Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Con riferimento alle espropriazioni regolate dalla disciplina a regime di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., nella legge n. 359/1992), relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli edificabili, la decurtazione del 40 % sull'importo risultante dalla semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato, da praticarsi allorché non sia intervenuta la cessione volontaria, non trova applicazione ove sia mancata l'offerta dell'indennità provvisoria ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 865/1971, ovvero questa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dal citato art. 5 bis, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS SArio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI OS, ZI NN, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato UMBERTO DEL BASSO DE CARO, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA NERAZZINI 5, presso l'Avvocato MICHELE PAZIENZA rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO PAGANO, giusto mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1132/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.5.1997 SA ZI ed NN ZI convenivano in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Napoli il Comune di Benevento, sostenendo che l'IACP si era immesso nel possesso del fondo di loro proprietà il 30.4.1992 per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata, che avevano già ottenuto in via giudiziale la determinazione dell'indennità di occupazione, che successivamente con atto del 17.1.1997 erano state determinate dall'IACP e depositate le indennità di occupazione e di espropriazione e che infine era stato loro notificato in data 21.4.1997 il decreto di esproprio emesso il 25.3.1997. Proponevano quindi opposizione alla stima, chiedendo la condanna del convenuto Comune al pagamento dell'indennità di espropriazione. Si costituiva il Comune che eccepiva l'infondatezza della domanda. All'esito del giudizio la Corte d'Appello con sentenza del 27.4- 10.5.1999 determinava in L. 167.798.459 l'indennità di espropriazione, ordinando il deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza fra quanto dovuto e quanto e quanto già depositato. Dopo aver accertato, attraverso l'elaborato peritale compiuto nel precedente giudizio relativo alla determinazione dell'indennità di occupazione, che trattasi di terreno edificabile sin dal PRG del 1975, la Corte d'Appello, in applicazione dell'art. 5 bis della Legge 359/92, determinava l'indennità di espropriazione nella indicata misura con riferimento al 1994 (epoca della stima effettuata nel precedente giudizio), non ritenendo che nel frattempo (1994-1997) il terreno avesse subito incrementi ed operando poi la decurtazione del 40% in quanto le attrici non avevano accettato l'indennità già determinata secondo i nuovi criteri previsti dalla legge.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione SA ZI ed NN ZI, deducendo due motivi di censura. Resiste il Comune di Benevento con controricorso illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso SA ZI ed NN ZI denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della Legge 359/92 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
Lamentano che la Corte d'Appello, pur essendosi basata sull'indennità di esproprio determinata con riferimento all'anno 1994 dalla Corte d'Appello nel precedente giudizio proposto per il calcolo dell'indennità di occupazione, non abbia ritenuto di rivalutare il valore del terreno al 1997 sul rilievo che in quel periodo non si erano verificati incrementi di valore, senza considerare che il prezzo di mercato di un bene deve essere accertato in concreto con riferimento alla situazione locale ed alla data dell'esproprio e non già in base ad un'apodittica affermazione riguardante tutti gli immobili.
La censura è infondata, risolvendosi in un sindacato, non consentito in questa sede, in ordine alla valutazione del terreno espropriato operata dalla Corte d'Appello.
Avendo effettuato il calcolo della richiesta indennità di espropriazione con riferimento, per quanto riguarda il valore del terreno, al 1994 anziché al 1997 (anno di emissione del decreto di espropriazione) per motivi di economia processuale suggeriti dalla stessa parte interessata in quanto detto valore era stato già determinato nel precedente giudizio relativo all'indennità di occupazione, la Corte d'Appello si è posto il problema del suo aggiornamento, escludendone però la necessità sulla base di considerazioni di merito con cui ha rilevato la mancanza di un'apprezzabile rivalutazione del terreno in questione nell'arco dei tre anni intercorsi fra i due dati temporali sopra indicati. Orbene in tale ambito non v'è spazio per il giudizio di legittimità, nemmeno sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, avendo l'impugnata sentenza dato ragione delle proprie scelte senza alcuna contraddittorietà o deficienza nel criterio logico seguito.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della Legge 865/71 e dell'art. 5 bis della Legge 359/92. Deducono che erroneamente la Corte d'Appello ha operato la decurtazione del 40%, non avendo considerato che:
- in sede amministrativa l'indennità non era stata correttamente determinata secondo i parametri di cui all'art. 5 bis (in L. 30.000 al mq. sulla base di un valore venale di L. 60.000), prevedendo detto art. 5 bis, oltre all'abbattimento del 50%, il calcolo del reddito dominicale rivalutato di cui all'art. 24 e segg. del T.U. delle imposte dirette, calcolo che non era stata effettuato;
- non si era tenuto conto in sede amministrativa nella determinazione dell'indennità di espropriazione che tale indennità era stata già determinata giudizialmente, sia pure ai fini dell'indennità di occupazione, con efficacia di giudicato;
- la riduzione del 40% si applica nella fase del procedimento amministrativo allorché l'espropriato non accetti la cessione volontaria del bene, mentre, al contrario, terminata tale fase, è consentito all'espropriato rivolgersi all'autorità giudiziaria per la determinazione ex novo dell'indennità.
La censura va accolta per quanto di ragione.
Va in primo luogo sgombrato il campo da alcuni aspetti chiaramente infondati del presente motivo di ricorso.
Non può infatti essere condivisa la pretesa secondo cui l'ente espropriante aveva l'obbligo, nella determinazione in sede amministrativa della indennità di espropriazione, di attenersi ai valori già espressi al riguardo nel precedente giudizio in cui era stata liquidata l'indennità di occupazione che su quella virtuale di espropriazione era stata conteggiata.
