Corigliano Scalo, per le fattispecie previste e punite dagli artt.. 640, 643 e 61 n. 2 e 483 c.p., oggetto di procedimento penale n. 121/2015, nel quale la IG.ra è stata condannata, ma pende appello presso CP_1 la Corte di Catanzaro;
- si evidenzia che la volontà testamentaria dcl IG. veniva raccolta presso lo studio Persona_3 notarile in data 25.8.2019, ma in quella stessa data, il predetto era stato ricoverato alle ore 10.00 circa, pagina 1 di 10 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acri, ove, previa accettazione con la seguente anamnesi “in terapia farmacologica, cardiopatia sclero intensiva, vasculopatiacelebrale” veniva disposto il trasferimento urgente con ausilio di personale medico presso lo Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza, intorno alle ore 15:00;
- giunto presso il suddetto presidio ospedaliero, nonostante la necessità di un ricovero in ambiente medico, la IG. qualificandosi falsamente quale nipote del IG. firmava le CP_1 Per_1 dimissioni, alle ore 17.13, affermando al contempo che avrebbe accompagnato il IG. presso Per_1 l'Ospedale di Acri;
- nonostante le gravi condizioni fisiche del IG. che richiedevano la sua continua Persona_3 permanenza ed assistenza in ambiente ospedaliero, la IG. accompagnava l'agonizzante CP_1 IG. presso lo studio notarile del Dott. ove, alle ore 18.45, veniva stilato il testamento Per_1 Per_4 pubblico;
- le deficitarie condizioni del IG. rendevano indispensabile il suo immediato ricovero Presso il Per_1 Ponto Soccorso Ospedaliero di Rossano ove, a seguito di trasfusione d'urgenza in “PZ in pericolo di vita”, veniva disposto nuovamente il ricovero d'urgenza presso l'Ospedale di Cosenza;
- non dissimile era stato l'iter del testamento confezionato poco tempo prima nei confronti del IG.
. Il testamento veniva confezionato presso lo stesso studio in data il 20.6.2014 dopo Persona_2 diversi ricoveri in vari ospedali dai quali veniva sempre prelevato dalla IG.ra e decedeva di lì a CP_1 poco sempre dopo diversi ulteriori ricoveri, giuste le allegate cartelle cliniche, che mettono in risalto le compromesse condizioni di salute dcl IG. incidenti naturalmente anche sul suo stato psicofisico Per_1 tanto da annullare ogni sua capacità volitiva;
- le patologie di cui erano affetti i IGg. e la loro fragilità psicofisica e Persona_3 Per_2 l'incapacità di opporsi, li rendeva completamente privi di autonomia e totalmente dipendenti dalla IG.ra
, che negli ultimi mesi della loro vita li aveva condotti presso la sua abitazione impedendo CP_1 qualsivoglia contatto con i parenti;
- il grave stato di infermità dei IGnori ha sicuramente generato uno stato di ansia con una Per_1 conseguente vulnerabilità psichica, che li ha resi influenzabili e tendenti ad agire sotto la suggestione della IG.ra Ciò ha determinato una grave riduzione delle loro capacità di comprendere appieno il CP_1 IGnificato delle disposizioni testamentarie e una ancor più grave riduzione delle loro capacità di autodeterminarsi, e perciò una IGnificativa compromissione della capacità di testate, specie considerando le condizioni ambientali e culturali in cui versavano i testatori. Invero, gli stessi erano non scolarizzati e in età avanzata, 78 ed 87 anni. Ad avvalorare l'azione fraudolenta della IG.ra vi è CP_1 certamente il dato dei due testamenti redatti per entrambi i fratelli in punto di morte, quando le condizioni fisiche e psicologiche degli stessi si erano notevolmente aggravate e gli stessi dipendevano totalmente dalla IG.ra CP_1
- se i fratelli avessero voluto nominare la odierna convenuta erede universale con coscienza e Per_1 volontà, lo avrebbero fatto non in fin di vita;
