Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03111/2026REG.PROV.COLL.
N. 00353/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 353 del 2026, proposto da
Safety21 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2A5B97B79, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Nivi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Lo Manto, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Autostrada MO Lombarda s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 4025/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada MO Lombarda s.p.a. e di Nivi s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il Cons. LE RO ed uditi per le parti gli avvocati Protto, in dichiarata delega dell'avvocato Sica, nonché Lo Manto e Martinez;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determina a contrarre prot. n. 7653 del 25 luglio 2024, l’Autostrada MO Lombarda s.p.a. indiceva una procedura aperta di gara, ai sensi degli artt. 14, comma 1, lett. c) e 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento del servizio di “ recupero crediti coattivo e di riscossione della morosità riferite al mancato pagamento del pedaggio da parte di utenti dotati di veicolo con targa estera e/o stabiliti all’estero ” per la durata di trentasei mesi e per l’importo complessivo a base d’asta di euro 1.900.000,00, di cui euro 395.000,00 per i costi di manodopera.
Il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, con assegnazione di massimo 60 punti all’offerta tecnica e 40 a quella economica.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, indicava come contratto collettivo di riferimento quello del «settore terziario – H011».
Il disciplinare di gara prevedeva inoltre, a pena di esclusione, il possesso di una serie di requisiti generali (art. 4) e speciali di partecipazione (art. 5); in particolare, all’art. 5.1 stabiliva che l’operatore economico che intendesse partecipare alla gara doveva possedere i seguenti requisiti speciali indicati “ a pena di esclusione ”: i) l’idoneità professionale, comprovata sia dalla “ iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ” che dalla “ licenza di Pubblica Sicurezza per l’abilitazione al servizio di recupero crediti stragiudiziale ”; ii) la capacità economico-finanziaria ossia “ un fatturato globale pari o superiore ad euro 1.900.000,00, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della gara ”; iii) la capacità tecnica e professionale ossia “ aver svolto nel triennio antecedente all’avvio della presente procedura di gara servizi di recupero crediti in favore di soggetti pubblici o privati, per un importo almeno pari ad euro 1.900.000,00 ”.
Il disciplinare, inoltre, all’art. 6 regolamentava l’istituto dell’avvalimento, prevedendo che “ Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 5 e/o per migliorare la propria offerta ” e che il soggetto ausiliario dovesse “ a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 del presente disciplinare e quelli di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti […] ”.
Successivamente la stazione appaltante precisava, nei chiarimenti forniti il 16 settembre 2024, che
“ la formulazione corretta dell'art 6, lett. a) del Disciplinare di gara è la seguente: l'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 del presente disciplinare e quelli di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ”, ossia i requisiti generali (art. 4) e speciali (art. 5) di partecipazione.
Alla gara prendevano parte tre operatori economici: Safety21 s.p.a., Nivi s.p.a. e Geri Gestione Rischi s.r.l.u.; a seguito di soccorso istruttorio in relazione alla documentazione amministrativa, peraltro, Geri Gestione Rischi s.r.l.u. veniva esclusa dalla gara.
All’esito della valutazione delle offerte, Safety21 s.p.a. si aggiudicava la gara; nella proposta di aggiudicazione, il RUP evidenziava in particolare che il detto operatore economico aveva “ fatto ricorso – al solo fine di migliorare il punteggio della propria offerta tecnica – all’avvalimento premiale c.d. puro di cui all’art. 104, comma 4 del D.Lgs. n. 36/23 e, segnatamente, ha fatto ricorso alle ausiliarie: EV s.p.a. […] e RK TR UR AB ”, altresì precisando che “ le imprese ausiliarie, EV e RK TR UR AB, devono essere in possesso dei soli requisiti premiali oggetto dei relativi contratti di avvalimento, pertinenti rispetto all’oggetto della gara ed effettivamente trasferibili all’operatore economico partecipante e, non anche, dei requisiti speciali di partecipazione ”. Al riguardo, il RUP certificava l’avvenuta verifica del rispetto dei (soli) requisiti generali di partecipazione in capo alle ausiliarie.