Trattandosi di un accertamento eseguito "incidenter tantum", vale a dire senza alcuna efficacia di giudicato, ravvisatale solo quando è richiesto dalla legge od esplicitamente da una delle parti (art. 34 C.P.C.), nessuna preclusione può configurarsi in tal senso.
Del pari priva di consistenza giuridica è l'assunto circa l'applicabilità della riduzione del 40% prevista dall'art. 5 bis della Legge 359/92 nella sola fase amministrativa, non essendo consentito ne' dalla lettera ne' dalla finalità della norma una tale originale interpretazione che finirebbe per svuotare di significato la previsione volta ad agevolare la cessione volontaria ed a ridurre il contenzioso.
Al di là però di tali specifiche deduzioni, va accolto, sia pure in base considerazioni di natura e contenuto diversi, il motivo di fondo che tali deduzioni avrebbero dovuto sostenere e che riguarda la doglianza relativa all'avvenuta decurtazione del quaranta per cento per il solo fatto della mancata accettazione da parte delle espropriate dell'indennità loro offerta, indipendentemente da un esame sulla sua congruità.
Al riguardo si osserva in primo luogo che, essendo il decreto di esproprio (e la stessa occupazione) intervenuto dopo l'entrata in vigore della Legge 359/92, non trova applicazione nel caso in esame la sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, riguardante invece la situazione transitoria relativa a soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore di detta legge, i quali, essendo ancora pendente il contenzioso relativo alle indennità, venivano a subire una notevole riduzione rispetto a quanto sarebbe loro spettato secondo la precedente disciplina e contemporaneamente vedevano preclusa la possibilità, offerta dalla nuova legge, di evitare la riduzione del quaranta per cento attraverso una definizione negoziale della vicenda espropriativa. Si pone quindi il problema, non nuovo comunque a questa Corte, dell'interpretazione dell'art. 5 bis nell'ipotesi, come quella in esame, della sua applicazione a regime e cioè se, in relazione ai procedimenti nei quali il decreto di esproprio sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore della Legge 359/92 e non sia quindi applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 sopra richiamata, debba operarsi la riduzione del quaranta per cento per il solo fatto che non sia intervenuta una cessione volontaria del fondo, indipendentemente dall'esistenza e dalla congruità di un'offerta da parte dell'espropriante. Ritiene il Collegio che anche nel sistema a regime la decurtazione non possa prescindere dalla presenza di una congrua offerta e che la valutazione al riguardo deve essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata.
Al di là della formulazione letterale adottata dall'art. 5 bis il quale, al comma 1, prevede la riduzione del quaranta per cento ed, al comma 2, la sua esclusione solo nell'ipotesi di cessione volontaria, formulazione che ha anche indotto a ritenere che la riduzione costituisca la regola generale cui può ovviarsi unicamente ed in ogni caso con la cessione volontaria, si osserva che il meccanismo previsto da detta norma deve essere coordinato con il procedimento espropriativo il quale richiede, ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge 865/71, un'offerta provvisoria da parte dell'espropriante.
Pertanto se una tale offerta non vi sia stata o se essa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dall'art. 5 bis, viene preclusa o resa sostanzialmente non praticabile la possibilità di addivenire alla cessione volontaria, con la conseguenza che non può ritenersi consentito far discendere sull'espropriato gli effetti negativi di una situazione a lui non imputabile.
Del resto la stessa Corte Costituzionale (n. 300/00 e n. 262/00), pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis nella parte in cui non subordina l'abbattimento del quaranta per cento dell'indennità di espropriazione, nel giudizio di determinazione instaurato dopo l'espropriazione, all'accertamento che l'indennità provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri di legge e pur ribadendo che l'indennità di espropriazione deve ritenersi fissata in via normale da detta norma nella misura decurtata del quaranta per cento, non ha escluso la rilevanza che possa assumere ai fini in esame il comportamento delle singole amministrazioni che facciano cattivo uso delle loro facoltà nella gestione amministrativa o non si attengano nella determinazione dell'indennità ai parametri di legge.
In tale spazio lasciato libero dalla Corte Costituzionale può trovare ingresso quindi la verifica del giudice di merito intesa ad accertare se un'offerta provvisoria vi sia stata, come richiede la legge, e se questa sia conforme a corretti parametri di legge (sostanzialmente ad analoghe conclusioni: Cass. 5727/02; Cass. 3833/01; Cass. 7521/01).
Del resto una diversa interpretazione si presterebbe facilmente ad abusi da parte dell'espropriante che sarebbe indotto ad un'offerta molto al di sotto del dovuto per beneficiare poi, in caso di prevedibile rifiuto da parte del privato, della prevista riduzione. Nel caso in esame la Corte d'Appello, seguendo l'opposto orientamento, ha escluso in radice la possibilità di evitare l'abbattimento del quaranta per cento sul semplice rilievo che non era avvenuta la cessione volontaria, indipendentemente cioè da ogni valutazione in concreto sulla congruità della offerta effettuata in sede amministrativa e dalla quale, sulla base degli esposti principi, non poteva prescindere.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata sul punto ed il giudice di rinvio, da individuarsi in altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, dovrà verificare se l'offerta sia stata congrua attraverso un apprezzamento di merito immune da vizi logici, escludendo l'abbattimento del quaranta per cento qualora non possa considerarsi tale o comunque non risulti irrisoria.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003