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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 435/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 435 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...].99 47042 CESENATICO ITALIA, con C.F._1 il patrocinio dell'avv. MATTIELLO FLORA, elettivamente domiciliata in VIA RENATO
SERRA 18 CESENATICO presso lo studio del difensore
- ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
residente in [...].99 47042 CESENATICO ITALIA, con C.F._2
il patrocinio dell'avv. FALCO GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI
BANDIERA, 32 47039 AN UL RU presso lo studio del difensore pagina 1 di 9 - resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in data 12 marzo
2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale Parte_1
di: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con addebito al convenuto 2. Porre a carico del convenuto quale CP_1 CP_1 contributo per il mantenimento della ricorrente un assegno mensile di importo pari a € 600,00, ovvero il diverso importo che risulterà congruo nel corso del giudizio, con rivalutazione annua
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie;
3. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio “.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.03.2025, il resistente CP_1 ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di “- ▪ dichiarare la
[...] separazione personale di e , entrambi economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
▪ confermare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 6 Ottobre 2022, sancendo che il corrisponda a , in via anticipata entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di rilascio dell'immobile di Cesenatico, Via
Fenili n. 99, a titolo di contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. l'assegno mensile di €
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
▪ rigettare la domanda principale di controparte relativa al riconoscimento del diritto di proprietà di del 50% Parte_1
dell'immobile di esclusiva proprietà di destinato ad abitazione familiare e dei CP_1 terreni siti in Sala di Cesenatico, Via Fenili n. 99, identificati al catasto del Comune di
Cesenatico, al foglio 45 particelle n. 648 (A/3 - D/10) e n. 74, 264, 265, 266 e 380
(seminativo), poiché inammissibile oltre che infondata, in fatto e in diritto, e priva degli elementi che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.; ▪ rigettare la domanda subordinata di controparte relativa alla divisione in natura dell'immobile di esclusiva proprietà di sito in Sala di Cesenatico, Via Fenili n. 99, per rendere le due CP_1
porzioni dell'immobile fra loro indipendenti con spese a carico esclusivo di con CP_1
pagina 2 di 9 assegnazione del 50% dello stesso alla moglie, poiché inammissibile oltre che infondata, in fatto e in diritto, e priva degli elementi che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.; ▪ rigettare la domanda di controparte relativa all'attribuzione del 50% delle somme giacenti sul conto corrente n. C01/01/01/0003203 acceso presso RomagnaBanca di Sala di Cesenatico e di quelle investite in titoli connessi a detto conto, poiché del tutto inammissibile e infondata avendo la ricorrente già richiesto e ottenuto dalla in piena autonomia e senza alcun CP_2 ostacolo, il 50% del saldo di c/c; ▪ rigettare la domanda di addebito della separazione poiché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, del tutto generica e priva degli elementi che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c., non avendo indicato i Parte_1 doveri coniugali che avrebbe violato il marito e il nesso di causalità tra la trasgressione di tali doveri e la rottura del rapporto. (Cass. Civ. n. 1893/2014) ▪ fissare un termine a Parte_1
per il rilascio dell'immobile di proprietà di e per reperire una nuova
[...] CP_1
sistemazione abitativa, stabilendo una penale di € 50,00 (o quella che si riterrà equa) per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali (15%), Iva e C.p.a. da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 18/02/2022 Parte_1
chiedeva la pronunzia della separazione personale con addebito da
[...] CP_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno 2 dicembre 1967 in Cesenatico
[...]
(FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 116, parte
II, serie A, anno 1967, con opzione per il regime della separazione dei beni, erano nati i figli in data 10/07/1971, in data 16/01/1977 e il 23/04/1984 e che il Per_1 Per_2 Per_3
rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa di importanti incomprensioni. Quanto alle questioni economiche, rappresentava che entrambi si erano dedicati alla coltivazione di terreni, intestati unicamente al marito così come la casa familiare, e che tutti i proventi del lavoro erano sempre stati versati nel conto corrente comune. Aggiungeva che attualmente entrambi erano in pensione, specificando che lei riceveva euro 550,00 mensili a titolo di pensione, somma che viene versata in un conto corrente a lei unicamente intestato, mentre il marito riceveva euro pagina 3 di 9 680,00 mensili a titolo di pensione, somma che confluisce nel conto corrente cointestato.
Chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale con addebito, il diritto di proprietà nella misura del 50% della casa coniugale, l'assegnazione della casa coniugale nella misura del
50%, l'attribuzione nella misura del 50% delle somme presenti nel conto corrente cointestato nonché l'obbligo in capo al di corrisponderle euro 600,00 mensili a titolo di assegno di CP_1
mantenimento ex art.156 c.c. per avere contribuito alla formazione della ricchezza patrimoniale della famiglia nonché per essersi sempre occupata dei figli.
Con memoria depositata in data 28/04/2022 rappresentava di aderire alla CP_1
domanda di separazione avanzata dalla moglie, chiedendo tuttavia il rigetto delle ulteriori istanze dalla medesima avanzate poiché infondate;
quanto all'assegno di mantenimento ex art.156 c.c., rappresentava che lui e la moglie disponevano pressoché dei medesimi redditi, vieppiù che egli fa accreditare la propria pensione, pari ad euro 680,00 mensili, nel conto corrente cointestato con la moglie, a differenza di quest'ultima che fa accreditare la propria pensione su un proprio conto personale dal 2006.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 6 ottobre 2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto quanto segue: “1) autorizza i coniugi , nata a [...] al Rubicone (FC) il 28 luglio 1948, e Parte_1
nato a DO (FC) il [...], a [...] con l'obbligo del CP_1 mutuo rispetto;
2) dispone che il corrisponda alla in via anticipata entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2022, a titolo di contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
rileva sin d'ora l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente specificamente riportate in motivazione”.
Con comparsa depositata in data 27/01/2023 si costituiva in giudizio CP_1
rappresentando che in data 24/10/2022 la moglie aveva provveduto a spostare il 50% del saldo del conto corrente cointestato sul proprio conto corrente personale, per un importo pari ad euro
174.237,95. Per il resto chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza presidenziale, nonché il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, quindi la fissazione di un termine per la per rilasciare la casa Pt_1
coniugale.
pagina 4 di 9 Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; con successiva ordinanza del 26 luglio
2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalle parti, quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1. La domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento e delle dichiarazioni rese dai coniugi, dalle quali si evince la crisi del rapporto coniugale perdurante oramai da anni.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e le posizioni assunte reciprocamente dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale sia venuta meno e non possa essere ricostituita. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
2. Rispetto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, preliminarmente in punto di diritto occorre richiamare il condiviso ed oramai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre provare la condotta suppostamente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza con conseguente onere, per la parte che vi si opponga, di dimostrare l'inesistenza della predetta condotta o la preesistenza della crisi coniugale. In altri termini, occorre “accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (cfr. ex plurimis, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 20866 del
21/07/2021; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI, 28 novembre 2022 n°
34944, Cass. Civ. sez. I, 8 novembre 2022 n° 32837). E' inoltre onere della parte che richieda l'addebito “di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E, in particolare, grava sulla parte che richieda, per pagina 5 di 9 l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. civile sez. I, 22/09/2022, n.27771).
Orbene, nel caso di specie, si osserva che nella narrazione offerta dalla nei propri atti Pt_1 difensivi, ed in particolare nella memoria depositata in data 07/11/2022, si faccia riferimento, in via del tutto generica, ad “atteggiamenti prevaricatori del marito”, senza meglio riportare avvenimenti specifici trasgressivi dei doveri coniugali da parte del medesimo dai quali sarebbe scaturita l'impossibilità di proseguire il rapporto coniugale.
La genericità della richiesta di addebito con mancata allegazione da parte della ricorrente di fatti precisi in violazione dei doveri coniugali da parte del marito nonché, di conseguenza, di un nesso causale rispetto alla impossibilità di prosecuzione della convivenza, giustificano il rigetto della richiesta in esame.
3. Quanto alla domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. formulata da parte ricorrente, presupposti per il sorgere del relativo diritto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri ovvero di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez. I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721). Dal momento che conseguenza della separazione è la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, non già lo scioglimento del vincolo né la risoluzione del dovere di assistenza materiale, in linea di principio ben può essere riconosciuto il mantenimento ex art.
