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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2093-2017 del R.G.A.C., pendente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Gaetano Parte_1
De Stefano, Francesco Iezza e Nicola Sammartino;
Opponente
in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Sarnelli;
Opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 204/2017 il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto a di pagare alla la Parte_1 Parte_2 somma di euro 32.293,50 quale residuo importo di un prestito contratto in data 17.9.2008 e di una linea di credito, oltre interessi convenzionali come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto chiedendo di: - dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza della prova scritta del presunto credito e, comunque, del requisito di certezza e per l'effetto revocarla;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e nullità delle
1 condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, delle commissioni ed addebiti applicati a seguito della mai intervenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, per effetto rideterminare, in applicazione dell'art. 117 TUB, l'esatto dare -avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da eseguirsi a mezzo ctu;
- in ogni caso, dichiarare l'estinzione del diritto di credito per l'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte.
A sostegno della domanda parte opponente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione di pagamento: - per mancanza della prova scritta del presunto credito poiché fondato, esclusivamente, su un estratto conto sottoscritto da un dirigente, attestante la sua conformità alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido, di per sé inidoneo a provare il credito nell'ambito del giudizio di opposizione;
- per incertezza del credito, in mancanza di prova della corrispondenza tra l'importo erogato a quello richiesto, e, perché inficiato dalla illegittima pratica anatocistica e di capitalizzazione del costo del credito, in violazione del divieto posto dall'art. 1283 c.c. e per l'applicazione di interessi passivi, commissioni a titolo di spese di incasso rata, spese istruttorie, indennità di ritardo, indennità contenzioso non disciplinate in contratto ovvero contenute in clausole vessatorie;
- l'illegittima applicazione di interessi di mora e di penali in assenza della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, mai ricevuta dall'opponente, con conseguente incertezza del credito e della relativa composizione non essendo indicata la somma dovuta a titolo di capitale e di interessi;
- la mancata determinazione del tasso di interesse, indicato in contratto solo “in via di massimo teorico”, senza indicazione dei costi e delle voci che lo compongono, rilevanti non solo ai fini della verifica del rispetto della soglia d'usura ma anche della validità della relativa
2 clausola;
- l'omesso deposito da parte della opposta del documento di trasparenza, di sintesi e dei fogli informativi sui diritti del cliente volti a dimostrare l'accettazione da parte di quest'ultimo delle variazioni in peius nonché dei rendiconti contabili;
- la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto siccome non approvate con la doppia sottoscrizione;
- l'applicazione di anatocismo, l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della prestazione.
La convenuta costituitasi in giudizio ha dedotto: - di aver già richiesto ed ottenuto, nei confronti dell'opponente, dal Tribunale di
Torre Annunziata, per la medesima causale ed importo, un primo decreto ingiuntivo n.178/13, in data 11 giugno 2013, notificato a mani del debitore e non opposto che, tuttavia, andava smarrito;
- di esser stata, pertanto, costretta a richiedere il nuovo decreto ingiuntivo in tale sede opposto;
- che la notifica dei due decreti ingiuntivi risolverebbe il problema del mancato ricevimento della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e la dedotta inapplicabilità di interessi di mora e di penali, giacché quelle notifiche sarebbero idonee a dimostrare la volontà della Parte_2 di risolvere il rapporto e a far sorgere l'obbligo di
[...] restituzione delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e dell'indennità ed interessi di mora;
- l'infondatezza della eccepita prescrizione decennale del credito poiché il contratto risulta sottoscritto il 17 settembre 2008; - di aver fornito prova del credito, fin dalla fase monitoria, mediante la produzione del contratto e dell'estratto conto certificato idonei a provare il credito anche nel giudizio di opposizione in assenza di analitiche e precise contestazioni avverso le singole contabili;
- l'estratto conto prodotto, conforme alle scritture contabili, indica la scadenza delle rate dal sorgere del rapporto, registra i pagamenti ricevuti e contabilizza gli addebiti, per cui sarebbe onere dell'opponente fornire la prova di ulteriori o diversi pagamenti;
- di produrre, ad ulteriore
3 dimostrazione del credito, l'estratto autentico del libro finanziamenti dal quale risulta l'erogazione della somma, peraltro non contestata dall'opponente; - la genericità delle ulteriori doglienze e l'infondatezza del dedotto superamento della soglia di usura e della violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria, contenendo il contratto le condizioni economiche applicate, ha quindi concluso per il rigetto della opposizione.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto venivano concessi i termini per introdurre il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente, e poi quelli per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Il giudizio veniva quindi rinviato d'ufficio in ossequio alle disposizioni della legislazione emergenziale da Covid 19.
Nominato un consulente d'ufficio con l'incarico di verificare, sotto il profilo tecnico, la fondatezza delle doglianze sollevate, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, successivamente integrato, la causa
è stata riservata in decisione.
Tanto premesso rileva il giudicante che a fondamento della pretesa creditoria la ha prodotto, fin dalla fase monitoria, un Parte_2 modulo denominato “richiesta di prestito personale e di apertura di linea di credito” che indica l'importo richiesto di euro 34.900,00, e quello finanziato di euro 35.000,00, su cui risultano calcolati i costi per l'erogazione e gli interessi per effetto dei quali l'importo da rimborsare, in 120 rate, giunge ad euro 64.368,00.
La richiesta di finanziamento risulta firmata dal e Parte_1 reca la data del 17 settembre 2008.
L'ulteriore modulo prodotto dalla non recante la Parte_2 sottoscrizione dell'opponente, riporta le condizioni generali applicabili in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento e prevede, al punto 1), rubricato “perfezionamento del contratto di prestito personale e di apertura linea di credito con carta” che “il contratto si perfeziona con accettazione scritta, inviata al Cliente,
4 della presente richiesta da parte di tenendo presente che Parte_2 per quanto riguarda la linea di credito sulla base dei suoi Parte_2 criteri valutativi e successivamente all'inizio del piano di ammortamento del credito, purchè puntualmente rimborsato, darà al
Cliente espressa comunicazione dell'apertura della linea di credito di tipo “revolving”.
Nonostante tale previsione la non ha allegato né Parte_2 idoneamente documentato la data in cui ha accolto la richiesta di finanziamento e, dunque, quella in cui il contratto si è perfezionato che, tuttavia, non può porsi in dubbio non avendo l'opponente contestato la conclusione del contratto.
Ciò che invece l'opponente contesta è, tra l'altro: - la mancata prova che l'importo erogato corrisponda a quello indicato in ricorso;
- la corrispondenza tra il credito ingiunto con quanto effettivamente dovuto dall'opponente (pagina 4 opposizione); - l'invalidità delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratti siccome non approvate per iscritto, con doppia sottoscrizione in calce alle medesime;
- l'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, l'illegittimo addebito di interessi di mora e penali.
Al riguardo rileva il giudicante che il sopra indicato modulo, alla sezione “prestito personale”, al punto 2 riferito alla “erogazione del finanziamento”, prevede che “l'importo oggetto del finanziamento sarà messo a disposizione, previa accettazione della a Parte_2 mezzo assegno o bonifico entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della presente richiesta, completa in ogni sua parte. La durata del piano di rimborso è comunicata per iscritto al
Cliente all'atto dell'erogazione del prestito personale ed è in funzione del numero di mensilità stabilite in contratto”.
A fronte di tali previsioni, l'opposta non solo non ha indicato né documentato la data in cui la richiesta di finanziamento è stata accettata dalla e, dunque, quella in cui si è perfezionato Parte_2
5 il contratto ma neppure ha prodotto l'assegno o il bonifico eseguito in favore del al fine di fornire prova della erogazione Parte_1 del finanziamento e dell'importo effettivamente consegnato, in conformità a quanto previsto al punto 2 della documentazione dalla stessa prodotta e, dunque, da quale data è sorto l'obbligo di rimborso.
