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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/05/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 22075 LURATE CACCIVIO ITALIA con l'Avv. FAIELLA ANNUNZIATA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 13 22075 LURATE CACCIVIO ITALIA con l'Avv. FOTI ANNALISA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Lurate Caccivio, in data 23/03/2024,
(anno 2024, atto n. 1, parte I);
SENZA FIGLI
FATTO
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i sig.ri e vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Pt_1 Pt_2
2)la casa coniugale, concessa in comodato alla signora resterà alla stessa;
Pt_1
3)i sig.ri non hanno avuto figli tra loro, dichiarano espressamente e formalmente Pt_1 Pt_2 di non avanzare nessuna richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque mantenimento tra loro;
4)entrambe le parti dichiarano altresì di non avere beni da dividere o da rivendicare nei confronti dall'altro coniuge;
5) il sig. autorizza la signora ad attivarsi presso il Comune di Lurate Caccivio al Pt_2 Pt_1 fine di provvedere allo spostamento della residenza presso il Comune di Como, luogo in cui si trova la struttura penitenziale presso cui sta scontando la pena detentiva e in caso di impossibilità si impegna a farlo nel momento in cui avrà scontato interamente la pena detentiva;
6) di compensare integralmente le spese del presente procedimento;
7) di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo. 2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 23/03/2024, in Lurate Caccivio con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lurate Caccivio
(anno 2024, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lurate Caccivio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 08/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/05/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 22075 LURATE CACCIVIO ITALIA con l'Avv. FAIELLA ANNUNZIATA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 13 22075 LURATE CACCIVIO ITALIA con l'Avv. FOTI ANNALISA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Lurate Caccivio, in data 23/03/2024,
(anno 2024, atto n. 1, parte I);
SENZA FIGLI
FATTO
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i sig.ri e vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Pt_1 Pt_2
2)la casa coniugale, concessa in comodato alla signora resterà alla stessa;
Pt_1
3)i sig.ri non hanno avuto figli tra loro, dichiarano espressamente e formalmente Pt_1 Pt_2 di non avanzare nessuna richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque mantenimento tra loro;
4)entrambe le parti dichiarano altresì di non avere beni da dividere o da rivendicare nei confronti dall'altro coniuge;
5) il sig. autorizza la signora ad attivarsi presso il Comune di Lurate Caccivio al Pt_2 Pt_1 fine di provvedere allo spostamento della residenza presso il Comune di Como, luogo in cui si trova la struttura penitenziale presso cui sta scontando la pena detentiva e in caso di impossibilità si impegna a farlo nel momento in cui avrà scontato interamente la pena detentiva;
6) di compensare integralmente le spese del presente procedimento;
7) di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo. 2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 23/03/2024, in Lurate Caccivio con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lurate Caccivio
(anno 2024, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lurate Caccivio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 08/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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