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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CO IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 10/12/2025, lette le note depositate dall'avv. DI GIOVANNI UMBERTO nell'interesse di , ritenuta la CP_1 causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 800/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER EP
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOVANNI UMBERTO P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 14.3.2023, ha esposto di essere Parte_1 istruttore Tecnico Direttivo del e di avere rivestito, negli anni, la qualifica CP_1 di responsabile di diversi settori, tra i quali, il settore “Unità di progetto igiene urbana”, il settore
“Economia ed Ecologia”, il settore “Lavori Pubblici, Gestioni e Manutenzioni” e da ultimo il settore
“Smart CI”; ha contestato la legittimità della determinazione del 9.1.2023 n. 1 con la quale il Sindaco del ha soppresso il Settore “Smart CI”, ha nominato nuovi CP_1
Istruttori di Settore e ha destituito lo stesso da qualsivoglia ruolo dirigenziale;
ha evidenziato che con detto provvedimento si è voluto creare “una profonda spaccatura fra
l'Amministrazione e il ricorrente, tale da far comprendere a chiare lettere che essere vicino alla precedente amministrazione ha avuto un prezzo politico non trascurabile consistito in un vero e proprio mobbing lavorativo durato più di un anno e conclusosi con la totale destituzione, fra l'altro contra legem, da qualsiasi
1 ruolo dirigenziale”; ha precisato, poi, che il di con determina sindacale n. 5 del CP_1 CP_1
15.02.2023, ha creato un nuovo ufficio di non rilevante entità, denominato servizio 6°
“Sicurezza ed infortunistica stradale, accertamento tecnico dei sinistri stradali, controllo e accertamento tecnico edilizia/abusivismo”, attribuendogli l'incarico di responsabile;
ha precisato che il con le citate determinazioni n. 1 del 9.1.2023 e n. 9 del 15.2.2023, ha CP_1
“chiaramente del tutto illegittimamente declassato il geom. , relegandolo ad un servizio di poca Pt_1 rilevanza che sembrerebbe creato appositamente per fornire allo stesso un contentino”.
Il ricorrente, più nello specifico, ha contestato la legittimità dell'ordinanza n. 1 del
9.1.2023, evidenziando la violazione da parte del convenuto dell'art. 17, comma 3, CP_1 del CCNL 2016/2019 per avere nominato dipendenti di categoria C anziché D;
ha eccepito, inoltre, la violazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 con conseguente demansionamento e svuotamento dell'attività lavorativa;
ha evidenziato che l'insediamento della nuova Giunta
o i motivi politivi non possono essere posti alla base della rotazione dei dirigenti e ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 29/1993.
La , nel ritenere sussistente un grave danno economico e morale, ha quindi Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare illegittimi, ritorsivi e discriminatori le determinazioni sindacali n. 1 del 09/01/2023 e n. 9 del 15/02/2023;
- Conseguentemente ordinare la disapplicazione dei predetti atti amministrativi impugnati, disponendo il ripristino della posizione precedentemente occupata e rivestita dal geom. ; Parte_1
- Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire il geom. dei CP_1 Pt_1 danni patrimoniali subiti, quantificabili nella differenza tra la retribuzione originariamente percepita quale responsabile dei settori Gestione e Manutenzione e Economica ed Ecologia, e quella percepita al solo settore
Smart CI, nonché fra quella percepita fra il settore Smart CI e quella percepita successivamente all'abolizione del settore medesimo e alla declassificazione del ricorrente quale semplice responsabile di servizio;
- Condannare, altresì, il al versamento in favore del Geom. dell'importo allo CP_1 Pt_1 stesso dovuto per i RU dai quali è stato destituito illegittimamente, previa quantificazione a mezzo CTU;
- Condannare altresì il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire al geom. CP_1
tutti i danni morali ed il danno biologico cagionatigli con la condotta vessatoria ed Parte_1 illegittima tenuta, nella misura pari a € 50.000,00= o in quella maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU medico-legale di cui si chiede sin d'ora l'ammissione”.