pagina 6 di 9 156 c.c. al coniuge che non sia in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Ebbene, osserva il Collegio che rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata l'ordinanza presidenziale, in data 6 ottobre 2022, devono considerarsi immutate le condizioni reddituali dei coniugi, entrambi in pensione, posto che la continua a percepire euro 550,00 mensili e Pt_1
parimenti il percepisce ancora euro 680,00 mensili. Quanto allo spostamento nella CP_1 misura del 50% del saldo del conto corrente cointestato sul proprio conto corrente personale effettuato dalla in data 24/10/2022, per un importo pari ad euro 174.237,95., rileva il Pt_1
Collegio che sebbene tale spostamento di denaro sia avvenuto in data successiva al deposito dell'ordinanza presidenziale (6 ottobre 2022), ciò non può considerarsi elemento nuovo e sopravvenuto in ragione del fatto che la risultava già proprietaria di tale somma di Pt_1 denaro stante la cointestazione del conto corrente con il marito. Non vi è pertanto ragione per procedere in questa sede alla revisione di quanto previsto dall'ordinanza presidenziale del 6 ottobre 2022 in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. a favore della ed a carico di per la somma di € 200,00 mensili, importo che risulta Pt_1 CP_1
equo in ragione del fatto che la ricorrente è priva di proprietà immobiliari e dovrà reperire una nuova sistemazione abitativa in locazione non avendo titolo per rimanere nella casa coniugale di esclusiva proprietà del marito e dalla quale quest'ultimo può pretendere di allontanarla in qualsiasi momento, diversamente da che potrà restare a vivere nella casa CP_1
coniugale e che possiede anche proprietà terriere potenzialmente idonee a produrre reddito.
Alla luce di quanto appena precisato circa la disponibilità della casa coniugale e in considerazione del fatto che l'assegno di mantenimento è finalizzato a garantire il medesimo tenore di vita, la domanda del resistente di stabilirne la decorrenza dal mese di rilascio di tale immobile da parte della non può trovare accoglimento. Pt_1
4. Le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente di riconoscimento in capo a lei del diritto di proprietà nella misura del 50% della casa coniugale, di assegnazione della casa coniugale nella misura del 50% nonché di attribuzione nella misura sempre del 50% delle somme presenti nel conto corrente cointestato, devono intendersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sicché sulle stesse non occorre pronunciarsi. Peraltro, come già evidenziato con l'ordinanza presidenziale, tali domande sono inammissibili in questa sede. A
pagina 7 di 9 tal fine, infatti, risulta condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi – soggetto al rito camerale e di competenza collegiale – è pacificamente esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione in genere e di condanna al pagamento di somme, soggette al rito ordinario, di competenza monocratica e non legate da vincolo di connessione rispetto alla domanda di separazione. Ciò perché l'art.
40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.
103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione con le domande di restituzione, assegnazione somme e di accertamento trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima” (così Tribunale di Perugia sez. I, 23 gennaio 2019 n° 109; si vedano altresì in senso conforme Tribunale di Salerno sez. I, 28 febbraio 2018 n° 596, e Cass.
Civ. sez. I, 8 settembre 2014 n° 18870).
5. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riproposta dal resistente in sede di comparsa conclusionale, di fissare un termine alla per il rilascio della casa coniugale Pt_1
di sua proprietà posto che ciò esula dalle competenze di questo Collegio che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, nulla può disporre rispetto alla casa coniugale.
6. Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali si osserva in questa sede che, pur avendo la ricorrente mutato in sede di precisazione delle conclusioni le proprie domande di merito, conformandole al contenuto dell'ordinanza presidenziale del 6 ottobre 2022 (a sua volta recepita in questa sede), neppure le richieste di parte resistente formulate fin dall'instaurazione del giudizio hanno trovato pieno accoglimento con la presente sentenza (con particolare riferimento alla fissazione di un termine per la ricorrente per il rilascio dell'immobile adito a casa coniugale), ragioni che giustificano pertanto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, tenuto conto altresì della necessità di una pronuncia dichiarativa
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato in data 18/02/2022, disattesa ogni diversa eccezione, CP_1
deduzione ed istanza anche istruttoria, a conferma di quanto già statuito con ordinanza presidenziale ex artt. 708 e 709 c.p.c. resa in data 6 ottobre, così dispone: pronunzia la separazione personale fra nata a [...] al Rubicone Parte_1
(FC) il 28/07/1948 e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 02/12/1967 in Cesenatico (FC); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cesenatico di procedere alla annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 1967, Atto
n.116, Seria A, Parte II); conferma l'obbligo in capo al Candoli di corrispondere alla in via anticipata entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2022, a titolo di contributo di mantenimento ex art.156 c.c. l'assegno mensile di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
rileva l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda avanzata dal resistente di fissazione di un termine per la ricorrente di rilascio dell'immobile adito a casa coniugale;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 435 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...].99 47042 CESENATICO ITALIA, con C.F._1 il patrocinio dell'avv. MATTIELLO FLORA, elettivamente domiciliata in VIA RENATO
SERRA 18 CESENATICO presso lo studio del difensore
- ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
residente in [...].99 47042 CESENATICO ITALIA, con C.F._2
il patrocinio dell'avv. FALCO GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI
BANDIERA, 32 47039 AN UL RU presso lo studio del difensore pagina 1 di 9 - resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in data 12 marzo
2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Tribunale Parte_1
di: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con addebito al convenuto 2. Porre a carico del convenuto quale CP_1 CP_1 contributo per il mantenimento della ricorrente un assegno mensile di importo pari a € 600,00, ovvero il diverso importo che risulterà congruo nel corso del giudizio, con rivalutazione annua
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie;
3. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio “.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.03.2025, il resistente CP_1 ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di “- ▪ dichiarare la
[...] separazione personale di e , entrambi economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
▪ confermare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 6 Ottobre 2022, sancendo che il corrisponda a , in via anticipata entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di rilascio dell'immobile di Cesenatico, Via
Fenili n. 99, a titolo di contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. l'assegno mensile di €
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
▪ rigettare la domanda principale di controparte relativa al riconoscimento del diritto di proprietà di del 50% Parte_1
dell'immobile di esclusiva proprietà di destinato ad abitazione familiare e dei CP_1 terreni siti in Sala di Cesenatico, Via Fenili n. 99, identificati al catasto del Comune di
Cesenatico, al foglio 45 particelle n. 648 (A/3 - D/10) e n. 74, 264, 265, 266 e 380
(seminativo), poiché inammissibile oltre che infondata, in fatto e in diritto, e priva degli elementi che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.; ▪ rigettare la domanda subordinata di controparte relativa alla divisione in natura dell'immobile di esclusiva proprietà di sito in Sala di Cesenatico, Via Fenili n. 99, per rendere le due CP_1
porzioni dell'immobile fra loro indipendenti con spese a carico esclusivo di con CP_1
pagina 2 di 9 assegnazione del 50% dello stesso alla moglie, poiché inammissibile oltre che infondata, in fatto e in diritto, e priva degli elementi che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.; ▪ rigettare la domanda di controparte relativa all'attribuzione del 50% delle somme giacenti sul conto corrente n. C01/01/01/0003203 acceso presso RomagnaBanca di Sala di Cesenatico e di quelle investite in titoli connessi a detto conto, poiché del tutto inammissibile e infondata avendo la ricorrente già richiesto e ottenuto dalla in piena autonomia e senza alcun CP_2 ostacolo, il 50% del saldo di c/c; ▪ rigettare la domanda di addebito della separazione poiché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, del tutto generica e priva degli elementi che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c., non avendo indicato i Parte_1 doveri coniugali che avrebbe violato il marito e il nesso di causalità tra la trasgressione di tali doveri e la rottura del rapporto. (Cass. Civ. n. 1893/2014) ▪ fissare un termine a Parte_1
per il rilascio dell'immobile di proprietà di e per reperire una nuova
[...] CP_1
sistemazione abitativa, stabilendo una penale di € 50,00 (o quella che si riterrà equa) per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali (15%), Iva e C.p.a. da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 18/02/2022 Parte_1
chiedeva la pronunzia della separazione personale con addebito da
[...] CP_1
premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno 2 dicembre 1967 in Cesenatico
[...]
(FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 116, parte
II, serie A, anno 1967, con opzione per il regime della separazione dei beni, erano nati i figli in data 10/07/1971, in data 16/01/1977 e il 23/04/1984 e che il Per_1 Per_2 Per_3
rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa di importanti incomprensioni. Quanto alle questioni economiche, rappresentava che entrambi si erano dedicati alla coltivazione di terreni, intestati unicamente al marito così come la casa familiare, e che tutti i proventi del lavoro erano sempre stati versati nel conto corrente comune. Aggiungeva che attualmente entrambi erano in pensione, specificando che lei riceveva euro 550,00 mensili a titolo di pensione, somma che viene versata in un conto corrente a lei unicamente intestato, mentre il marito riceveva euro pagina 3 di 9 680,00 mensili a titolo di pensione, somma che confluisce nel conto corrente cointestato.
Chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale con addebito, il diritto di proprietà nella misura del 50% della casa coniugale, l'assegnazione della casa coniugale nella misura del
50%, l'attribuzione nella misura del 50% delle somme presenti nel conto corrente cointestato nonché l'obbligo in capo al di corrisponderle euro 600,00 mensili a titolo di assegno di CP_1
mantenimento ex art.156 c.c. per avere contribuito alla formazione della ricchezza patrimoniale della famiglia nonché per essersi sempre occupata dei figli.
Con memoria depositata in data 28/04/2022 rappresentava di aderire alla CP_1
domanda di separazione avanzata dalla moglie, chiedendo tuttavia il rigetto delle ulteriori istanze dalla medesima avanzate poiché infondate;
quanto all'assegno di mantenimento ex art.156 c.c., rappresentava che lui e la moglie disponevano pressoché dei medesimi redditi, vieppiù che egli fa accreditare la propria pensione, pari ad euro 680,00 mensili, nel conto corrente cointestato con la moglie, a differenza di quest'ultima che fa accreditare la propria pensione su un proprio conto personale dal 2006.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 6 ottobre 2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto quanto segue: “1) autorizza i coniugi , nata a [...] al Rubicone (FC) il 28 luglio 1948, e Parte_1
nato a DO (FC) il [...], a [...] con l'obbligo del CP_1 mutuo rispetto;
2) dispone che il corrisponda alla in via anticipata entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2022, a titolo di contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
rileva sin d'ora l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente specificamente riportate in motivazione”.
Con comparsa depositata in data 27/01/2023 si costituiva in giudizio CP_1
rappresentando che in data 24/10/2022 la moglie aveva provveduto a spostare il 50% del saldo del conto corrente cointestato sul proprio conto corrente personale, per un importo pari ad euro
174.237,95. Per il resto chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza presidenziale, nonché il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, quindi la fissazione di un termine per la per rilasciare la casa Pt_1
coniugale.
pagina 4 di 9 Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; con successiva ordinanza del 26 luglio
2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalle parti, quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1. La domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento e delle dichiarazioni rese dai coniugi, dalle quali si evince la crisi del rapporto coniugale perdurante oramai da anni.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e le posizioni assunte reciprocamente dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale sia venuta meno e non possa essere ricostituita. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
2. Rispetto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, preliminarmente in punto di diritto occorre richiamare il condiviso ed oramai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre provare la condotta suppostamente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza con conseguente onere, per la parte che vi si opponga, di dimostrare l'inesistenza della predetta condotta o la preesistenza della crisi coniugale. In altri termini, occorre “accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (cfr. ex plurimis, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 20866 del
21/07/2021; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI, 28 novembre 2022 n°
34944, Cass. Civ. sez. I, 8 novembre 2022 n° 32837). E' inoltre onere della parte che richieda l'addebito “di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E, in particolare, grava sulla parte che richieda, per pagina 5 di 9 l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Cass. civile sez. I, 22/09/2022, n.27771).
Orbene, nel caso di specie, si osserva che nella narrazione offerta dalla nei propri atti Pt_1 difensivi, ed in particolare nella memoria depositata in data 07/11/2022, si faccia riferimento, in via del tutto generica, ad “atteggiamenti prevaricatori del marito”, senza meglio riportare avvenimenti specifici trasgressivi dei doveri coniugali da parte del medesimo dai quali sarebbe scaturita l'impossibilità di proseguire il rapporto coniugale.
La genericità della richiesta di addebito con mancata allegazione da parte della ricorrente di fatti precisi in violazione dei doveri coniugali da parte del marito nonché, di conseguenza, di un nesso causale rispetto alla impossibilità di prosecuzione della convivenza, giustificano il rigetto della richiesta in esame.
3. Quanto alla domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. formulata da parte ricorrente, presupposti per il sorgere del relativo diritto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri ovvero di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez. I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721). Dal momento che conseguenza della separazione è la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, non già lo scioglimento del vincolo né la risoluzione del dovere di assistenza materiale, in linea di principio ben può essere riconosciuto il mantenimento ex art.
