Articolo 8 bis del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
Articolo 8Articolo 9
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Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza) 1. ((Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale)) del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
(( 1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter.
1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria. )) 2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , gli ufficiali ((del ruolo normale)) e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unita' navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.
6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.
(( 6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:
a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico;
b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.
6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell' articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti. ))
Entrata in vigore il 21 dicembre 2021
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