2. Il con memoria depositata in data 19.2.2024, ha eccepito la nullità CP_1 del ricorso, per essere quest'ultimo, secondo la prospettazione datoriale, carente di petitum e causa petendi; ha evidenziato che il ricorrente ha proposto analogo ricorso dinanzi al
2 Tribunale di Siracusa con il quale ha dedotto “le medesime censure del ricorso odierno ai Pt_ provvedimenti dell'Amministrazione, qualificati gratuitamente dal La ritorsivi per ragione politica, chiedendo la disapplicazione di quelli di attribuzione delle posizioni organizzative di responsabili dei nuovi Par settori istituiti dalla il 4.11.2021, nonché di sostituzione di esso negli incarichi di RU , il ripristino delle posizioni (dal ricorrente ritenute Dirigenziali) da lui precedentemente occupate temporaneamente (del settore LP ?), il risarcimento del danno nel differenziale della paga tra quella di responsabile del settore
Smart CI e quella di responsabile del settore LP, nonché, allo stesso titolo di risarcimento, degli incentivi che avrebbe percepito quale RU per gli incarichi revocatigli, tutte somme da accertarsi a mezzo
CTU. Cioè le stesse infondate domande per le stesse causali inammissibilmente riproposte oggi nel giudizio”; ha eccepito il difetto di giurisdizione per le censure riguardanti gli atti di macro organizzazione;
ha contestato la fondatezza del ricorso, precisando che gli incarichi di cui è causa hanno natura fiduciaria e possono essere conferiti discrezionalmente anche a soggetti appartenenti a categoria C;
ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto, oltre che infondata, sprovvista di prova;
ha formulato le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale giudice del lavoro dire inammissibile ed infondato il ricorso del e rigettarlo con ogni statuizione Pt_1 conseguente anche per le spese”.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate con le note di trattazione tempestivamente depositate.
4. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Come noto, nell'ambito del pubblico impiego spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 165 del 2001); b) gli atti di “macro-organizzazione”, ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, D.lgs. n. 165 del 2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi. Spettano, invece, al giudice ordinario le controversie riconducibili ai poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro: il giudice ordinario, infatti, è competente a conoscere di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,” del D.lgs. n. 165/2001 “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, i quali, tra l'altro, se rilevanti e illegittimi, possono essere anche disapplicati.
Secondo un principio ormai acquisito in giurisprudenza, la devoluzione al giudice ordinario della materia del pubblico impiego privatizzato comprende invero anche tutta quell'attività della pubblica amministrazione che, pur caratterizzata da atti di organizzazione
3 e gestione delle proprie risorse, sfoci comunque in determinazioni che, implicando un'attività gestionale dell'amministratore pubblico in veste di datore di lavoro, incidono, direttamente o indirettamente, su posizioni giuridiche di diritto soggettivo degli interessati.
In tale contesto, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo rileva non tanto la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale”, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione. Pertanto, allorquando la domanda introduttiva del giudizio si fondi su un “petitum sostanziale” riconducibile al rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte sia rivolta anche contro atti prodromici, come è fatto palese dal disposto dell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001, che prevede la giurisdizione ordinaria ancorché “vengano in questione atti amministrativi presupposti”
(cfr., da ultimo, Cass. S.U. 20 febbraio 2020, n. 4318; Id., 26 giugno 2019, n. 17123; Id., 21 dicembre 2018, n. 33212; Id., 17 dicembre 2018, n. 32625).
Nel caso di specie, il ricorrente, ha dedotto in causa una posizione giuridica che assume all'evidenza consistenza di diritto soggettivo (risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da atti di natura gestoria) e non di interesse legittimo di talché la giurisdizione non può che spettare al giudice ordinario adito.
5. Va anche rigettata l'eccezione di nullità sollevata dal CP_1
Al riguardo, come sostenuto dalla Suprema Corte “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., n.
19009/2018).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento giurisprudenziale non può ritenersi nullo il ricorso introduttivo del presente giudizio atteso che il ricorrente ha complessivamente definito i confini essenziali della pretesa azionata e ha conseguentemente consentito al convenuto di predisporre ed articolare le necessarie difese.
6. Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal per CP_1 asserita violazione del principio del ne bis in idem atteso che il ricorrente, lungi dal riproporre le stesse domande già azionate in seno alla causa iscritta al n. RG. 848/2022, ha individuato
4 due nuovi e diversi fatti generatori di danno, consistente nell'adozione delle delibere n. 1 del 09.01.2023 e n. 9 del 15.02.2023 ovvero di quelle delibere con le quali il CP_2 ha conferito le posizioni organizzative a soggetti differenti dal ricorrente, attribuendo
[...]
a quest'ultimo solo ed esclusivamente il ruolo di responsabile di un ufficio di non rilevante entità.