- la IG.ra inoltre, induceva in errore anche i dipendenti di circa i rapporti CP_1 CP_2 intercorrenti tra i fratelli attraverso l'apertura, presso l'ufficio postale di Corigliano Calabro di Per_1 una pratica di successione propedeutica alla successiva riscossione di buoni fruttiferi cointestati a e appropriandosi indebitamente delle somme ivi depositate;
Persona_2 Parte_2
- infatti, essendo arrivata tardi rispetto alla situazione della IG.ra altra sorella dei IGg. Parte_2
, e la stessa, pur di accaparrarsi le somme dei buoni fruttiferi Persona_2 Per_3 Per_1 intestati alla IG.ra si dichiarava sua erede universale, ma non è dato comprendere a Parte_2 che titolo;
- pur di pervenire al suo intento la IG.ra come è emesso anche dal celebrato procedimento penale, CP_1 non ha disdegnato di coinvolgere professionisti, impiegati di uffici pubblici, attestare falsamente qualità che non aveva;
pagina 2 di 10 - il testamento è atto personalissimo di ultima volontà dell'individuo, tutelato dalla legge al fine di escludere la seppur minima influenza estranea, e che ai sensi dell'art. 624 cod. civ.: “può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.”;
- in particolare, la captazione della volontà testamentaria è il dolo con il quale taluno abbia indotto il de cuius a testare in modo diverso da quella che altrimenti sarebbe stata la sua volontà;
- il processo di formazione della volontà tanto del IG. quanto del IG. Persona_3 Per_2 appare senza dubbio essere stato soggetto all'influenza determinante della IG. che con
[...] CP_1 la messa in opera di mezzi fraudolenti (la falsa attestazione di essere parente per firmare le dimissioni) e, avuto riguardo alle condizioni di salute e di vita dei testatori, sono da ritenersi idonei ad averli tratti in inganno al fine di sviarne la volontà;
- in tali condizioni la presente azione di annullamento del testamento, per vizio della volontà del testatore, si appalesa necessaria per la giusta successione ereditaria degli eredi legittimi dei IGg.ri Per_3 e cioè l'odierna istante;
[...] Per_2
- vi è un dato nella vicenda di carattere fondamentale per ben lumeggiare l'intera condotta della convenuta: la presa di posizione della IG.ra presso l'Ospedale di Cosenza. Infatti, CP_1 nell'occasione la convenuta impedisce il ricovero del IG. incapace di esprimere certamente una Per_1 sua volontà, tant'è che chi si oppone al ricovero e firma le dimissioni per esonerare i medici da responsabilità è proprio la odierna convenuta;
- la convenuta pur di evitare il ricovero a Cosenza, prende l'impegno di riportare nuovamente quantomeno immediatamente presso l'ospedale di Acri il IG. che già aveva constatato di essere Per_1 struttura inadeguata a fronteggiare la patologia del IG. Per_1
- che il IG. non fosse in grado di assumere alcuna decisione la si trae proprio dalla circostanza Per_1 che a rifiutare il ricovero non è il IG. ma la IG.ra Per_1 CP_1
- a fronte di tali evenienze può certamente sostenersi che il rapporto tra il e la IG.ra era Per_1 CP_1 grandemente squilibrato a favore di quest'ultima, che decideva come meglio credeva degli ultimi atti di vita del Per_1
- il reato di circonvenzione di persone incapace può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potete di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione;
- nella vicenda entrambi i testamenti andranno annullati stante la sussistenza delle seguenti circostanze invalidanti: a) instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacita critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) “annullare i testamenti pubblici per nota del 20.6.14 rep 295 e racc. 27583, e 25.8.2014 Per_4 rep 298 e racc 27669 per le causali in premessa specificate;
B) condannare la convenuta alla restituzione di tutti i beni appresi in forza dei predetti testamenti con gli annessi frutti civili e naturali dalla loro apprensione al soddisfo;
C) condannare la convenuta anche al risarcimento dei danni che la sua condotta in premessa specificata ha creato;
pagina 3 di 10 D) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con C.A. ed CP_1 IVA da distrarre ex art. 83 cpc.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.9.2023 si è costituita in giudizio la parte convenuta deducendo che:
- la domanda attrice manca di ogni suffragio probatorio ed ogni presupposto idoneo a giustificare l'azione proposta;
- la IG.ra è stata deIGnata erede dai IGg. e con due CP_1 Persona_2 Persona_3 distinti testamenti pubblici, raccolti dal Notaio Quindi, non trattasi di testamenti olografi, Per_4 bensì pubblici, resi davanti al Notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale e a due testimoni. Per mezzo del testamento pubblico viene accertata la volontà della persona che sta facendo testamento, conferendo alle sue disposizioni la fortissima valenza legale dell'atto pubblico. Infatti, è il Notaio personalmente a raccogliere le volontà del testatore e a redigere l'atto che sarà poi sottoscritto dal professionista stesso, dal testatore e dai due testimoni. Grazie a questa procedura, non vi sarà dunque dubbio alcuno sul fatto che il testamento riporti le effettive volontà della persona;
- l'indagine condotta dal notaio sulla volontà del testatore impone al professionista di non ricevere il testamento quando si renda conto dell'incapacità di intendere e di volere del testatore o di una forte influenza esterna, idonea ad incidere sulla libertà del testatore;
- nel caso di specie, sebbene si contestino due testamenti, quello rilasciato dal IG. e Persona_2 quello del IG. l'atto introduttivo è incentrato solo sul secondo, atteso che si discute Persona_3 della libera volontà del e della sua effettiva capacità a testare;
Persona_3
- si precisa che per la stessa vicenda la IG.ra e la di lei madre, IG.ra Parte_3 Persona_1 hanno sporto querela nei confronti della IG.ra la quale è stata rinviata a giudizio;
il CP_1 procedimento iscritto, avanti il Tribunale di Castrovillari -Giudice Ferrucci-, al n. 125/15 R.G.N.R. e n. 2555/18 R.G.T., è stato definito con sentenza n. 368/21, che si produce, con la quale la IG.ra
[...]
è stata assolta dal reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p.. È indubbio che non CP_1 sussistevano i necessari presupposti della fattispecie incriminatrice;
- successivamente, sempre la IG.ra proponeva la medesima azione civile odierna, al Persona_1 fine di vedere annullati i testamenti pubblici dei IGg. e il giudizio Persona_2 Persona_3 veniva iscritto, avanti il Tribunale di Castrovillari, al n. 2333/2019 R.G.A.C. ed assegnato al Giudice, D.ssa Pacelli;
nelle more la IG.ra decedeva e la IG.ra Persona_1 Parte_1 si costituiva in prosecuzione del giudizio, poi definito con la sentenza n. 703/2022, che pure si produce, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea;
- l'atto introduttivo è fondato sulla vulnerabilità psicologica (a dire dell'attrice) derivante dallo stato di grave infermità dei fratelli con conseguente riduzione della loro capacità a comprendere le Per_1 disposizioni testamentarie e con riduzione della loro capacità ad autodeterminarsi;
- il testamento del IG. è stato raccolto dal Notaio presso la casa del Persona_2 Per_4 testatore, alla presenza di due testimoni, uno dei quali il medico di famiglia. Fermo quanto sopra in merito al ruolo ed alla attività preventiva che deve compiere il Notaio, si deve evidenziare che se il IG. Per_2 fosse stato effettivamente incapace di intendere e volere, e conseguentemente a testare,
[...] certamente, tra tanti, non sarebbe stato chiesto proprio al Dott. , medico di Persona_5 famiglia, che ben conosceva le condizioni cliniche ed intellettive-volitive del IG. , di Persona_2 fare da testimone;
