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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4592/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica - in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 4592 del Ruolo Generale Affari Contenziosi anno 2018, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 261/2018, depositata in data 8.02.2018, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Milano n. 8, presso lo studio dell'Avv. Silvia Scerbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
( ) in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annarita De Siena e Saverio Molica, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale del , sito in Catanzaro alla CP_1 CP_1
via Jannoni Palazzo de Nobili, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
- APPELLATO-
NONCHE'
( - in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Vico S. Barbara n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Lasalvia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti ed atti difensivi. IL - APPELLANTE nell'atto di citazione in appello chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catanzaro, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata sentenza, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione n. 00000318281 del 2016 di € 2.280,37 notificata a mezzo pec il
27.10.2016 dalla su impulso del per canone acqua, canone CP_2 Controparte_1
fognatura e canone depurazione, comprensiva di interessi, spese di notifica ed accessori relativa all'anno 2006, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e per
l'effetto condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.”.
IL – APPELLATO nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello di controparte avverso la sentenza n. 261/2018 del Giudice di Pace di Catanzaro per i motivi di cui alla narrativa che precede;
nel merito rigettare l'appello avverso la sentenza n. 261/2018 del Giudice di Pace di
Catanzaro e, per l'effetto, confermarla.”
, con la comparsa di costituzione e risposta rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare
l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza con vittoria di competenze del giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, il , evocava in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro il , in qualità di ente impositore Controparte_1
e , in qualità di Agente della Riscossione, al fine di sentire dichiararsi l'illegittimità CP_2 dell'ingiunzione di pagamento n. 00000318281 con la quale si intimava il pagamento della somma di € 2.280,37 per canone idrico, fognatura e depurazione, comprensiva di spese di notifica accessori, relativa all'anno 2006, di cui alla fattura n. 3269 del 12.05.2008.
A sostegno della proposta azione, il deduceva che “il recupero del canone acqua da Parte_1 parte del , tramite la ai sensi dell'art. 2, commi I e II, del RD Controparte_1 CP_2
639/10, fosse illegittimo atteso che l'importo richiesto si riferiva a consumi presunti, non effettivi, ma calcolati sulla base dei consumi medi degli anni precedenti, in quanto, - per come era dato evincere dalle precedenti fatture emesse dal , il contatore risultava “fermo e/o Controparte_1 illeggibile”, sin dall'anno 2001. Eccepiva, altresì, che il , costituito complessivamente da dieci unità immobiliari, non Parte_1
aveva il medesimo consumo degli anni precedenti, essendo deceduti alcuni condomini e di aver scoperto che il precedente amministratore “pur avendo riscosso periodicamente le quote per il pagamento delle fatture relative al consumo dell'acqua, in realtà nulla aveva versato alle casse comunali”.
Fatte tali premesse, chiedeva l'annullamento e l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Incardinato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_1 fondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione attorea, sostenendo che il consumo idrico delle dieci unità che componevano il Condominio, era stato calcolato in base all'art. 37 del Regolamento
Comunale, sulla base della media del consumo degli ultimi anni e che né il predetto regolamento, né gli altri atti contenenti i suddetti criteri, erano stati oggetto di impugnazione e, pertanto, da ritenere valide ed efficaci.
Evidenziava, inoltre, di aver inviato al Condominio, con posta ordinaria, la fattura n. 3296 del
12.05.2008, relativa al consumo idrico dell'anno 2006, seguita dal sollecito di pagamento n. 00529 del 29.11.2010, giusta raccomandata a/r notificata all'amministratore dello stesso in data 17.11.2011.
Costituitasi all'udienza di prima comparizione del 28.02.2017 mediante il deposito di comparsa di risposta, eccepiva, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_2
medesima, sul presupposto che i motivi di opposizione avessero ad oggetto circostanze relative, esclusivamente, all'Ente impositore e sulle quali, pertanto, non potesse contraddire. CP_2
Con sentenza n. 261/2018 dell'8.02.2019, il Giudice di Pace di Catanzaro, rigettava l'eccezione preliminare sollevata da così come la stessa opposizione promossa dal Controparte_2 Parte_1
odierno appellante ritenendola infondata e compensando, interamente, le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il soccombente, censurando la decisione Parte_1
impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme sui contratti di somministrazione.