La determina di aggiudicazione, unitamente agli atti ad essa presupposti, veniva impugnata da Nivi s.p.a., seconda graduata, che proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, affidato a nove motivi di gravame.
Costituitesi in giudizio, sia Safety21 s.p.a. che Autostrada MO Lombarda s.p.a. concludevano per l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.
Con sentenza 9 dicembre 2025, n. 4025, il giudice adito accoglieva il gravame, sul presupposto che erroneamente il RUP avesse verificato il possesso, in capo alle ausiliarie, dei soli requisiti oggetto di avvalimento c.d. premiale, tralasciando invece la verifica dei requisiti speciali e quindi il controllo sulla regolare formazione degli stessi.
Avverso tale decisione Safety21 s.p.a. interponeva appello, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inammissibilità del ricorso di primo grado .
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.p.a. Errore di valutazione del presupposto .
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 d.lgs. 36 del 2023 in combinato disposto con l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, nonché del bando-tipo n. 1/2023 approvato da NA con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 .
Si costituiva in giudizio Autostrada MO Lombarda s.p.a., insistendo per l’accoglimento dell’appello.
Anche Nivi s.p.a. si costituiva, concludendo invece per l’infondatezza del gravame, del quale chiedeva la reiezione.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 2 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello viene nuovamente eccepita – come già nel precedente grado di giudizio – l’inammissibilità del ricorso introduttivo innanzi al TAR, per difetto di interesse: al riguardo, deduce l’appellante che la previsione di cui all’art. 6, lett. a) del Disciplinare di gara avrebbe testualmente riprodotto la disposizione del bando-tipo n. 1/2023 approvato dall’NA con delibera n. 309 del 27 giugno 2023, che all’art. 7 così stabilisce “ l’ausiliario deve possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ”.
Il bando-tipo n. 1 è stato approvato dall’NA alla stregua del potere espressamente riconosciutole dall’art. 222, comma primo e dall’art. 83, comma 3 del Codice dei contratti pubblici , secondo cui “ successivamente all’adozione da parte dell’NA di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo ”.
Sulla base di tali premesse, prosegue l’appellante, poiché bando-tipo costituisce l’atto presupposto dei successivi bando e disciplinare di gara adottati dalla stazione appaltante, quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati, ne deriverebbe – sul piano processuale – l’onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione (anche) avverso il livello di regolazione immediatamente superiore (il bando-tipo) rispetto a quello avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data .
In caso contrario, infatti, una volta ottenuto l’annullamento dell’atto conseguente – ma ferma la perdurante validità dell’(inoppugnato) atto presupposto – in sede di ri-esercizio del medesimo potere l’amministrazione altro non potrebbe fare che conformarsi (nuovamente) al parametro regolatorio immediatamente vincolante, non potendo ravvisare ragioni che, per la specialità del caso, ne giustifichino la deroga.
In estrema sintesi, deduce l’appellante, la mancata impugnazione del bando-tipo determinerebbe che, anche in caso di esito favorevole della controversia, il ricorrente non avrebbe alcun vantaggio pratico, dovendo la stazione appaltante comunque conformarsi al contenuto del bando-tipo in sede di riedizione della gara. Da qui l’inammissibilità del ricorso originario, non avendo a suo tempo Nivi s.p.a. impugnato anche il bando-tipo (né notificato il ricorso all’NA).
Il motivo è privo di fondamento, in quanto affetto da un errore strutturale di prospettiva.
Oggetto di impugnazione innanzi al TAR, infatti, non era la clausola della lex specialis di gara (nella specie, del disciplinare) contenente la disciplina sull'avvalimento premiale in quanto riproduttiva di quella oggetto del bando-tipo adottato dall’NA (ipotesi che logicamente imporrebbe la cd. “doppia impugnativa” anche di quest’ultima previsione) bensì l’erronea applicazione, nella valutazione della sussistenza dei presupposti del cd. avvalimento “premiale”, direttamente della disciplina giuridica dell’istituto, data non certo dal cd. “bando-tipo” bensì dall’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Norma, quest’ultima, per di più richiamata proprio nel disciplinare di gara.