- si precisa che il IG. era affetto da tumore al retto con stomia;
la patologia non ha Persona_2 riflessi sullo stato psichico, per come dichiarato anche dal Dott. , nel corso del procedimento Per_5 penale;
- quanto al IG. si evidenzia che il procedimento penale summenzionato ha già fatto Persona_3 chiarezza sui fatti, atteso che i testi escussi hanno confermato la capacità dello stesso di intendere e volere. Di contro, le dichiarazioni dei parenti del sono risultate altamente Persona_3 contraddittorie, confuse ed incompatibili sia con il reato ex art. 643 c.p., che con la presente azione di pagina 4 di 10 annullamento dei testamenti. A ben vedere nel corso del procedimento penale è emerso che la famiglia di origine della IG.ra era amica e frequentava con costante assiduità la famiglia dei CP_1
quando, poi, si aggravarono le condizioni della IG.ra sorella convivente dei Per_1 Parte_2 fratelli e la IG.ra fu incaricata proprio da questi ultimi, di Persona_2 Per_3 CP_1 accudire la cosa che avvenne fino alla sua morte. Successivamente, sarebbero intervenuti i Pt_2 parenti a prendersi cura dei fratelli ma la IG.ra cessò di Per_1 Parte_1 occuparsene a causa dell'aggravamento delle condizioni della madre, e dovendosi Persona_1 occupare di quest'ultima. La IG.ra , addirittura, riferisce di ricoveri nell'anno Persona_6 2015, mentre i due fratelli era deceduti nel 2014. La IG.ra , altra nipote dei fratelli Parte_4 Per_1 in sede penale ha dichiarato che era lei ad occuparsi degli zii insieme ad una badante e di non aver mai visto la IG.ra smentendo che questa frequentasse la casa dei fratelli Le CP_1 Per_1 circostanze, riferite dai parenti dei sono state smentite dagli altri testi;
primo tra tutti il Dott. Per_1
che ha dichiarato di non ricordare la presenza della IG.ra al suo studio;
ha Per_5 Parte_4 dichiarato che i fratelli erano accompagnati spesso dalla o dalla badante;
ha riferito Per_1 CP_1 che a prendere le ricette andavano a volte i fratelli a volte la badante straniera, a volte la IG.ra Per_1
ha precisato, su specifica domanda, che Aveva i problemi della sua CP_1 Persona_3 età, cioè l'ipertensione, la fibrillazione atriale, la vascolopatia cerebrale. Per la verità per lungo tempo è stato compensato…”;
- nel processo penale è stata sentita la D.ssa Giulia Montalto, medico in servizio al P.S. di Rossano all'epoca dei fatti. La D.ssa Montalto, per come risulta dagli atti prodotti dalla stessa parte attrice, visitò il IG. in data 25.08.2014, alle ore 21:00, quindi dopo la redazione del testamento Persona_3 pubblico avvenuto in data 25.08.2014 alle ore 19:00. La , in sede penale, confermando Testimone_1 quanto già dichiarato nella SIT, ha affermato che il paziente ( era lucido e presente, Persona_3 lucido ed orientato ed era stato il paziente stesso a rispondere alle sue domande per l'anamnesi; ha riferito che un paziente affetto da leucemia fulminante (come era il caso del , può deambulare, Per_1 precisando che il problema attiene al sistema emopoietico e non alle strutture ossee;
- sono stati sentiti i testimoni, IG. e IG. , presenti alla redazione Testimone_2 Testimone_3 del testamento del IG. che hanno confermato lo stato di piena lucidità del testatore, e Persona_3 la sua ferma libertà a disporre dei propri beni per come riportato nel testamento;
- è evidente che il paventato stato di fragilità non sussisteva per come dimostrato anche dalla documentazione medica prodotta dalla stessa attrice. Infatti, sebbene il fosse Persona_3 dichiaratamente analfabeta sapeva scrivere il suo nome ed era in grado di firmare, certamente con tratti tipici di una persona di 87 anni che non è andato a scuola. Esaminando le cartelle cliniche del IG. Per_3
si notano diverse firme riferibili a quest'ultimo: in data 25.08.2014 presso l'Ospedale di
[...]