Segnatamente, eccepiva l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui è stato ritenuto legittimo l'addebito al opponente secondo il criterio del c.d. “minimo Parte_1 garantito”, citando, a supporto della propria tesi, sentenze di merito secondo cui a fronte dell'obbligo dell'utente di pagare il prezzo per il consumo minimo, ancorchè non effettuato, occorreva, d'altro canto, che il fornisse la prova scritta di un'esplicita assunzione di un obbligo in tal senso da CP_1 parte dell'utente, senza la quale quest'ultimo sarebbe tenuto al pagamento del corrispettivo commisurato al solo effettivo consumo. Contestava, inoltre, la pronuncia di primo grado nella parte in cui veniva ritenuto corretto l'addebito del consumo idrico al e calcolato, in ragione della avvenuta diminuzione dei componenti Parte_1 familiari abitanti negli appartamenti del condominio, su una base di consumi medi per l'anno 2006 inferiore a quello calcolato per i precedenti anni, 2004 e 2005, sia per mancanza di un riferimento della media dei consumi reali nei predetti anni e sia poiché il consumo degli stessi risultava essere
“oscillante”.
Concludeva adducendo la violazione della delibera n. 52 del che ha imposto ai Comuni “di far Pt_3 pagare solo ed esclusivamente quanto effettivamente consumato”.
Fatte tali premesse, l'appellante chiedeva dichiararsi, previa sospensione dell'atto di ingiunzione impugnato ed in riforma della sentenza appellata, l'inefficacia dell'atto di ingiunzione oggetto di impugnazione, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Incardinato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2019, si costituiva il che, precisando che il aveva impugnato tutti i canoni Controparte_1 Parte_1 idrici e non solo quello relativo all'anno 2006, in via preliminare, eccepiva di voler rifiutare il contraddittorio sulla domanda nuova avanzata da parte appellante ed afferente alla violazione della delibera 52 del CIPE, poiché non proposta in primo grado ed eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendoci alcuna indicazione della parte di sentenza di primo grado da appellare.
Nel merito, contestava l'appello in fatto e in diritto asserendo la legittimità della contabilizzazione dei consumi e, concludeva, per come sopra riportato.
Si costituiva, altresì, in data 1.03.2019, la che, con argomentazioni e conclusioni CP_2 analoghe a quelle argomentate e rassegnate dall'Ente appellato, chiedeva il rigetto del gravame.
Con decreto del 22.02.2019, la causa veniva delegata al GOT e rinviata d'ufficio, all'udienza del
26.03.2019.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.02.2021 al cui esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2021.
All'esito di alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni disposti d'ufficio per esigenze di ruolo,
a scioglimento dell'udienza del 20.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata dall'appellato Controparte_1 relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. che riguardando la stessa ammissibilità del gravame, si pone quale antecedente logico – giuridico rispetto a tutti i restanti motivi di appello.
In particolare, l'Ente eccepisce che parte appellante non avrebbe indicato le parti della sentenza che avrebbe voluto impugnare, né avrebbe proposto la corretta motivazione né, infine, le prove a sostegno della propria domanda.
L'eccezion non è fondata e, pertanto, non merita di trovare accoglimento.
Non appare superfluo rammentare che il legislatore del c.d. Decreto Sviluppo n. 83/2012 è intervenuto sulle norme che regolano il giudizio d'appello introducendo un filtro di ammissibilità finalizzato ad alleggerire il carico giudiziario delle Corti d'Appello.
L'innovazione presenta una doppia anima: il filtro riguarda l'appello in quanto procedimento e l'appello in quanto atto.
La prima fattispecie è presa in considerazione dall'art. 348-bis c.p.c. e consiste nella possibilità per il
Giudice di seconde cure di dichiarare, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
La seconda fattispecie è, invece, disciplinata dall'art. 342 c.p.c. in virtù del quale “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'art. 342 c.p.c. interviene in un momento antecedente, quello della “lettura” dell'atto d'appello da parte dell'organo giudicante, il quale deve potervi rintracciare i requisiti previsti nella norma stessa e sopra specificati.
La sanzione, in caso di mancanza della motivazione dell'appello, è quella, dell'inammissibilità.
Sul punto, i giudici di legittimità, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ.