pagina 6 di 9 156 c.c. al coniuge che non sia in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Ebbene, osserva il Collegio che rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata l'ordinanza presidenziale, in data 6 ottobre 2022, devono considerarsi immutate le condizioni reddituali dei coniugi, entrambi in pensione, posto che la continua a percepire euro 550,00 mensili e Pt_1
parimenti il percepisce ancora euro 680,00 mensili. Quanto allo spostamento nella CP_1 misura del 50% del saldo del conto corrente cointestato sul proprio conto corrente personale effettuato dalla in data 24/10/2022, per un importo pari ad euro 174.237,95., rileva il Pt_1
Collegio che sebbene tale spostamento di denaro sia avvenuto in data successiva al deposito dell'ordinanza presidenziale (6 ottobre 2022), ciò non può considerarsi elemento nuovo e sopravvenuto in ragione del fatto che la risultava già proprietaria di tale somma di Pt_1 denaro stante la cointestazione del conto corrente con il marito. Non vi è pertanto ragione per procedere in questa sede alla revisione di quanto previsto dall'ordinanza presidenziale del 6 ottobre 2022 in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. a favore della ed a carico di per la somma di € 200,00 mensili, importo che risulta Pt_1 CP_1
equo in ragione del fatto che la ricorrente è priva di proprietà immobiliari e dovrà reperire una nuova sistemazione abitativa in locazione non avendo titolo per rimanere nella casa coniugale di esclusiva proprietà del marito e dalla quale quest'ultimo può pretendere di allontanarla in qualsiasi momento, diversamente da che potrà restare a vivere nella casa CP_1
coniugale e che possiede anche proprietà terriere potenzialmente idonee a produrre reddito.
Alla luce di quanto appena precisato circa la disponibilità della casa coniugale e in considerazione del fatto che l'assegno di mantenimento è finalizzato a garantire il medesimo tenore di vita, la domanda del resistente di stabilirne la decorrenza dal mese di rilascio di tale immobile da parte della non può trovare accoglimento. Pt_1
4. Le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente di riconoscimento in capo a lei del diritto di proprietà nella misura del 50% della casa coniugale, di assegnazione della casa coniugale nella misura del 50% nonché di attribuzione nella misura sempre del 50% delle somme presenti nel conto corrente cointestato, devono intendersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sicché sulle stesse non occorre pronunciarsi. Peraltro, come già evidenziato con l'ordinanza presidenziale, tali domande sono inammissibili in questa sede. A
pagina 7 di 9 tal fine, infatti, risulta condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi – soggetto al rito camerale e di competenza collegiale – è pacificamente esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione in genere e di condanna al pagamento di somme, soggette al rito ordinario, di competenza monocratica e non legate da vincolo di connessione rispetto alla domanda di separazione. Ciò perché l'art.
40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.
103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione con le domande di restituzione, assegnazione somme e di accertamento trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima” (così Tribunale di Perugia sez. I, 23 gennaio 2019 n° 109; si vedano altresì in senso conforme Tribunale di Salerno sez. I, 28 febbraio 2018 n° 596, e Cass.
Civ. sez. I, 8 settembre 2014 n° 18870).
5. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riproposta dal resistente in sede di comparsa conclusionale, di fissare un termine alla per il rilascio della casa coniugale Pt_1
di sua proprietà posto che ciò esula dalle competenze di questo Collegio che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, nulla può disporre rispetto alla casa coniugale.
6. Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali si osserva in questa sede che, pur avendo la ricorrente mutato in sede di precisazione delle conclusioni le proprie domande di merito, conformandole al contenuto dell'ordinanza presidenziale del 6 ottobre 2022 (a sua volta recepita in questa sede), neppure le richieste di parte resistente formulate fin dall'instaurazione del giudizio hanno trovato pieno accoglimento con la presente sentenza (con particolare riferimento alla fissazione di un termine per la ricorrente per il rilascio dell'immobile adito a casa coniugale), ragioni che giustificano pertanto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, tenuto conto altresì della necessità di una pronuncia dichiarativa
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato in data 18/02/2022, disattesa ogni diversa eccezione, CP_1
deduzione ed istanza anche istruttoria, a conferma di quanto già statuito con ordinanza presidenziale ex artt. 708 e 709 c.p.c. resa in data 6 ottobre, così dispone: pronunzia la separazione personale fra nata a [...] al Rubicone Parte_1
(FC) il 28/07/1948 e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 02/12/1967 in Cesenatico (FC); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cesenatico di procedere alla annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 1967, Atto
n.116, Seria A, Parte II); conferma l'obbligo in capo al Candoli di corrispondere alla in via anticipata entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2022, a titolo di contributo di mantenimento ex art.156 c.c. l'assegno mensile di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
rileva l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda avanzata dal resistente di fissazione di un termine per la ricorrente di rilascio dell'immobile adito a casa coniugale;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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