In breve, con l’introduttivo ricorso Nivi s.p.a. non aveva assolutamente contestato la possibilità – così come prevista dalla legge di gara in adesione allo schema delineato dal bando-tipo NA – per gli operatori economici che avessero preso parte alla gara di ricorrere al cd. avvalimento premiale puro, bensì la violazione della disciplina normativa di quest’ultimo, in sede di valutazione dei requisiti dei partecipanti alla gara.
In particolare, l’allora ricorrente Nivi s.p.a. aveva denunziato il fatto che Autostrada MO Lombarda s.p.a. avesse omesso di verificare il possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo alle imprese ausiliarie, non già che Safety21 s.p.a. fosse ricorsa a tale tipo di avvalimento.
Con il secondo motivo di appello, Safety21 s.p.a. deduce che, ad ogni buon fine, entrambe le ausiliarie RK TR UR AB ed EV s.p.a. possedevano comunque i requisiti di idoneità professionale richiesti dalla legge di gara (nella specie, l’iscrizione alla Camera di commercio o elenco equivalente – nel caso di RK TR UR AB il Bolagsverket , Ufficio di registrazione delle società svedesi – per attività assimilabili a quella oggetto dell’appalto de quo ), di talché sarebbe illegittima la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto da Nivi s.p.a. e previsto che la stazione appaltante debba riesaminare le posizioni di entrambe le società.
Neppure questo motivo è fondato.
Nel caso attualmente in esame, Safety21 s.p.a., pur dichiarando di possedere in proprio tutti i requisiti previsti dall'art. 5.1 del disciplinare di gara, aveva partecipato alla selezione avvalendosi di due imprese ausiliarie: RK TR UR AB, società di diritto svedese, per valorizzare l'esperienza maturata nel recupero crediti da pedaggio autostradale, al fine di conseguire quattro punti in relazione al criterio di valutazione sub 3; EV s.p.a., per l'iscrizione in corso di validità ad UNIREC, al fine di conseguire due punti in relazione al criterio di valutazione sub 4.3.
Nella specie veniva posto in essere un avvalimento premiale.
Oggetto del contendere è l’estensione degli obblighi dichiarativi in capo all’ausiliaria laddove un concorrente faccia ricorso al c.d. “avvalimento premiale”, in particolare se l’ausiliaria debba limitarsi a possedere ed a dichiarare i soli requisiti oggetto del “prestito” finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica, oppure se sia tenuta a dimostrare anche il possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, pur non essendo chiamata ad eseguire materialmente alcuna prestazione contrattuale.
Quest’ultima è la soluzione adottata nella sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene di dover confermare tale conclusione, innanzitutto alla luce della formulazione
letterale dell'art. 104, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, a mente del quale l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante “ di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture ”. Tale previsione è in termini assoluti, non distinguendosi tra avvalimento necessario o premiale.
L’art. 100, a sua volta, individua al comma primo, quali requisiti di ordine speciale, a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.
Deve pertanto concludersi, dal combinato disposto dalle due norme, che l’impresa ausiliaria deve possedere (e dichiarare) anche i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma primo, lett. a); di converso, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere puntualmente verificata dalla stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte.
La diversa tesi dell’appellante (e della stazione appaltante), secondo cui nel caso di avvalimento premiale l’impresa ausiliaria dovrebbe dichiarare esclusivamente i requisiti oggetto del prestito finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica, e non anche quelli di idoneità professionale
prescritti dalla lex specialis , è dunque confutata dal dato normativo.
Come già anticipato, l’art. 104, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023 non distingue infatti tra tipologie di avvalimento, né subordina l’obbligo dichiarativo ivi prescritto alla natura o alla finalità del prestito, essendo il richiamo all'art. 100 onnicomprensivo (dunque ricomprende tutti i requisiti di ordine speciale lì menzionati, inclusi quelli di idoneità professionale di cui al comma primo, lett. a).
