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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10188/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10188 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (Na) alla Via XXX1 Maggio n. 29, presso lo studio dell'avv. Anna
AS, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.12.1967.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti. Il P.M. in data 20.08.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, il sig. premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in data 22.07.2009, in AG Controparte_1
(NA), evidenziando che dalla loro unione non erano nati figli.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli, con sentenza nr. 2282/2016 del 29.01.2016, pubblicata il 22.02.2016, aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che tra gli stessi non era intervenuta riconciliazione;
pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.05.2025, il Giudice delegato, dichiarata in via preliminare la contumacia della resistente, procedeva a sentire il ricorrente alla presenza del difensore.
Quindi, in assenza di richieste in ordine ad eventuali statuizioni accessorie, fissava udienza in prosieguo per consentire il deposito dell'attestazione dell'assaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza successiva, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il confermava Parte_1 la volontà di ottenere una pronuncia sullo status, e il Giudice relatore riservava la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., che in data 20.08.2025, apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr. 2282/2016 del 29.01.2016, pubblicata in data 22.02.2016 e passata in giudicato (cfr. attestazione in atti).
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(15.04.2013), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone, atteso che, in assenza di figli, le parti non formulavano istanze sul punto. pag. 2/3 Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 22.07.2009 in AG (Na), tra , nato Parte_1 ad AG (Na) il 15.04.1955, e , nata a [...] il Controparte_1
18.12.1967 (Atto n. 53, parte I, S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 2009);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di AG (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) spese non ripetibili
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10188/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10188 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (Na) alla Via XXX1 Maggio n. 29, presso lo studio dell'avv. Anna
AS, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.12.1967.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti. Il P.M. in data 20.08.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, il sig. premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in data 22.07.2009, in AG Controparte_1
(NA), evidenziando che dalla loro unione non erano nati figli.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli, con sentenza nr. 2282/2016 del 29.01.2016, pubblicata il 22.02.2016, aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che tra gli stessi non era intervenuta riconciliazione;
pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.05.2025, il Giudice delegato, dichiarata in via preliminare la contumacia della resistente, procedeva a sentire il ricorrente alla presenza del difensore.
Quindi, in assenza di richieste in ordine ad eventuali statuizioni accessorie, fissava udienza in prosieguo per consentire il deposito dell'attestazione dell'assaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza successiva, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il confermava Parte_1 la volontà di ottenere una pronuncia sullo status, e il Giudice relatore riservava la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., che in data 20.08.2025, apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr. 2282/2016 del 29.01.2016, pubblicata in data 22.02.2016 e passata in giudicato (cfr. attestazione in atti).
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(15.04.2013), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone, atteso che, in assenza di figli, le parti non formulavano istanze sul punto. pag. 2/3 Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 22.07.2009 in AG (Na), tra , nato Parte_1 ad AG (Na) il 15.04.1955, e , nata a [...] il Controparte_1
18.12.1967 (Atto n. 53, parte I, S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 2009);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di AG (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) spese non ripetibili
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3