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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9358 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 25.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 16012/2025 R.G. cont. vertente
TRA
e , quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Novella Cannas, giusta procura in atti, pres- Per_1 so il cui studio in Roma, viale Adriatico n.153 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'istituto in Roma via
Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.4.2025 i ricorrenti chiedevano il riconoscimento della sussistenza in capo al proprio figlio minore del requisito sanitario Persona_1 dell'indennità di frequenza di cui all'art.1 legge 289/1990 e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dalla visita di revisione, nonché la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Deducevano a sostegno della domanda: di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte della decisione negativa della Commissione Medica;
che il consulente tecnico nominato riteneva non sussistenti i presupposti per il riconosci- mento dell'indennità di frequenza ex art.1 legge 289/1990 e della condizione di disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1 legge 104/92; che le conclusioni del CTU in ordine al mancato riconoscimento della provvidenza richie- sta appaiono contraddittorie ed erronee, frutto di una inadeguata e minimalistica valutazio- ne medico-legale delle patologie che affliggono il periziato;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di dissenso, cui era seguita la propo- sizione del presente ricorso a norma dell'art.445 bis cpc.
Concludevano, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza in capo al figlio minore dei requisiti di cui all'art.1 legge 289/1990 ed all'art.3 com- ma 1 legge 104/92 e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei ed alla re- fusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l chiedeva la reiezione della domanda, ec- CP_1 cependo la mancanza di idonee e specifiche contestazioni delle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, genericamente censurato di er- roneità ed inadeguatezza nella valutazione diagnostica
Non ritenendosi necessario l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata, quindi, decisa come da di- spositivo.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'unica contestazione mossa alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, dr. , riguarda l'asserita inadeguata e minimalistica Persona_2 valutazione delle conseguenze invalidanti delle patologie certificate, con conseguente sot-
2 tovalutazione percentuale dello stato di invalidità derivante dal complessivo quadro pato- logico.
Invero, il CTU nominato nella fase preventiva ha dato conto delle patologie riscontrate in tale sede, riportando fedelmente le certificazioni prodotte e svolgendo la propria valutazio- ne del livello di invalidità conseguente secondo scienza e coscienza, sulla base dell'obiettività clinica rilevata.
Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico, le necessarie e puntuali conte- stazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004).
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art.152 bis disp att cpc
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede: rigetta la domanda.
Spese irripetibili.
Roma, 25.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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