Rossano il ha sottoscritto il consenso informato per la somministrazione di emoderivati;
a pag.
Per_1 9 del diario clinico dell'Ospedale di Cosenza, per il ricovero del 26.08.2014, ore 13:30, con dimissione il 28.08.2014, ore 17:00, si legge “termina emotrasfusione e consapevole dei rischi esce contro il parere dei sanitari” sotto tale dicitura è apposta la firma del ed ancora più giù quella del medico. Sempre
Per_1 in data 26.08.2014 il ha firmato il consenso informato per la trasfusione;
in tale documento ha
Per_1 firmato in qualità di testimone, la IG.ra . Ancora in data 26.08.2014 il ha firmato CP_1 Per_1 il consenso informato per la trasfusione;
nel medesimo modulo vi è altra firma del apposta per
Per_1 prestare il consenso all'esecuzione della terapia. È indubbio che il IG. era Persona_3 perfettamente in grado di intendere e volere e di autodeterminarsi, nonché di comprendere la propria situazione medica. Ed infatti, nella scheda del dipartimento oncoematologico a pag. 5 nella parte psiche sensorio è riportato integro;
- anche nel foglio di dimissioni del 25.08.2014, dell'Ospedale di Cosenza, si legge “firma la nipote in quanto il paziente date le condizioni generali e pur essendo consenziente al rifiuto del ricovero viene portato subito presso l'ospedale di Acri”: anche in questo caso è chiara ed indiscutibile la capacità del di comprendere ciò che accadeva e di assumere liberamente ed autonomamente le Persona_3
pagina 5 di 10 decisioni e le scelte di vita. Del resto in caso di incapacità del paziente il medico non avrebbe acconsentito alle dimissioni neanche con la firma di un familiare. Il era chiaramente in grado di Persona_3 intendere e volere. Ciò emerge chiaramente dalle cartelle cliniche prodotte dalla stessa parte attrice, nelle quali non vi è traccia di una incapacità mentale né transitoria, né, tantomeno, assoluta;
- dalla relazione medico-legale di parte, a firma del Dott. emerge che le condizioni del Persona_7 IG. non annullarono la sua capacità di discernimento al momento della redazione del Persona_3 testamento;
precisa il CTP che per esempio, non fu mai considerato paziente Per_8 Per_1 incapace di autodeterminarsi nel corso del ricovero successivo alla sottoscrizione dell'atto testamentario. È un fatto che durante la breve degenza presso l' (26.08-28.08.14) Controparte_3 professionisti sanitari considerarono il paziente capace di prestare valido consenso ai trattamenti in più occasioni”;
- nella perizia il Dott. dopo aver analizzato la documentazione clinica e dopo aver riportato Per_7 stralci delle cartelle de quo evidenzia che i medici che ebbero in cura il IG. lo Persona_3 considerarono paziente capace di prestare valido consenso ai trattamenti in più occasioni;
pertanto, il CTP conclude affermando “In virtù della posizione di garanzia del medico, la possibilità di accordare la dimissione contro parere è obbligatoriamente collegata ad approfondita analisi delle capacità intellettive del paziente. …… Nel caso di quindi, è altamente improbabile che fosse Persona_3 momentaneamente incapace al momento della sottoscrizione di un atto tanto importante ed in presenza di un pubblico ufficiale e che lo stesso fosse capace (e fosse stato considerato tale da più medici-ndr) di condividere, di comprendere e di permettere determinati atti terapeutici nel corso delle giornate immediatamente successive”;
- pertanto si può affermare senza ombra di dubbio che il IG. era perfettamente in grado Persona_3 di comprendere il valore delle proprie scelte testamentarie ed il testamento è stato un atto compiuto in piena liberalità, senza alcuna ingerenza o pressione;
ancor meno si possono riscontrare atti di circonvenzione e/o captazione della volontà del povero de cuius;