Dalla lettura della sentenza n. 717/2025 resa dal Tribunale di Siracusa in data 5.7.2025 emerge, invece, che il lavoratore, nel giudizio recante n. RG. 848/2022, ha inteso contestare la legittimità: a) della determina sindacale n. 48 del 29.11.2021 con la quale lo stesso è stato rimosso dall'incarico di responsabile del VI Settore “Economia ed Ecologia” e del IV Settore
“Lavori Pubblici, Gestioni e Manutenzioni” e nominato responsabile del IV Settore denominato
“Smart CI”; b) della disposizione di servizio n. 45 del 21.12.2021 per avere il CP_1 sottratto gli incarichi di RUO al ricorrente ed averli affidati all'Ing.
[...] Per_1
È evidente, pertanto, che il presente giudizio e quello iscritto al n. RG. 848/2022, nelle more definito, recano un oggetto differente.
7. Sempre in via preliminare, va osservato che la domanda volta a “al ripristino della posizione precedentemente occupata e rivestita” non va esaminata in quanto il ricorrente, all'udienza del 13.11.2025, vi ha espressamente rinunciato (cfr. Cass. Civ. n. 21848/2013 in ordine alla non osservanza delle forme rigorose di cui all'art. 306 c.p.c.).
8. Nel merito appare opportuno osservare e ribadire che il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree - la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva - esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 165 del 2001 (S.U. n. 16540 del 2008 e n.
8836 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 2836 del 2014).
Invero, l'art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico-scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale
5 La posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico: si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva
(SS.UU. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonché da ultimo, Cass. nn 6367 e 20855 del
2015).
Va, inoltre, sottolineato che il dipendente di ente locale non è titolare di un diritto soggettivo all'attribuzione di una posizione organizzativa, vantando soltanto un interesse legittimo di diritto privato all'esercizio della discrezionalità amministrativa nel rispetto delle norme di legge, nonché delle disposizioni contrattuali e regolamentari con cui l'Amministrazione ha inteso regolarne l'esercizio, integrate dalle clausole generali di correttezza e buona fede.
Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 109, secondo comma, del TUEL a tenore del quale
“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
Inoltre, l'art. 51, comma 3 bis, della legge 142/90, applicabile in Sicilia giusta recepimento operato dalla l.r.41/91, prevede che “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
L'art. 17, comma 3, del CCNL di settore, tuttavia, prevede che “In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”.
Alla luce di tale quadro normativo deve preliminarmente escludersi - così come rappresentato in memoria difensiva dall'ente comunale - “che l'incarico di posizione organizzativa (ai responsabili di settore temporaneamente a ciò nominati) è incarico fiduciario
6 assolutamente ed insindacabilmente discrezionale conferito a tempo dal Sindaco” quasi che fosse una nomina ex intuitu personae.
Tale interpretazione appare in contrasto con i principi generali di imparzialità e buon andamento stabiliti in via generale dall'art.97 Cost. e con disposizioni di dettaglio dai D.lgs. nn. 165/2001 e 276/2000, in quanto “si risolverebbe nel sottrarre la materia del conferimento dell'incarico delle posizioni organizzative dall'obbligo del sindaco di dare conto della proprie scelte (in presenza o meno di una pluralità di aspiranti al conferimento della stessa). Del resto, proprio il richiamato art. 109, comma 2 del T.U.EE.LL., nel consentire che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 9, comma 4, lettera d, possano essere attribuite, a seguito di provvedimento del Sindaco, specifica che deve trattarsi di un provvedimento motivato” (v. Cass. n. 25537/2024).
Tanto premesso, benché, nella specie, non vi sia prova che l'adozione della determinazione n. 1 del 9.1.2023 sia stata occasionata da intenti politici, è innegabile, comunque, che l'amministrazione resistente non abbia motivato in ordine ai criteri seguiti nella scelta dei dipendenti a cui assegnare le 8 posizioni organizzative nonché in ordine alla sussistenza di eccezionali e temporanee circostanze tali da giustificare il conferimento dell'incarico al personale della categoria C.
Cionondimeno, le domande risarcitorie non possono trovare accoglimento alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato illegittimamente pretermesso nel conferimento degli incarichi di responsabile di settore del in quanto “i soggetti nominati CP_1 con il provvedimento oggi impugnato sono di categoria C”; ha riferito di essere stato “Istruttore Tecnico CP_ Direttivo di svariati settori del Comune di e, quindi, in un'ottica di continuità e regolarità dei servizi, lo stesso avrebbe dovuto essere preferito a qualsivoglia dipendente di categoria D, figuriamoci a un dipendente di categoria C”; ha precisato di essere “in possesso di tutte le competenze professionali richieste al fine della nomina o della conferma della stessa”.
