Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 88 bisArticolo 88 bis
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1 gennaio 1974
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8 agosto 1982
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14 marzo 1988
Art. 88. Redditi dei fabbricati



Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto
le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante la applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unita' immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.

Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le
disposizioni di cui all' art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 , restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.

((L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, e' effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato e' ridotto a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente
comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni)) .
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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