- occorre precisare i fatti che sono ben diversi da quelli descritti dall'odierna attrice. Il trasferimento del IG. a casa della IG.ra è avvenuto su espressa richiesta del de cuius il Persona_3 CP_1 quale aveva vissuto nella sua casa unitamente al fratello ed alla sorella morta la Per_2 Pt_2 i due fratelli avevano continuato a vivere insieme, sempre accuditi dalla IG.ra . Pt_2 CP_1
Poi, dopo la morte di non è più riuscito a rimanere solo in quella casa chiedendo Per_2 Per_3 espressamente alla di poter vivere con lei e la sua famiglia. Si precisa che i rapporti tra il CP_1 e i suoi parenti non erano amorevoli e pacifici ma caratterizzati da continue discussioni Persona_3 anche per questioni di interesse. Si precisa, poi, che quando fu portato in ospedale ad Acri, il era Per_1 stato portato prima presso l'Ospedale di Rossano, ove, dopo una lunga notte in sala d'attesa, fu solo visitato senza alcuna somministrazione di terapia. Pertanto, fu portato immediatamente presso l'ospedale di Acri, dove, dopo i primi esami e posta diagnosi di sospetta “leucemia fulminante” fu trasferito presso l'ospedale di Cosenza;
qui effettuati gli ulteriori esami e somministrate le prime cure, il Persona_3 scelse in piena autonomia ed in piena coscienza di rifiutare il ricovero in ambiente ospedaliero. Fu solo ed esclusivamente il a scegliere di fare testamento in favore della IG.ra , che si era Per_1 CP_1 sempre occupata di lui e che lui vedeva come una figlia. Si precisa che la IG.ra non era CP_1 presente nello studio notarile ove il si recò in autonomia, disponendo liberamente, Per_1 consapevolmente e consciamente dei propri beni. Tale scelta era determinata dal fatto di avere appreso dai medici la gravità delle proprie condizioni di salute. Il IG. essendo celibe e senza Persona_3 figli, non aveva obblighi nei confronti di alcuno e poteva disporre liberamente dei propri beni;
cosa che ha fatto a vantaggio della IG.ra scegliendo, liberamente e nel pieno delle sue facoltà CP_1 mentali (per come risulta dalla documentazione medica), di non lasciare alcunché ai propri nipoti;
- per verificare la volontà del testatore appare proficuo un confronto tra i contenuti del testamento e la storia personale del de cuius, in modo da verificare quali siano stati i rapporti affettivi. Nel caso di specie la IG.ra è sempre stata presente nella vita dei fratelli sin da piccola;
si è occupata CP_1 Per_1
pagina 6 di 10 della sorella e poi dei fratelli e quando, poi, è rimasto Parte_2 Per_2 Per_3 Per_3 solo ha espressamente richiesto alla IG.ra di andare a vivere con loro. Pertanto, i rapporti esistenti CP_1 giustificano pienamente la scelta operata dai fratelli Per_1
- per quanto sopra esposto si chiede la condanna della IG.ra per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c.. Tanto premesso, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare inammissibile la domanda proposta per le ragioni meglio dedotte in narrativa;
2. nel merito, rigettare la domanda proposta poichè infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento in ordine ai testamenti oggetto del presente giudizio;
3. condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., ricorrendone i necessari presupposti, per come dedotto in narrativa;
4. in ogni caso, condannare parte attrice alle spese e competenze del giudizio.”. All'esito dell'udienza del 16.11.2023 rilevata la non integrità del contraddittorio allo stato degli atti, in quanto non citati i fratelli di e e, in particolare, Persona_2 Persona_3 PE e , è stato assegnato a parte attrice termine perentorio sino al 19.12.2023 per PE integrare il contraddittorio nei confronti e . PE PE Alla successiva udienza la parte attrice ha depositato atto di integrazione del contraddittorio portato alla notifica il 2.2.2024 nei confronti di: Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_8 Parte_9 [...]