Nella fase monitoria, l'opposta ha prodotto un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 tub che contabilizza, alla data del
22.9.2008, l'importo di euro 35.000,00, ossia quello indicato come erogato ma non ha fornito prova dell'effettivo accredito e/o consegna della somma all'ingiunto.
Com'è noto l'estratto conto certificato, all'esito della opposizione, assume valore solo indiziario la cui portata può essere liberamente apprezzata nel contesto di altri elementi ugualmente significativi. In sede di opposizione, al fine di fornire prova dell'importo effettivamente erogato, l'opposta ha altresì prodotto, all'allegato 7, una fotocopia del “Report del finanziamenti della società
, con attestazione notarile di conformità, che indica: - Parte_2 in corrispondenza della voce “capitale finanziato” l'importo di euro
35.000,00; - alla voce “trattenute” l'importo di – 27. 115,54 ed in corrispondenza della colonna “importo assegno o bonifico” l'importo di euro 7.884,54 oltre all'ammontare degli interessi di euro
26.356,00.
Da tale fotocopia del report finanziamenti, peraltro, solo parzialmente leggibile non si evince né la data di erogazione né le modalità con cui risulta erogato (assegno o bonifico) l'importo né, infine, l'effettivo quantum consegnato ed effettivamente ricevuto dall'opposto.
Al fine di colmare tale lacuna l'opposta neppure ha prodotto il rendiconto delle movimentazioni del periodo, comprensivo del documento di sintesi e delle condizioni contrattuali, comunicato al cliente che, ai sensi del punto 4 delle condizioni generali, ove non
6 contestato, avrebbe comportato la tacita accettazione dello stesso né, infine, ha prodotto la lettera raccomandata con cui ha dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine e per l'effetto applicato le indennità di ritardo e contenzioso indicate nell'estratto conto certificato.
A ciò va aggiunto che pur avendo l'opposta prodotto l' estratto conto riferito ad un rapporto recante la numerazione “20037038323814”, questo riporta le operazioni fino alla data del 6.11.2012 e non già fino alla data della domanda monitoria ed, inoltre, non allegato e tantomeno dimostrato in quale modo tale conto sarebbe collegato al finanziamento per cui è causa, in particolare non è chiaro se si tratta di mero conto/rapporto interno alla società creditrice, in cui sono state unilateralmente annotate le operazioni relative all'andamento del finanziamento oppure se si tratta di un conto aperto a nome del finanziato e se lo stesso fosse o meno dedicato esclusivamente al finanziamento.
In conclusione, la contestazione dell'opposto circa la mancata prova della corrispondenza tra l'importo indicato in ricorso con quello effettivamente corrisposto e dell'effettivo quantum del credito dovuto
è fondata non avendo l'opposta fornito idonea prova al riguardo, attese le lacune probatorie innanzi rilevate e relative sia alla effettiva erogazione dell'importo finanziato che al quantum del credito residuo.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, sul creditore incombe l'onere probatorio circa all'an ed al quantum del credito preteso e sulla relativa composizione mentre è da reputarsi idonea e sufficiente – ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico – la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 5373/2002 e cass.
10864/18).
Né, infine, ai fini della prova del credito e del relativo quantum rileva il precedente decreto ingiuntivo andato smarrito, avendo la
7 evidentemente rinunciato a tale titolo con la Parte_2 proposizione della nuova domanda monitoria.
Ne discende che in accoglimento della spiegata opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda di condanna proposta dalla rigettata in mancanza di Parte_2 documentazione sufficientemente idonea a documentare il credito preteso nel suo preciso ammontare e, quindi, per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio.
Il regime delle spese segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della natura e dell' attività svolta.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico della soccombente.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina
Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
2093/2017, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. In accoglimento della opposizione revoca il decreto ingiuntivo in tale sede opposto;
2. rigetta la domanda proposta di condanna al pagamento.
3. condanna la banca opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute, con attribuzione agli avv.ti Gaetano De Stefano, Francesco Iezza e
Nicola Sammartino, per averne fatto richiesta.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della società soccombente.
Così deciso in Torre Annunziata, il 6.6.2024
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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