Sez. n. 27199/2017), hanno precisato che la forma dell'appello deve contenere, “a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Ed ancora “se, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultano in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative motivazioni, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità” (cfr Cass. ord. N. 1935/2020)
Orbene, trasfondendo tali principi nel caso di specie e da un'attenta disamina dell'atto di gravame, questo giudicante in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, ritiene che l'appello presentato dal appellante sia idoneo a soddisfare i menzionati requisiti, poiché risulta in Parte_1
modo sufficientemente chiaro la parte della decisione oggetto di contestazione, la modifica richiesta alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e le ragioni su cui tale assunto è fondato.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la doglianza eccepita dall' Ente appellato non si presti a trovare accoglimento.
Nel merito e, in via assorbente su tutti gli altri motivi, questo Giudicante ritiene che l'appello sia fondato e che meriti, dunque, di trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Segnatamente, si ritiene errata la pronuncia con la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul appellato per aver, quest'ultimo, dimostrato la regolarità del CP_1 calcolo della somma addebitata al avvenuta sulla scorta dell'art. 38 del Regolamento CP_1
Comunale rapportandola a quella dei consumi relativi ai precedenti anni.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese a siffatta decisione deve rammentarsi che la presente fattispecie deve essere ricondotta nell'ambito di un ordinario rapporto privatistico e, segnatamente, del contratto di somministrazione (v. per la riconduzione della fornitura della rete idrica nel contratto di somministrazione, Cass. SS. UU. Ord. 27 novembre 2002, n. 16838) onde è a tale normativa che occorre fare riferimento.
Costituisce principio granitico nella giurisprudenza, condiviso appieno da questo giudicante, che “Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. III Civ. sentenza n. 23699/2016).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che il Giudice il Pace non abbia fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto, come detto nell'ambito dei contratti di somministrazione in cui il consumo è contabilizzato con sistema di rilevazione di un contatore, è il soggetto somministrante - in caso di contestazione da parte dell'utente - a dover dimostrare il regolare funzionamento dello strumento, laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare o che i consumi registrati dal contatore sono dovuti a cause indipendenti dalla sua volontà ed a lui non imputabili o che lo strumento di rilevazione non è funzionante.
Ebbene, nella controversia in esame, il fatto che il contatore non consentisse dal 2001 la lettura dei dati per malfunzionamento dello stesso può ritenersi ampiamente e pacificamente provato, trattandosi di circostanza non contestata né da né dal Comune somministrante che, infatti, Controparte_2 quantifica detti consumi sulla base del criterio di cui all'art. 38 del sopracitato regolamento.
Essendo, infatti, in contestazione il funzionamento dell'impianto di verifica e controlli dei consumi, non può certamente farsi ricadere sul , quale soggetto che fruisce del servizio di Parte_1 erogazione di acqua potabile, l'onere di fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e dei consumi contabilizzati.
Non può, dunque, non accordarsi rilievo dirimente il fatto che il pur a conoscenza del CP_1 mancato funzionamento del contatore adibito a rilevare i consumi del , non Parte_1
abbia mai provveduto – com'era suo onere – alla sua sostituzione, in modo tale da adempiere all'obbligo di procedere annualmente alla lettura effettiva e non stimata dei consumi di acqua.
Pertanto, dunque, alla luce dei principi suesposti, la pretesa creditoria del deve ritenersi CP_1 illegittima, dovendo il addebitare all'utente l'utilizzo effettivo di acqua potabile che non può CP_1
essere stabilito secondo criteri presuntivi del tutto sganciati dal consumo effettivo e reale.
Non avendo, infatti, l'Amministrazione Comunale dimostrato né l'impossibilità di procedere alla tempestiva sostituzione del contatore, nè di aver, quanto meno tentato, di rilevare i consumi effettivi e la correttezza dei calcoli per la misurazione effettiva degli stessi rispetto all'annualità di riferimento, in ossequio ai principi di oggettiva pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, gestione efficiente e trasparenza, l'appello deve essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per il giudizio di primo grado e secondo quelli aggiornati al D.M. 147/2022 per il presente giudizio di appello, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da
€ 1.101 ad € 5.200 e, in considerazione della bassa complessità della causa, i valori minimi per tutte le fasi di entrambi i giudizi, con esclusione di quella istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 261/2018 dell'8.02.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita o respinta, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, dichiara non dovuta dal
, nella persona dell'Amministratore p.t., la somma di € 2.280,37 di cui Parte_1 all'ingiunzione n. 00000318281 del 2016;
2) condanna il e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_2
p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 436,00 per
[...] compensi professionali inerenti al giudizio di primo grado ed in € 147,00 per spese ed € 811,00 per compensi professionali per il presente giudizio di appello, oltre al rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica - in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 4592 del Ruolo Generale Affari Contenziosi anno 2018, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 261/2018, depositata in data 8.02.2018, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Milano n. 8, presso lo studio dell'Avv. Silvia Scerbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
( ) in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annarita De Siena e Saverio Molica, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale del , sito in Catanzaro alla CP_1 CP_1
via Jannoni Palazzo de Nobili, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
- APPELLATO-
NONCHE'
( - in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Vico S. Barbara n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Lasalvia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti ed atti difensivi. IL - APPELLANTE nell'atto di citazione in appello chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catanzaro, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata sentenza, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione n. 00000318281 del 2016 di € 2.280,37 notificata a mezzo pec il
27.10.2016 dalla su impulso del per canone acqua, canone CP_2 Controparte_1
fognatura e canone depurazione, comprensiva di interessi, spese di notifica ed accessori relativa all'anno 2006, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e per
l'effetto condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.”.