, Parte_11 Parte_10 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, e Tutti i destinatari della notifica dovevano
[...] Parte_4 Parte_16 Parte_17 individuarsi come eredi dei litisconsorti necessari secondo quanto indicato da parte attrice. All'esito dell'udienza è stato quindi richiesta la produzione del certificato di morte di Per_9
e , oltre che del loro stato di famiglia.
[...] PE Alla successiva udienza dell'udienza del 9.1.2025 la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. L'udienza di discussione del 24.4.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La sola parte attrice ha ritualmente depositato note scritte.
2. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da eIGenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
3. L'estinzione del giudizio In via preliminare, giova osservare che in virtù della nuova formulazione dell'art. 50 bis c.p.c., applicabile al caso di specie, nella materia oggetto di esame è prevista la pronuncia del tribunale in composizione monocratica. Ricorre nel caso in esame la necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo l'attore ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati. pagina 7 di 10 È noto che nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al "de cuius" per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge (arg. da Cass. civ. 8728/2005). È altresì noto che il termine per l'integrazione del contraddittorio è perentorio, come espressamente previsto dall'art. 102 c.p.c. Ciò posto, all'udienza del 16.11.2023, avuto riguardo alla documentazione prodotta da parte attrice è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e PE PE
, fratelli dei testatori, non coniugati e senza figli. Ed invero, la relativa questione circa l'integrità
[...] del contraddittorio era già stata posta alle parti con il decreto del 4.10.2023 con il quale è stata fissata l'udienza del 16.11.2023 ex artt. 117 e 171 bis c.p.c..
e , infatti, dallo stato di famiglia prodotto da parte attrice non PE PE risultavano deceduti a differenza degli altri fratelli e sorelle dei testatori. In tale contesto, la parte attrice non ha fornito alcuna prova di aver prima tentato la notifica nei confronti di e entro il termine perentorio assegnato (19.12.2023), né ha PE PE provveduto ad effettuare entro il predetto termine la notifica nei confronti degli eredi dei medesimi, provvedendovi solo il successivo 2.2.2024. A ben vedere, la parte attrice il 2.2.2024 ha notificato l'atto nei confronti di alcuni dei soggetti chiamati all'eredità di (deceduto il 18.5.2012), mancando la notifica nei confronti di PE _1
, e di (deceduta il 29.1.1999), mancando la notifica nei confronti di
[...] PE CP_4
Inoltre, la parte attrice ha notificato l'atto ad altri soggetti, individuati come figli ed eredi di
[...] altri fratelli deceduti dei testatori. Orbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui, in esecuzione dell'ordine d'integrazione, risulti il decesso del destinatario o di uno dei destinatari, la notificazione stessa deve essere effettuata nei confronti degli eredi. D'altronde, l'ordine di integrazione del contraddittorio è già concesso per porre rimedio ad un errore della parte che non ha agito nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio e, in quest'ottica, esso viene assegnato non solo per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche prevedibilmente necessarie per identificare i soggetti che devono partecipare al giudizio (arg. da Cass. Civ. del 14/10/2005, n. 20000, relativa ad ipotesi di impugnazione, ma i cui principi sono estensibili a tutti i casi di integrazione del contraddittorio). Si tratta, peraltro, di un onere di agevole adempimento, considerata l'evoluzione dei mezzi informatici e tecnologici che consentono una rapida consultazione di albi e pubblici elenchi al fine di acquisire informazioni utili per il corretto avvio della notificazione. Di fatto, una diversa conclusione lascerebbe nella incontrollata disponibilità della parte il termine di integrazione del contraddittorio, in contrasto con la perentorietà del medesimo e la necessità di una ragionevole durata del processo. In effetti, il decesso di uno dei soggetti individuati nell'ordine, tanto in pendenza del termine assegnato quanto prima dell'emanazione dello stesso, non è evenienza di rara verificazione, sempreché