Tale conclusione, oltreché fondata sul dato normativo testuale, è altresì coerente con la stessa ratio dell’avvalimento, per garantirne l’effettiva serietà: è infatti del tutto logico che qualora l’impresa ausiliaria presti al concorrente la propria esperienza pregressa nel settore oggetto di gara (qui nel recupero crediti), tale esperienza debba essere stata acquisita in conformità alla normativa applicabile, tra cui il possesso dell’eventuale titolo abilitativo richiesto.
Sotto questo profilo, va comunque rilevato – a fronte dell’eccezione secondo cui, in applicazione del principio comunitario di mutuo riconoscimento in materia di prestazione di servizi, l’ausiliaria di diritto svedese non sarebbe comunque tenuta a possedere la licenza Tulps italiana, che non risulta in atti alcuna prova che la detta ausiliaria possieda un titolo abilitativo equivalente, rilasciato dall'autorità svedese competente. L’autorizzazione ministeriale, come prodotta in atti, invero, non può equipararsi alla licenza di pubblica sicurezza italiana (la specifica autorizzazione ex art. 115 Tulps, invero, presuppone ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza che, a rigore, possono fondare delle deroghe al principio di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 52 Tfue).
Con il terzo, subordinato motivo di appello, si censura la sentenza impugnata laddove la stessa debba essere letta nel senso di ritenere che le due ausiliarie dovessero possedere (anche) i requisiti di idoneità professionale che l’art. 5.1. del disciplinare richiedeva per i concorrenti, ossia: “ A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; B) Licenza di Pubblica Sicurezza per l’abilitazione al servizio di recupero crediti stragiudiziale, rilasciata dalla competente Questura, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., in conformità alla normativa che regola il settore ed in corso di validità, senza prescrizioni e limitazioni ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. ”.
Ad avviso dell’appellante, la lettera della sentenza impugnata sarebbe incerta, poiché se da un lato parrebbe “ indiscutibile che il TAR non abbia previsto il possesso in capo alle due ausiliarie dei requisiti di idoneità professione previsti dall’art. 5.1 (e tra questi la licenza TULP), ma solamente di quelli previsti specificatamente per l’acquisizione dell’esperienza prestata con l’avvalimento premiale (ovvero il “valido titolo giuridico”) e che dipendono dalle modalità, dal regime e dalla specifica disciplina in ragione della quale le ausiliarie hanno conseguito quell’esperienza che sono diversi e non coincidenti con quelli previsti dall’art. 5.1. per la qualificazione dei concorrenti nella gara de qua ”, purtuttavia “ per mero tuziorismo si impugna la sentenza nella parte in cui i richiami all’art. 5.1. dovessero essere intesi come l’affermazione che le ausiliarie debbano possedere esattamente i requisiti di cui alle lettere A) e B) dell’art. 5.1 ”.
In ispecie, deduce l’appellante, il problema si porrebbe per il requisito di cui alla lettera B), ossia il possesso della licenza di Pubblica Sicurezza per l’abilitazione al servizio di recupero crediti stragiudiziale, rilasciata dalla competente Questura, ai sensi del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps): l’eventuale richiesta di tale requisito in capo alle imprese ausiliarie sarebbe invero illegittima, in quanto tale licenza riguarda l’esecuzione delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti, che verrebbe sempre svolta dall’aggiudicataria e mai dall’ausiliaria, anche nel caso di avvalimento operativo.
In questi termini, sarebbe ancor più illegittima se riferita all’avvalimento premiale, in cui l’oggetto dell’avvalimento è limitato ad un requisito per cui si prevede solamente l’attribuzione di un (maggior) punteggio all’offerta tecnica.
La richiesta di tale requisito si porrebbe inoltre in contrasto con il divieto – di matrice eurounitaria – di duplicazione dei requisiti in capo alla partecipante ed all’ausiliaria.