In coerenza con tali allegazioni, il ricorrente ha, dunque, chiesto commisurarsi il risarcimento del danno patrimoniale “alla differenza tra la paga percepita quale responsabile del settore Lavori Pubblici, del Settore Economica ed Ecologia e del settore Smart CI e quella percepita a seguito, prima della destituzione dai superiori due settori in favore del solo settore Smart CI e, dopo, percepita in seguito all'abolizione anche del settore Smart CI e del successivo declassamento del geom.
[...]
Pt_
quale responsabile di un servizio”.
Avendo il ricorrente dedotto, in termini di assoluta certezza e non, invece, di mera probabilità, di avere diritto al conferimento dell'incarico “almeno per i settori che interessano
7 quanto a qualifiche”, tale domanda non può che essere qualificata quale domanda risarcitoria da mancata attribuzione della posizione organizzativa ad esso spettante.
A fronte di simile domanda, il lavoratore - differentemente dal caso in cui sia chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance - è tenuto a dimostrare il sicuro nesso causale tra la sua esclusione dalla procedura di individuazione dei responsabili di settore ed il mancato conferimento dell'incarico, nel senso che quest'ultimo sarebbe necessariamente scaturito in caso di legittimo operare dell'amministrazione.
Tale onere probatorio, nella specie, però, non è stato assolto.
Premesso che dalla documentazione in atti emerge che alcune delle posizioni organizzative sono state conferite a lavoratori di categoria D (v. , e Per_2 Per_3 Per_4
, si osserva, comunque, che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di Per_5 valutazione per ritenere che egli avrebbe con assoluta certezza ottenuto il conferimento della qualifica di responsabile di uno dei settori indicati nella delibera impugnata;
egli, invero, non ha allegato in seno al ricorso introduttivo elementi tali da poter ritenere che le sue competenze e le sue attitudini gestorie e organizzative avrebbero prevalso, ove correttamente e non arbitrariamente valutate, su quelle in possesso degli altri dipendenti di categoria quantomeno di categoria D (v. , , , Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
Per_1
e ). Per_10 Per_12
In altri termini, posto che il era tenuto ad effettuare una scelta motivata, la CP_1 dedotta certezza del conseguimento dell'incarico avrebbe dovuto essere suffragata dall'allegazione e dalla prova di elementi di comparazione con gli altri colleghi di pari livello
(dunque astrattamente idonei al conferimento del medesimo incarico) che l'avrebbero favorito nel conferimento dell'incarico e che, invece, il ricorrente ha omesso di indicare;
a tale scopo, infatti, non può ritenersi sufficiente la mera allegazione di una più elevata professionalità rivestita dal ricorrente ovvero del fatto di aver già ricoperto la stessa posizione organizzativa e di aver, dunque, acquisito una certa esperienza nel settore: trattasi di affermazioni generiche e, soprattutto, non formulate in termini comparativi, non essendo neppure stata dedotta l'assenza di analoghe professionalità tra gli altri funzionari di pari livello.
Anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali va respinta, non avendo il ricorrente dimostrato, come suo onere, l'esistenza del nesso causale tra i comportamenti posti in essere dal e l'insorgenza di una condizione psicofisica segnata da ansia. CP_1
Invero, dalla documentazione medica depositata - che, comunque, risente delle notizie fornite dal medesimo ricorrente - non è data scorgere la certa insorgenza dello “stato ansioso reattivo” in contesto lavorativo o, comunque, per quanto rileva nella presente controversia,
8 per l'effetto delle delibere impugnate;
del resto, lo stesso ricorrente, in seno al ricorso, ha precisato, per ben due volte, che il profondo stato ansioso reattivo è potenzialmente - e non anche certamente - riconducibile alla pressione registratasi nei luoghi di lavoro;
in ogni caso si osserva che le generiche asserzioni attoree impediscono di ravvisare una lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica e di come questa asserita lesione abbia avuta una incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali del lavoratore.
Non essendo ravvisabile, in altri termini, alcun danno in re ipsa, la domanda risarcitoria va respinta.
Per completezza motivazionale va da ultimo escluso la sussistenza, anche per i potenziali riflessi risarcitori, di un demansionamento atteso che “in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico” (Cass. civ. sent. n. 6367/2015).
9. In conclusione il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del , che liquida in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre CP_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 11/12/2025
IL GIUDICE
CO IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CO IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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