IL – APPELLATO nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello di controparte avverso la sentenza n. 261/2018 del Giudice di Pace di Catanzaro per i motivi di cui alla narrativa che precede;
nel merito rigettare l'appello avverso la sentenza n. 261/2018 del Giudice di Pace di
Catanzaro e, per l'effetto, confermarla.”
, con la comparsa di costituzione e risposta rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare
l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza con vittoria di competenze del giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, il , evocava in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro il , in qualità di ente impositore Controparte_1
e , in qualità di Agente della Riscossione, al fine di sentire dichiararsi l'illegittimità CP_2 dell'ingiunzione di pagamento n. 00000318281 con la quale si intimava il pagamento della somma di € 2.280,37 per canone idrico, fognatura e depurazione, comprensiva di spese di notifica accessori, relativa all'anno 2006, di cui alla fattura n. 3269 del 12.05.2008.
A sostegno della proposta azione, il deduceva che “il recupero del canone acqua da Parte_1 parte del , tramite la ai sensi dell'art. 2, commi I e II, del RD Controparte_1 CP_2
639/10, fosse illegittimo atteso che l'importo richiesto si riferiva a consumi presunti, non effettivi, ma calcolati sulla base dei consumi medi degli anni precedenti, in quanto, - per come era dato evincere dalle precedenti fatture emesse dal , il contatore risultava “fermo e/o Controparte_1 illeggibile”, sin dall'anno 2001. Eccepiva, altresì, che il , costituito complessivamente da dieci unità immobiliari, non Parte_1
aveva il medesimo consumo degli anni precedenti, essendo deceduti alcuni condomini e di aver scoperto che il precedente amministratore “pur avendo riscosso periodicamente le quote per il pagamento delle fatture relative al consumo dell'acqua, in realtà nulla aveva versato alle casse comunali”.
Fatte tali premesse, chiedeva l'annullamento e l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Incardinato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_1 fondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione attorea, sostenendo che il consumo idrico delle dieci unità che componevano il Condominio, era stato calcolato in base all'art. 37 del Regolamento
Comunale, sulla base della media del consumo degli ultimi anni e che né il predetto regolamento, né gli altri atti contenenti i suddetti criteri, erano stati oggetto di impugnazione e, pertanto, da ritenere valide ed efficaci.
Evidenziava, inoltre, di aver inviato al Condominio, con posta ordinaria, la fattura n. 3296 del
12.05.2008, relativa al consumo idrico dell'anno 2006, seguita dal sollecito di pagamento n. 00529 del 29.11.2010, giusta raccomandata a/r notificata all'amministratore dello stesso in data 17.11.2011.
Costituitasi all'udienza di prima comparizione del 28.02.2017 mediante il deposito di comparsa di risposta, eccepiva, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_2
medesima, sul presupposto che i motivi di opposizione avessero ad oggetto circostanze relative, esclusivamente, all'Ente impositore e sulle quali, pertanto, non potesse contraddire. CP_2
Con sentenza n. 261/2018 dell'8.02.2019, il Giudice di Pace di Catanzaro, rigettava l'eccezione preliminare sollevata da così come la stessa opposizione promossa dal Controparte_2 Parte_1
odierno appellante ritenendola infondata e compensando, interamente, le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il soccombente, censurando la decisione Parte_1
impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme sui contratti di somministrazione.