In ogni caso, laddove dovesse ritenersi che l’art. 104, comma 4 del Codice dei contratti pubblici richieda il possesso, in capo all’ausiliaria – anche nel caso di avvalimento premiale – dei requisiti di cui al precedente art. 100 (come individuati dalla lex specialis per le imprese partecipanti), la norma si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, a mente del quale “ l’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57 ”, precetto che secondo l’appellante circoscriverebbe come necessario, in capo all’ausiliaria, il possesso dei soli requisiti oggetto di avvalimento.
Insiste pertanto l’appellante, in quest’ultimo caso, affinché si provveda a disapplicare l’art. 104, comma 4, cit. per contrasto con l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, ovvero a rimettere la questione alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 del Tfue.
Le censure non possono trovare accoglimento, nel merito, per le ragioni già esposte in ordine al precedente motivo di appello.
Quanto al paventato conflitto tra la regola di diritto data dal combinato disposto tra gli artt. 104 e 110 d.lgs. n. 36 del 2023 e l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE (recante “ Affidamento sulle capacità di altri soggetti ”), che non consentirebbe di pretendere in capo all’ausiliaria il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis per i partecipanti alla gara, va rilevato che proprio la genericità (onnicomprensiva) della formula utilizzata al secondo comma dell’art. 63 cit. dal legislatore comunitario (“ L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57 ”) non consenta di fondare le limitazioni teorizzate dall’appellante.
Va al riguardo ricordato che, se l’istituto dell’avvalimento (operativo e di garanzia) trae origine nel diritto eurounitario (in particolare, essendo stato introdotto con le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, ai fini di assicurare la massima partecipazione alle gare), la diversa e particolare figura dell’avvalimento cd. “premiale” non è invece formalmente prevista nelle richiamate direttive europee, ma rappresenta piuttosto un’estensione interpretativa nazionale dell’istituto, oggetto tra l’altro di perplessità per il suo potenziale impatto anticoncorrenziale.
In particolare, sebbene la questione sia ora regolata dall’art. 104, ult. comma del d.lgs. n. 36 del 2023, già sotto la vigenza dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 era stato inizialmente ammesso, in via pretoria, l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento al limitato fine di ottenere un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica: tuttavia, in tale contesto si è evidenziato (Cons. Stato, V, 17 settembre 2021, n. 6347) che quando il concorrente si avvale di un’ausiliaria per ottenere requisiti mancanti e li incorpora nella formulazione dell’offerta tecnica, questi ultimi devono essere valutati con l’assegnazione dei relativi punteggi, considerando la prospettiva di una reale disponibilità, all’esito dell’aggiudicazione e dell’affidamento del contratto, dei requisiti forniti in capo all’impresa ausiliata.
Stante quanto attualmente previsto dall’art. 104 del Codice , l’avvalimento è ammesso non solo per
ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara (avvalimento operativo e di garanzia), ma anche per ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria, con il limite – in quest’ultimo caso – del divieto di partecipazione alla medesima gara dell’ausiliaria e dell’ausiliata e con l’obbligo, per ditta ausiliaria, di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici richiesti dalla legge di gara.
Invero, qualora il contratto di avvalimento venga utilizzato per ragioni che esulano dalla necessità di ovviare al mancato possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis , ciò si tramuta in uno
sviamento della su fisiologica funzione pro concorrenziale, verso una situazione patologica finalizzata al solo tentativo di ottenere una migliore valutazione dell’offerta tecnica, senza che a ciò corrisponda una reale ed effettiva qualificazione della proposta.
Come più volte riportato, è lo stesso art. 63, comma 2 della direttiva 2014/24/UE a stabilire che “ L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione ” – ove il riferimento è, testualmente, a tutti i criteri e non solo ad alcuni di essi – ragion per cui non si comprende in cosa risiederebbe il presunto contrasto (genericamente) lamentato dall’appellante Safety21 s.p.a. tra la normativa interna (data dal combinato disposto tra gli artt. 104 e 100 d.lgs. n. 36 del 2023) e la direttiva comunitaria.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
La novità delle questioni esaminate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NN LO TT, Presidente
LE RO, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RO | LO NN LO TT |
IL SEGRETARIO