si tratti di ipotesi, come nel caso di specie, nelle quali un tale evento non risulti dagli atti. Il corretto adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio, dunque, nella specie richiedeva l'esecuzione della notifica nei confronti di tutti gli eredi dei soggetti indicati entro il termine assegnato, atteso che l'avvenuto decesso degli stessi non elimina gli effetti dell'ordine di integrazione del contraddittorio, l'improrogabilità del termine assegnato e l'inidoneità dell'esecuzione solo parziale dello stesso a consentire la prosecuzione del giudizio (arg. da Cass. 27/3/2007, n. 7528). Ed infatti, il termine perentorio è assegnato in funzione di consentire alla parte non solo l'avvio del procedimento, ma anche quelle operazioni prodromiche necessarie per individuare i soggetti che dovranno essere destinatari della notifica ed il luogo in cui questa deve essere eseguita. pagina 8 di 10 Com'è agevolmente intuibile, la natura perentoria del termine assegnato non elide in astratto la possibilità della parte di richiedere una rimessione in termini, richiesta, invero, non effettuata nel caso di specie. Tuttavia, a tal fine, la parte dovrebbe dimostrare di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile;
circostanza che nella specie non sarebbe neppure in astratto ravvisabile. Ed infatti, la parte era già avveduta della questione di non integrità del contraddittorio perché sottoposta alle parti ben prima dell'udienza in cui è stato dato l'ordine ex art. 102 c.p.c.. Tale circostanza evidenzia che la parte era in grado di individuare i litisconsorti ben prima dell'udienza e, comunque, di provvedere alla notifica dell'atto agli eredi dei soggetti individuati entro il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio. Neppure può sottacersi, ad abundantiam, che i litisconsorti nella specie sono tutti parenti dell'attrice, sicché appare anche peculiare che il decesso dei medesimi, avvenuto anni prima, fosse sconosciuto alla parte. Inoltre, la parte attrice non ha neppure dato prova di aver tentato la notifica nei confronti di Per_9
e , e quindi di aver appreso del decesso – comunque, per causa alla stessa
[...] PE imputabile (essendo stata fissata apposita udienza per interloquire con le parti prima dell'emissione dell'ordine) - nelle more dell'esecuzione dell'ordine, il quale è rimasto del tutto inosservato. Infine, non è chiaro in base a quale motivazione la parte attrice assuma l'avvenuta notifica - comunque ben oltre il termine assegnato - a tutti gli eredi di e , pur non PE PE avendo notificato l'atto nei confronti di , figlio di , e Persona_11 PE Controparte_4 figlia di . PE
Le considerazioni che precedono rendono necessaria la pronuncia di estinzione ex art. 307 c.p.c., non avendo parte attrice ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio. Ed infatti, il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. (Cass., Sez. 3, 18/10/2001, n. 12740), sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario si determina la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (Cass., Sez. 2, 14/4/2015, n. 7460). Per l'effetto, la declaratoria in rito non potrà che investire l'intero giudizio, in quanto, in ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorre una situazione sostanziale plurisoggettiva che deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (arg. da Cass. civ. n. 19804 del 2016). Va anche ricordato che l'ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio per le cause in cui vige il litisconsorzio necessario è incombente di cui è onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio, e quindi tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, essendo la previa integrazione del contraddittorio funzionale alla stessa validità della pronuncia, e non anche rispondente alla tutela di un interesse particolare (cfr. Cass., del 13/3/2012, n. 3967), con la conseguenza che non incombe al giudice il dovere di indicare il soggetto tenuto a provvedervi (cfr. Cass., del 15/10/2023, n. 28043; anche ex multis Cass., del 15/2/2005, n. 3019). Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio promosso da;
Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 9 di 10 Così deciso in data 16.7.2025 all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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