Segnatamente, eccepiva l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui è stato ritenuto legittimo l'addebito al opponente secondo il criterio del c.d. “minimo Parte_1 garantito”, citando, a supporto della propria tesi, sentenze di merito secondo cui a fronte dell'obbligo dell'utente di pagare il prezzo per il consumo minimo, ancorchè non effettuato, occorreva, d'altro canto, che il fornisse la prova scritta di un'esplicita assunzione di un obbligo in tal senso da CP_1 parte dell'utente, senza la quale quest'ultimo sarebbe tenuto al pagamento del corrispettivo commisurato al solo effettivo consumo. Contestava, inoltre, la pronuncia di primo grado nella parte in cui veniva ritenuto corretto l'addebito del consumo idrico al e calcolato, in ragione della avvenuta diminuzione dei componenti Parte_1 familiari abitanti negli appartamenti del condominio, su una base di consumi medi per l'anno 2006 inferiore a quello calcolato per i precedenti anni, 2004 e 2005, sia per mancanza di un riferimento della media dei consumi reali nei predetti anni e sia poiché il consumo degli stessi risultava essere
“oscillante”.
Concludeva adducendo la violazione della delibera n. 52 del che ha imposto ai Comuni “di far Pt_3 pagare solo ed esclusivamente quanto effettivamente consumato”.
Fatte tali premesse, l'appellante chiedeva dichiararsi, previa sospensione dell'atto di ingiunzione impugnato ed in riforma della sentenza appellata, l'inefficacia dell'atto di ingiunzione oggetto di impugnazione, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Incardinato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2019, si costituiva il che, precisando che il aveva impugnato tutti i canoni Controparte_1 Parte_1 idrici e non solo quello relativo all'anno 2006, in via preliminare, eccepiva di voler rifiutare il contraddittorio sulla domanda nuova avanzata da parte appellante ed afferente alla violazione della delibera 52 del CIPE, poiché non proposta in primo grado ed eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendoci alcuna indicazione della parte di sentenza di primo grado da appellare.
Nel merito, contestava l'appello in fatto e in diritto asserendo la legittimità della contabilizzazione dei consumi e, concludeva, per come sopra riportato.
Si costituiva, altresì, in data 1.03.2019, la che, con argomentazioni e conclusioni CP_2 analoghe a quelle argomentate e rassegnate dall'Ente appellato, chiedeva il rigetto del gravame.
Con decreto del 22.02.2019, la causa veniva delegata al GOT e rinviata d'ufficio, all'udienza del
26.03.2019.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.02.2021 al cui esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2021.
All'esito di alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni disposti d'ufficio per esigenze di ruolo,
a scioglimento dell'udienza del 20.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata dall'appellato Controparte_1 relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. che riguardando la stessa ammissibilità del gravame, si pone quale antecedente logico – giuridico rispetto a tutti i restanti motivi di appello.
In particolare, l'Ente eccepisce che parte appellante non avrebbe indicato le parti della sentenza che avrebbe voluto impugnare, né avrebbe proposto la corretta motivazione né, infine, le prove a sostegno della propria domanda.
L'eccezion non è fondata e, pertanto, non merita di trovare accoglimento.
Non appare superfluo rammentare che il legislatore del c.d. Decreto Sviluppo n. 83/2012 è intervenuto sulle norme che regolano il giudizio d'appello introducendo un filtro di ammissibilità finalizzato ad alleggerire il carico giudiziario delle Corti d'Appello.
L'innovazione presenta una doppia anima: il filtro riguarda l'appello in quanto procedimento e l'appello in quanto atto.
La prima fattispecie è presa in considerazione dall'art. 348-bis c.p.c. e consiste nella possibilità per il
Giudice di seconde cure di dichiarare, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
La seconda fattispecie è, invece, disciplinata dall'art. 342 c.p.c. in virtù del quale “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'art. 342 c.p.c. interviene in un momento antecedente, quello della “lettura” dell'atto d'appello da parte dell'organo giudicante, il quale deve potervi rintracciare i requisiti previsti nella norma stessa e sopra specificati.
La sanzione, in caso di mancanza della motivazione dell'appello, è quella, dell'inammissibilità.
Sul punto, i giudici di legittimità, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ.
Sez. n. 27199/2017), hanno precisato che la forma dell'appello deve contenere, “a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Ed ancora “se, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultano in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative motivazioni, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità” (cfr Cass. ord. N. 1935/2020)
Orbene, trasfondendo tali principi nel caso di specie e da un'attenta disamina dell'atto di gravame, questo giudicante in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, ritiene che l'appello presentato dal appellante sia idoneo a soddisfare i menzionati requisiti, poiché risulta in Parte_1
modo sufficientemente chiaro la parte della decisione oggetto di contestazione, la modifica richiesta alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e le ragioni su cui tale assunto è fondato.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la doglianza eccepita dall' Ente appellato non si presti a trovare accoglimento.
Nel merito e, in via assorbente su tutti gli altri motivi, questo Giudicante ritiene che l'appello sia fondato e che meriti, dunque, di trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Segnatamente, si ritiene errata la pronuncia con la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul appellato per aver, quest'ultimo, dimostrato la regolarità del CP_1 calcolo della somma addebitata al avvenuta sulla scorta dell'art. 38 del Regolamento CP_1
Comunale rapportandola a quella dei consumi relativi ai precedenti anni.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese a siffatta decisione deve rammentarsi che la presente fattispecie deve essere ricondotta nell'ambito di un ordinario rapporto privatistico e, segnatamente, del contratto di somministrazione (v. per la riconduzione della fornitura della rete idrica nel contratto di somministrazione, Cass. SS. UU. Ord. 27 novembre 2002, n. 16838) onde è a tale normativa che occorre fare riferimento.
Costituisce principio granitico nella giurisprudenza, condiviso appieno da questo giudicante, che “Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. III Civ. sentenza n. 23699/2016).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che il Giudice il Pace non abbia fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto, come detto nell'ambito dei contratti di somministrazione in cui il consumo è contabilizzato con sistema di rilevazione di un contatore, è il soggetto somministrante - in caso di contestazione da parte dell'utente - a dover dimostrare il regolare funzionamento dello strumento, laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare o che i consumi registrati dal contatore sono dovuti a cause indipendenti dalla sua volontà ed a lui non imputabili o che lo strumento di rilevazione non è funzionante.
Ebbene, nella controversia in esame, il fatto che il contatore non consentisse dal 2001 la lettura dei dati per malfunzionamento dello stesso può ritenersi ampiamente e pacificamente provato, trattandosi di circostanza non contestata né da né dal Comune somministrante che, infatti, Controparte_2 quantifica detti consumi sulla base del criterio di cui all'art. 38 del sopracitato regolamento.
Essendo, infatti, in contestazione il funzionamento dell'impianto di verifica e controlli dei consumi, non può certamente farsi ricadere sul , quale soggetto che fruisce del servizio di Parte_1 erogazione di acqua potabile, l'onere di fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e dei consumi contabilizzati.
Non può, dunque, non accordarsi rilievo dirimente il fatto che il pur a conoscenza del CP_1 mancato funzionamento del contatore adibito a rilevare i consumi del , non Parte_1
abbia mai provveduto – com'era suo onere – alla sua sostituzione, in modo tale da adempiere all'obbligo di procedere annualmente alla lettura effettiva e non stimata dei consumi di acqua.
Pertanto, dunque, alla luce dei principi suesposti, la pretesa creditoria del deve ritenersi CP_1 illegittima, dovendo il addebitare all'utente l'utilizzo effettivo di acqua potabile che non può CP_1
essere stabilito secondo criteri presuntivi del tutto sganciati dal consumo effettivo e reale.
Non avendo, infatti, l'Amministrazione Comunale dimostrato né l'impossibilità di procedere alla tempestiva sostituzione del contatore, nè di aver, quanto meno tentato, di rilevare i consumi effettivi e la correttezza dei calcoli per la misurazione effettiva degli stessi rispetto all'annualità di riferimento, in ossequio ai principi di oggettiva pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, gestione efficiente e trasparenza, l'appello deve essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per il giudizio di primo grado e secondo quelli aggiornati al D.M. 147/2022 per il presente giudizio di appello, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da
€ 1.101 ad € 5.200 e, in considerazione della bassa complessità della causa, i valori minimi per tutte le fasi di entrambi i giudizi, con esclusione di quella istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 261/2018 dell'8.02.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita o respinta, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, dichiara non dovuta dal
, nella persona dell'Amministratore p.t., la somma di € 2.280,37 di cui Parte_1 all'ingiunzione n. 00000318281 del 2016;
2) condanna il e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_2
p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 436,00 per
[...] compensi professionali inerenti al giudizio di primo grado ed in € 147,00 per spese ed € 811,00 per compensi professionali per il presente giudizio di appello, oltre al rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito