Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 3111
CS
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di interesse per mancata impugnazione del bando-tipo

    Il motivo è infondato poiché il ricorso di primo grado non impugnava la clausola del disciplinare in quanto riproduttiva del bando-tipo, ma l'erronea applicazione della disciplina sull'avvalimento premiale, la cui fonte normativa è l'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023.

  • Rigettato
    Possesso dei requisiti di idoneità professionale da parte delle ausiliarie

    Il motivo non è fondato. L'avvalimento premiale, come disciplinato dall'art. 104, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, impone all'impresa ausiliaria di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 100, che include l'idoneità professionale. La stazione appaltante deve verificare tali requisiti. Inoltre, non vi è prova che l'ausiliaria svedese possieda un titolo abilitativo equivalente.

  • Rigettato
    Contrasto tra normativa interna e direttiva UE sull'avvalimento premiale

    Le censure non trovano accoglimento. La genericità dell'art. 63, comma 2 della direttiva 2014/24/UE non consente le limitazioni teorizzate dall'appellante. L'avvalimento premiale è un'estensione interpretativa nazionale. L'art. 104 del Codice, nel suo ult. comma, ammette l'avvalimento per migliorare l'offerta tecnica, ma impone all'ausiliaria il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla lex specialis. L'art. 63, comma 2 della direttiva richiede la verifica di tutti i pertinenti criteri di selezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 3111
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3111
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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