CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RG BI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2684 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 30 novembre 2020, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: l'assoluzione dal reato previsto dall'art. 633 cod. pen. sarebbe incompatibile con la condanna per il reato di danneggiamento degli alberi siti nel terreno oggetto della pronuncia assolutoria;
2.2. violazione di legge (art. 157 cod. pen.): il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza di appello, CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il primo. Nonostante il termine di prescrizione risulti interrotto per ottantaquattro giorni lo stesso risulta, comunque, decorso il 3 febbraio 2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata, risalente al 30 novembre 2020. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Le acquisite risultanze non consentono un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2022 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2684 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 30 novembre 2020, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: l'assoluzione dal reato previsto dall'art. 633 cod. pen. sarebbe incompatibile con la condanna per il reato di danneggiamento degli alberi siti nel terreno oggetto della pronuncia assolutoria;
2.2. violazione di legge (art. 157 cod. pen.): il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della sentenza di appello, CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il primo. Nonostante il termine di prescrizione risulti interrotto per ottantaquattro giorni lo stesso risulta, comunque, decorso il 3 febbraio 2020, prima della pronuncia della sentenza impugnata, risalente al 30 novembre 2020. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Le acquisite risultanze non consentono un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2022 L'estensore Il Presidente