Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del
09/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1887/2021 R.G.,promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente c.da Cagnanò n° 252 cf:
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio
,
dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10/06/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola, con sede in Tortorici, p.iva
"P.IVA 1 , per l'anno 2016 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l'CP 1 ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di
DS/agricola;
- Che l'CP_1 con provvedimento del 19/11/2019, pervenuto in data notevolmente successiva, ha comunicato all'odierno ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016 sono stati pagati €. 2.794,24 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2017736103456, per i seguenti motivi: revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019. Interessi legali". Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
P C Contestava le pretese avverse, eccependo di non avere mai percepito le somme cui l' chiede la restituzione, e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'CP_1, eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione
Passando a scrutinare il merito, occorre osservare che l'CP 1 è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente a provvedimenti con il quale l'Istituto chiede la restituzione di somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte ricorrente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' CP_1 a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L'CP 1, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP Infatti, L' non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, ivi inclusa la prova della ricezione delle somme, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
Infatti, non risulta prodotta la ricevuta del bonifico e soprattutto se l'operazione è andata a buon fine.
I documenti validi per provare il pagamento, possono essere, la ricevuta di versamento, se il pagamento
è stato effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario, l'eventuale quietanza, o l'eventuale attestazione di pagamento, in qualsiasi forma effettuato. Dalla documentazione in atti, nulla risulta prodotto.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dei provvedimenti di indebito impugnato, e condanna dell CP_1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1
contro
P² C disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato del 19/11/2019, CP con il quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente, l'indebito per indennità di disoccupazione CP agricola per l'anno 2016, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, in Euro
1.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
Così deciso in Patti, 09/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia