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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 3 settembre 2021 – R.G.
1666/2021,
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(FC) il giorno 3 dicembre 1959 ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Andrea Taddeo ( CodiceFiscale_2
– pec u), con Studio in Forlì Ema_1 Email_2
(FC), C.so Mazzini, 14, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore. appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il giorno 1 CP_1 CodiceFiscale_3 settembre 1966, ed ivi residente in [...], con il patrocinio degli Avv.ti Gianluca Fortibuoni (c.f. – P. E. CodiceFiscale_4 [...]
. ) e RI IG CP_2 Email_3
(c.f. – P. E. C. CodiceFiscale_5
), elettivamente Email_4 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Romano, in Bologna, Via
Caduti di Cefalonia, 2. convenuto Oggetto: impugnazione della sentenza n. 144/2021, pubblicata in data 5 febbraio 2021, Tribunale di Forlì.
Conclusioni parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì N°
583/2015 del 18/03 – 17/04//2015 ed inoltre previa la dichiarata nullità della sentenza del Tribunale Monocratico di Forlì N° 144/2021 del 03 -
05/02/2021 ovvero in parziale riforma della stessa PREVIA
AMMISSIONE ED ESPLETAMENTO della prova per testi dedotta e capitolata in primo grado da parte convenuta con memoria istruttoria ex art 183, 6°co. n.2 CPC depositata in data 14/11/2011, modificando pertanto l'ordinanza del G.I. del 07-08/03/2012, DICHIARARE che la successione di deceduta in Cesena il 23/01/2008 è Persona_1 avvenuta in virtù del testamento pubblico Notaio del 03/04/1985, Per_2 con il quale la figlia convenuta in 1°grado, è stata Parte_1 nominata erede universale della de cuius, spettando comunque all'altra figlia legittimaria attrice in 1°grado, la relativa quota di CP_1 riserva in riduzione della disponibile ex art. 554 C.C.; DICHIARARE che l'ATTIVO ereditario da dividere è oggi composto dai soli beni mobili qui elencati:
- giacenza sul C/C N° 00053/000030582456 Credit Agricole (già
CARISP di Cesena N° 0010031259) alla data 31/12/2020 € 25.606,36- credito verso (dedotti gli acconti effettivamente versati) Parte_1 oltre interessi dal 13/07/2005 fino all'apertura della successione €
47.676,39 - credito verso (a seguito di sentenza Corte CP_3
d'Appello di Bologna N° 409/2012), oltre interessi dal 13/07/2005 €
17.430,57 e che il PASSIVO ereditario è oggi così composto: - debito di verso € 30.826,66 - spese di successione Controparte_4 CP_1 legittima sostenute da € 2.003,39 - spese di registrazione CP_1 testamento pubblico sostenute da € 469,81 - spese atto di Parte_1 conferma accettazione di Eredità con beneficio di inventario + pag. 2/11 successione modificativa (parcella Notaio sostenute da Per_2 Parte_1
€ 2.900,00 - spese funerarie sostenute da € 8.063,00 -
[...] Parte_1 quota 50% di competenza di per la remunerazione di CP_4 professionisti nella causa R.G. N° 505/2000 (Avv. Pagliarani, Geom.
Capozzoli e CTU Geom. , nella causa R.G. n° 1524/1005 (Studio Per_3
Avv. Gasperoni e CTP Geom. , nonché Geom. CP_5 Per_4
e Geologo Dr. spese anticipate da € CP_6 Per_5 Parte_2
24.302,28 - remunerazione badanti e CP_7 CP_8 CP_9
spese anticipate da € 17.310,25 - per rate del
[...] Parte_1 finanziamento agrario della anticipate da € CP_4 Parte_2
19.205,96 oltre interessi e/o rivalutazione se e con le modalità che la
Corte d'Appello riterrà di giustizia;
IN SUBORDINE, quantificare il diverso, maggiore o minore ammontare dei crediti da attribuirsi a , convenuta in 1°grado, verso Parte_1
l'eredità e/o verso attrice in 1°grado, compresi quelli per le CP_1 spese relative alla pubblicazione del menzionato testamento e alla pratica della indispensabile dichiarazione di successione;
NEL MERITO
DELLA DIVISIONE, preso atto che la divisione dell'unico cespite immobiliare è già avvenuta e considerati i soli beni mobili caduti in successione, ricostruito l'attivo e il passivo ereditario nonché i debiti e crediti imputabili ex artt. 724 e 752 CC, tenuto conto dell'intervenuta accettazione dell'eredità da parte di con beneficio Parte_1
d'inventario, attribuire a ciascuno dei condividenti quanto di spettanza .
In ogni caso oltre interessi e/o rivalutazione se e con le modalità che la
Corte d'Appello riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali di avvocato, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata: per i fatti ed i motivi esposti, in parziale riforma della sentenza n.
583/2015 emessa in data 18.03.2015, pubblicata il 17.04.2015, e della pag. 3/11 sentenza n. 144/2021 emessa in data 03.02.2021, pubblicata il
05.02.2021, entrambe rese inter partes dal Tribunale di Forlì all'esito del giudizio rubricato al n. 3879/2010 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili A - IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE 1) in via principale accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita del 24/5/2000 avente ad oggetto l'appezzamento di terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale in
Comune di Roncofreddo, località Belvedere, distinto al N.C.T. di detto
Comune, alla Partita 2399, al foglio 35, mappali 84, 85, 86, 197 198 e, per l'effetto, dichiarare nullo o inefficace l'atto suddetto e la nullità della donazione con esso dissimulata, ovvero in via subordinata accertare e dichiarare che il predetto atto di compravendita costituiva donazione indiretta o dissimulata in quanto negozio misto con donazione per la differenza di £ 65.000.000= pari ad € 33.569,70= fra il valore del compendio immobiliare che ne è oggetto (£ 80.000.000 = € 41.316,55) ed il prezzo in esso indicato (£ 15.000.000 = € 7.746,85); 2) ridurre la donazione suindicata fino al soddisfacimento della quota di riserva di essa legittimaria, comprendendo nella massa il compendio immobiliare o in subordine la differenza sopra descritta, mediante collazione degli stessi da parte della coerede;
3) accertare quale fosse il Parte_1 patrimonio della signora al momento della morte, Controparte_4 comprensivo di beni mobili ed immobili, crediti (anche nei confronti di ) e quant'altro, e dei beni di cui la stessa Parte_1 aveva disposto in vita col contratto di compravendita del 24.05.2000 sopra indicato, così come previsto dall'art.556 c.c., in via principale comprendendovi il compendio immobiliare o in subordine disponendo la riduzione della relativa donazione, ai sensi degli artt.553 e seguenti c.c.;
4) accertare che la quota di legittima spettante all'attrice è pari ad 1/3 del patrimonio così come sopra determinato;
5) disporre la divisione ereditaria di tutti i cespiti con attribuzione alle partecipanti della quota ad ognuna spettante del patrimonio come sopra determinato;
6) porre le pag. 4/11 spese tutte della divisione a carico delle condividenti e, in caso di opposizione, con condanna di alla rifusione di spese, Parte_1 diritti, onorari e spese generali, oltre C.P.A. ed IVA come per legge. B -
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO alla riforma della sentenza n. 583/2015 del Tribunale di Forlì, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Forlì, o annullare e riformare tale sentenza per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
C - RIGETTARE L'APPELLO proposto da con atto di Parte_1 citazione datato 03.09.2021, nei limiti e per i motivi spiegati nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. Con vittoria delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
I grado.
1.- Con atto di citazione del 21 dicembre 2010, conveniva CP_1 in giudizio chiedendo, nel merito di dichiarare aperta Parte_1 la successione di devoluta esclusivamente a Persona_6
e quali uniche eredi;
in via principale CP_1 Parte_1 di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24 maggio 2000; chiedeva inoltre, in via subordinata, di dichiarare che l'atto pubblico di cui sopra costituisse una donazione indiretta o dissimulata quale negozio misto con donazione;
e conseguentemente di ridurre la donazione, accertare la consistenza del patrimonio della de cuius al momento della morte, quantificare la quota spettante alla stessa e disporre la divisione ereditaria del patrimonio della de cuius. Concludeva chiedendo di porre tutte le spese a carico dei condividenti e, per il caso di opposizione, condannare Parte_1 alla rifusione delle spese. Formulava istanze istruttorie.
In data 21 giugno 2011 si costituiva contestando Parte_1 quanto allegato dall'attrice ed eccependo la prescrizione della domanda di simulazione;
si opponeva alla ricostruzione avversaria di negozio misto con donazione dell'atto pubblico del 24 maggio 2000; aderiva alla pag. 5/11 domanda di divisione ereditaria, ed in via riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese sostenute a seguito della morte della de cuius, anche nel suo interesse. Con vittoria di spese.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., ammesse le istanze istruttorie ritenute rilevanti ed espletata la relativa attività istruttoria, con sentenza parziale del 18 marzo 2015 accertava e dichiarava la qualità di erede legittimaria di;
accertava e CP_1 dichiarava titolare dei 2/3 della massa ereditaria in Parte_1 virtù del testamento olografo del 19 maggio 2011. Provvedeva all'individuazione dei beni compresi nella massa ereditaria, nonché dei debiti;
dichiarava infine lo scioglimento della comunione ereditaria rimettendo la causa sul ruolo per procedere con le operazioni di divisione.
Espletata la CTU, il Tribunale, definitivamente pronunciando disponeva la divisione dell'asse ereditario e provvedeva all'assegnazione dei beni;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite e poneva definitivamente a carico delle parti le spese di CTU rispettivamente per
2/3 a carico di ed 1/3 a carico di . Parte_1 CP_1
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 3 settembre 2021, ha proposto appello ritenendo ingiusta ed errata la ricostruzione e Parte_1 conseguente quantificazione dell'attivo e del passivo dell'asse ereditario come riportata nella sentenza del Tribunale;
ha eccepito inoltre la nullità della sentenza 144/2021 del Tribunale di Forlì perché resa dal Giudice monocratico.
In data 22 dicembre 2021 si è costituita contestando la CP_1 ricostruzione dell'appellante e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza in punto a rigetto della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24 maggio 2000.
Con sentenza non definitiva del 20 aprile 2024 la Corte, corretti gli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado, dichiarato pag. 6/11 inammissibile l'appello incidentale, ha disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione dell'appello in ordine alla divisione dei beni e dei valori residui.
In particolare, con la sentenza parziale è stato preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello incidentale per intervenuta acquiescenza risultando in atti che il terreno sito in Roncofreddo è stato assegnato, per concorde volontà delle parti, a in piena Parte_1 proprietà, con ordinanza 27/08/2019, poi corretta negli importi errati con ordinanza 09/10/2019 ed infine ribadita con ordinanza 10/10/2020. La questione relativa all'assegnazione del bene indicato risulta dunque risolta, non potendosi, in questa sede neppure riesaminare la vicenda sotto il profilo del negozio misto con donazione.
Espletata la CTU volta all'individuazione dell'esatto saldo del conto corrente comprensivo dei titoli di stato collegati (deposito titoli n.
7004065/6), dei crediti e dei debiti attribuibili, in base a dati contabili certi, alle parti, anche al fine di redigere un progetto divisionale, la
Corte, all'udienza 17.6.2025, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
3.- All'esito del giudizio, fermo quanto statuito nella sentenza parziale
1168/2024, nella presente fase si provvede esclusivamente alla divisione del residuo compendio ereditario come quantificato in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Si richiamano preliminarmente le conclusioni della Consulenza: “Il progetto divisionale predisposto dalla scrivente prevede, pertanto,
l'attribuzione dell'attivo ereditario costituito dalle somme liquide giacenti sul conto corrente e dal credito verso all'erede CP_3
unitamente al versamento di € 22.273,52 che dovrà essere CP_1 effettuato da a titolo di pagamento del credito vantato Parte_1 dalla de cuius nei suoi confronti. Si precisa che il conteggio è stato effettuato alla data del 31 ottobre 2024, ma gli interessi sui crediti vantanti da in relazione alla sentenza n. 739/2005, CP_1
pag. 7/11 matureranno sino al saldo. Tali interessi dovranno essere pagati dall'erede sino alla concorrenza del netto ereditario a lei Parte_1 attribuito pari ad € 7.632,29.”.
Lette le sopra richiamate conclusioni deve darsi atto che entrambe le parti hanno formulato osservazioni al progetto divisionale proposto dalla
Consulente, poi riformulate in sede di atti conclusivi.
In particolare, l'appellante rileva che, quanto al conto Parte_1 corrente deve tenersi conto della progressiva diminuzione del saldo a causa delle spese di gestione del conto;
contesta poi il riconoscimento dei crediti attribuibili alla de cuius ritenendo ingiustificata l'esclusione di alcune voci di spesa.
In particolare, quanto ai crediti attribuibili alla de cuius rileva che il credito di 47.676,39 euro dovuti da Parte_2 Controparte_4 deve ritenersi estinto per confusione/compensazione; quanto al credito di
13.430,57 ritiene il calcolo errato in quanto la CTU avrebbe considerato acconti in realtà non versati;
quanto alle spese relative alla successione
(469,81 + 2.900,00) ritiene che debbano essere poste a carico dell'eredità; da ultimo, quanto alle spese riepilogate nella tabella (pagine
20-25) rigo dal 4 al 14, 15, 20, 21 e 27 che vadano ammesse, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTU.
Lette le sopra riportate osservazioni, che peraltro corrispondono a quelle già formulate in sede di contraddittorio nell'espletamento della consulenza tecnica, poi compiutamente considerate dalla Consulente, nessun elemento di prova o contabile viene allegato dalla parte che risulti idoneo in questa sede a confutare le conclusioni cui è pervenuta la
CTU. Deve infatti darsi atto che la Consulente dichiara di aver operato le compensazioni delle reciproche posizioni debito/credito ereditate dalle singole eredi.
Quanto al credito di 13.430,57 euro, confermando l'importo come indicato, la CTU richiama la sentenza della Corte d'appello di Bologna
409/2012 ove risulta testualmente “[…] condannare Controparte_4
pag. 8/11 a restituire a la somma di euro 4.000,00 già ricevuta a titolo CP_3 di conguaglio […].”; precisa poi, nella tabella contenuta nelle pagine da
20 a 25 dell'elaborato peritale, che le voci inserite al rigo da 4 a 14, 15,
20, 21 e 27 non sono state considerate attribuibili alla de cuius sia per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento sia per mancanza di elementi idonei a ritenere che la spesa fosse attribuibile alla de cuius.
Quanto alle spese che l'appellante considera relative alla successione
(469,81 + 2.900,00) la CTU ritiene che si tratti, al contrario, di spese sostenute nell'esclusivo interesse degli eredi/legittimari, perciò da escludere dai crediti dell'eredità.
In mancanza di elementi idonei e ultronei rispetto a quanto compiutamente esaminato dalla CTU, ritiene questa Corte di confermare quanto dalla consulenza stessa rilevato a contestazione delle osservazioni della parte appellante.
Venendo a quanto rilevato dall'appellata questa pur CP_1 condividendo le conclusioni della Consulente rispetto ai crediti del compendio ereditario, contesta l'inclusione di alcuni debiti (rate del finanziamento agrario e spese funerarie). Rileva inoltre che, all'esito del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, non avrebbe effettuato il versamento della Parte_1 quota relativa al valore dell'immobile alla stessa attribuito (€ 2.000,00).
Circostanza che non risulta contestata in atti dall'appellante.
Devono nuovamente considerarsi valide le conclusioni cui è pervenuta la
CTU in particolare laddove, rispetto ai debiti indicati dall'appellata rileva che l'inclusione risulta giustificata dall'attribuibilità dei pagamenti alla de cuius, anche laddove risultano effettuati dal conto corrente intestato a alla luce della dichiarazione di Controparte_10 disponibilità dello stesso conto da parte di . Da ultimo, Parte_1 quanto alle spese funerarie, precisa che le fatture risultano tutte intestate a e che i relativi pagamenti risultano tutti effettuati dalla Parte_1 stessa. pag. 9/11 Tanto premesso, la Corte ritiene di fare proprio l'elaborato peritale nonché di condividere le risposte alle osservazioni delle parti in questa sede riproposte.
In conclusione, si dà atto, inoltre, che non vi è contestazione in merito alle quote di spettanza delle due eredi.
Si deve dunque procedere all'assegnazione del compendio ereditario come da dispositivo, con la precisazione che, quanto al conto corrente dovrà considerarsi l'attivo residuo al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
4.- La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado determina l'obbligo del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
Considerata la natura dell'appello formulato da che, Parte_1 all'esito del giudizio risulta soccombente nel merito;
considerata inoltre la natura della difesa di , che all'esito del giudizio risulta CP_1 parzialmente soccombente in merito all'appello incidentale ma assegnataria di parte del compendio ereditario, deve applicarsi il criterio della soccombenza e dunque va condannata al pagamento Parte_1 delle spese di lite a favore di nella misura determinata nel CP_1 dispositivo, compensando il residuo tra le parti.
4.1- Quanto alle spese di consulenza tecnica, già liquidate nel corso del giudizio, in ragione dell'opportunità della CTU ai fini del decidere, ritiene la Corte di liquidare le spese pro quota (sia nel primo che nel secondo grado) come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Forlì;
-nel merito, assegna ad la quota di 1/3 dell'eredità di CP_1 costituita dall'attivo ereditario composto Controparte_4 delle somme liquide giacenti sul conto corrente al momento del pag. 10/11 passaggio in giudicato della sentenza e dal credito verso CP_3 unitamente al versamento di € 22.273,52 a carico di a Parte_1 titolo di pagamento del credito vantato dalla de cuius nei suoi confronti, oltre interessi sino al saldo quanto ai crediti vantati da in CP_1 ragione della sentenza 738/2005 a carico di sino alla Parte_1 concorrenza del netto ereditario a lei attribuito pari ad € 7.632,29; condanna al versamento del conguaglio, a favore di Parte_1
, all'esito dell'assegnazione in piena proprietà del bene CP_1 immobile incluso nell'asse ereditario, dell'importo di € 2.000,00; condanna a rifondere ad le spese di lite Parte_1 CP_1 di entrambi i gradi di giudizio nella misura dei 2/3 che liquida in complessivi euro 16.962,00 oltre euro 1.000,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge;
-compensa per il residuo 1/3 le spese di lite;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, da suddividersi nei rapporti interni in proporzione alle rispettive quote di
1/3 a carico di e 2/3 a carico di . CP_1 Parte_1
Bologna, lì 5 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 3 settembre 2021 – R.G.
1666/2021,
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(FC) il giorno 3 dicembre 1959 ed ivi residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Andrea Taddeo ( CodiceFiscale_2
– pec u), con Studio in Forlì Ema_1 Email_2
(FC), C.so Mazzini, 14, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore. appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il giorno 1 CP_1 CodiceFiscale_3 settembre 1966, ed ivi residente in [...], con il patrocinio degli Avv.ti Gianluca Fortibuoni (c.f. – P. E. CodiceFiscale_4 [...]
. ) e RI IG CP_2 Email_3
(c.f. – P. E. C. CodiceFiscale_5
), elettivamente Email_4 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Romano, in Bologna, Via
Caduti di Cefalonia, 2. convenuto Oggetto: impugnazione della sentenza n. 144/2021, pubblicata in data 5 febbraio 2021, Tribunale di Forlì.
Conclusioni parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì N°
583/2015 del 18/03 – 17/04//2015 ed inoltre previa la dichiarata nullità della sentenza del Tribunale Monocratico di Forlì N° 144/2021 del 03 -
05/02/2021 ovvero in parziale riforma della stessa PREVIA
AMMISSIONE ED ESPLETAMENTO della prova per testi dedotta e capitolata in primo grado da parte convenuta con memoria istruttoria ex art 183, 6°co. n.2 CPC depositata in data 14/11/2011, modificando pertanto l'ordinanza del G.I. del 07-08/03/2012, DICHIARARE che la successione di deceduta in Cesena il 23/01/2008 è Persona_1 avvenuta in virtù del testamento pubblico Notaio del 03/04/1985, Per_2 con il quale la figlia convenuta in 1°grado, è stata Parte_1 nominata erede universale della de cuius, spettando comunque all'altra figlia legittimaria attrice in 1°grado, la relativa quota di CP_1 riserva in riduzione della disponibile ex art. 554 C.C.; DICHIARARE che l'ATTIVO ereditario da dividere è oggi composto dai soli beni mobili qui elencati:
- giacenza sul C/C N° 00053/000030582456 Credit Agricole (già
CARISP di Cesena N° 0010031259) alla data 31/12/2020 € 25.606,36- credito verso (dedotti gli acconti effettivamente versati) Parte_1 oltre interessi dal 13/07/2005 fino all'apertura della successione €
47.676,39 - credito verso (a seguito di sentenza Corte CP_3
d'Appello di Bologna N° 409/2012), oltre interessi dal 13/07/2005 €
17.430,57 e che il PASSIVO ereditario è oggi così composto: - debito di verso € 30.826,66 - spese di successione Controparte_4 CP_1 legittima sostenute da € 2.003,39 - spese di registrazione CP_1 testamento pubblico sostenute da € 469,81 - spese atto di Parte_1 conferma accettazione di Eredità con beneficio di inventario + pag. 2/11 successione modificativa (parcella Notaio sostenute da Per_2 Parte_1
€ 2.900,00 - spese funerarie sostenute da € 8.063,00 -
[...] Parte_1 quota 50% di competenza di per la remunerazione di CP_4 professionisti nella causa R.G. N° 505/2000 (Avv. Pagliarani, Geom.
Capozzoli e CTU Geom. , nella causa R.G. n° 1524/1005 (Studio Per_3
Avv. Gasperoni e CTP Geom. , nonché Geom. CP_5 Per_4
e Geologo Dr. spese anticipate da € CP_6 Per_5 Parte_2
24.302,28 - remunerazione badanti e CP_7 CP_8 CP_9
spese anticipate da € 17.310,25 - per rate del
[...] Parte_1 finanziamento agrario della anticipate da € CP_4 Parte_2
19.205,96 oltre interessi e/o rivalutazione se e con le modalità che la
Corte d'Appello riterrà di giustizia;
IN SUBORDINE, quantificare il diverso, maggiore o minore ammontare dei crediti da attribuirsi a , convenuta in 1°grado, verso Parte_1
l'eredità e/o verso attrice in 1°grado, compresi quelli per le CP_1 spese relative alla pubblicazione del menzionato testamento e alla pratica della indispensabile dichiarazione di successione;
NEL MERITO
DELLA DIVISIONE, preso atto che la divisione dell'unico cespite immobiliare è già avvenuta e considerati i soli beni mobili caduti in successione, ricostruito l'attivo e il passivo ereditario nonché i debiti e crediti imputabili ex artt. 724 e 752 CC, tenuto conto dell'intervenuta accettazione dell'eredità da parte di con beneficio Parte_1
d'inventario, attribuire a ciascuno dei condividenti quanto di spettanza .
In ogni caso oltre interessi e/o rivalutazione se e con le modalità che la
Corte d'Appello riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali di avvocato, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata: per i fatti ed i motivi esposti, in parziale riforma della sentenza n.
583/2015 emessa in data 18.03.2015, pubblicata il 17.04.2015, e della pag. 3/11 sentenza n. 144/2021 emessa in data 03.02.2021, pubblicata il
05.02.2021, entrambe rese inter partes dal Tribunale di Forlì all'esito del giudizio rubricato al n. 3879/2010 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili A - IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE 1) in via principale accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita del 24/5/2000 avente ad oggetto l'appezzamento di terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale in
Comune di Roncofreddo, località Belvedere, distinto al N.C.T. di detto
Comune, alla Partita 2399, al foglio 35, mappali 84, 85, 86, 197 198 e, per l'effetto, dichiarare nullo o inefficace l'atto suddetto e la nullità della donazione con esso dissimulata, ovvero in via subordinata accertare e dichiarare che il predetto atto di compravendita costituiva donazione indiretta o dissimulata in quanto negozio misto con donazione per la differenza di £ 65.000.000= pari ad € 33.569,70= fra il valore del compendio immobiliare che ne è oggetto (£ 80.000.000 = € 41.316,55) ed il prezzo in esso indicato (£ 15.000.000 = € 7.746,85); 2) ridurre la donazione suindicata fino al soddisfacimento della quota di riserva di essa legittimaria, comprendendo nella massa il compendio immobiliare o in subordine la differenza sopra descritta, mediante collazione degli stessi da parte della coerede;
3) accertare quale fosse il Parte_1 patrimonio della signora al momento della morte, Controparte_4 comprensivo di beni mobili ed immobili, crediti (anche nei confronti di ) e quant'altro, e dei beni di cui la stessa Parte_1 aveva disposto in vita col contratto di compravendita del 24.05.2000 sopra indicato, così come previsto dall'art.556 c.c., in via principale comprendendovi il compendio immobiliare o in subordine disponendo la riduzione della relativa donazione, ai sensi degli artt.553 e seguenti c.c.;
4) accertare che la quota di legittima spettante all'attrice è pari ad 1/3 del patrimonio così come sopra determinato;
5) disporre la divisione ereditaria di tutti i cespiti con attribuzione alle partecipanti della quota ad ognuna spettante del patrimonio come sopra determinato;
6) porre le pag. 4/11 spese tutte della divisione a carico delle condividenti e, in caso di opposizione, con condanna di alla rifusione di spese, Parte_1 diritti, onorari e spese generali, oltre C.P.A. ed IVA come per legge. B -
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO alla riforma della sentenza n. 583/2015 del Tribunale di Forlì, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Forlì, o annullare e riformare tale sentenza per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
C - RIGETTARE L'APPELLO proposto da con atto di Parte_1 citazione datato 03.09.2021, nei limiti e per i motivi spiegati nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. Con vittoria delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
I grado.
1.- Con atto di citazione del 21 dicembre 2010, conveniva CP_1 in giudizio chiedendo, nel merito di dichiarare aperta Parte_1 la successione di devoluta esclusivamente a Persona_6
e quali uniche eredi;
in via principale CP_1 Parte_1 di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24 maggio 2000; chiedeva inoltre, in via subordinata, di dichiarare che l'atto pubblico di cui sopra costituisse una donazione indiretta o dissimulata quale negozio misto con donazione;
e conseguentemente di ridurre la donazione, accertare la consistenza del patrimonio della de cuius al momento della morte, quantificare la quota spettante alla stessa e disporre la divisione ereditaria del patrimonio della de cuius. Concludeva chiedendo di porre tutte le spese a carico dei condividenti e, per il caso di opposizione, condannare Parte_1 alla rifusione delle spese. Formulava istanze istruttorie.
In data 21 giugno 2011 si costituiva contestando Parte_1 quanto allegato dall'attrice ed eccependo la prescrizione della domanda di simulazione;
si opponeva alla ricostruzione avversaria di negozio misto con donazione dell'atto pubblico del 24 maggio 2000; aderiva alla pag. 5/11 domanda di divisione ereditaria, ed in via riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese sostenute a seguito della morte della de cuius, anche nel suo interesse. Con vittoria di spese.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., ammesse le istanze istruttorie ritenute rilevanti ed espletata la relativa attività istruttoria, con sentenza parziale del 18 marzo 2015 accertava e dichiarava la qualità di erede legittimaria di;
accertava e CP_1 dichiarava titolare dei 2/3 della massa ereditaria in Parte_1 virtù del testamento olografo del 19 maggio 2011. Provvedeva all'individuazione dei beni compresi nella massa ereditaria, nonché dei debiti;
dichiarava infine lo scioglimento della comunione ereditaria rimettendo la causa sul ruolo per procedere con le operazioni di divisione.
Espletata la CTU, il Tribunale, definitivamente pronunciando disponeva la divisione dell'asse ereditario e provvedeva all'assegnazione dei beni;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite e poneva definitivamente a carico delle parti le spese di CTU rispettivamente per
2/3 a carico di ed 1/3 a carico di . Parte_1 CP_1
Appello.
2.- Con atto di appello, notificato in data 3 settembre 2021, ha proposto appello ritenendo ingiusta ed errata la ricostruzione e Parte_1 conseguente quantificazione dell'attivo e del passivo dell'asse ereditario come riportata nella sentenza del Tribunale;
ha eccepito inoltre la nullità della sentenza 144/2021 del Tribunale di Forlì perché resa dal Giudice monocratico.
In data 22 dicembre 2021 si è costituita contestando la CP_1 ricostruzione dell'appellante e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza in punto a rigetto della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24 maggio 2000.
Con sentenza non definitiva del 20 aprile 2024 la Corte, corretti gli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado, dichiarato pag. 6/11 inammissibile l'appello incidentale, ha disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione dell'appello in ordine alla divisione dei beni e dei valori residui.
In particolare, con la sentenza parziale è stato preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello incidentale per intervenuta acquiescenza risultando in atti che il terreno sito in Roncofreddo è stato assegnato, per concorde volontà delle parti, a in piena Parte_1 proprietà, con ordinanza 27/08/2019, poi corretta negli importi errati con ordinanza 09/10/2019 ed infine ribadita con ordinanza 10/10/2020. La questione relativa all'assegnazione del bene indicato risulta dunque risolta, non potendosi, in questa sede neppure riesaminare la vicenda sotto il profilo del negozio misto con donazione.
Espletata la CTU volta all'individuazione dell'esatto saldo del conto corrente comprensivo dei titoli di stato collegati (deposito titoli n.
7004065/6), dei crediti e dei debiti attribuibili, in base a dati contabili certi, alle parti, anche al fine di redigere un progetto divisionale, la
Corte, all'udienza 17.6.2025, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
3.- All'esito del giudizio, fermo quanto statuito nella sentenza parziale
1168/2024, nella presente fase si provvede esclusivamente alla divisione del residuo compendio ereditario come quantificato in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Si richiamano preliminarmente le conclusioni della Consulenza: “Il progetto divisionale predisposto dalla scrivente prevede, pertanto,
l'attribuzione dell'attivo ereditario costituito dalle somme liquide giacenti sul conto corrente e dal credito verso all'erede CP_3
unitamente al versamento di € 22.273,52 che dovrà essere CP_1 effettuato da a titolo di pagamento del credito vantato Parte_1 dalla de cuius nei suoi confronti. Si precisa che il conteggio è stato effettuato alla data del 31 ottobre 2024, ma gli interessi sui crediti vantanti da in relazione alla sentenza n. 739/2005, CP_1
pag. 7/11 matureranno sino al saldo. Tali interessi dovranno essere pagati dall'erede sino alla concorrenza del netto ereditario a lei Parte_1 attribuito pari ad € 7.632,29.”.
Lette le sopra richiamate conclusioni deve darsi atto che entrambe le parti hanno formulato osservazioni al progetto divisionale proposto dalla
Consulente, poi riformulate in sede di atti conclusivi.
In particolare, l'appellante rileva che, quanto al conto Parte_1 corrente deve tenersi conto della progressiva diminuzione del saldo a causa delle spese di gestione del conto;
contesta poi il riconoscimento dei crediti attribuibili alla de cuius ritenendo ingiustificata l'esclusione di alcune voci di spesa.
In particolare, quanto ai crediti attribuibili alla de cuius rileva che il credito di 47.676,39 euro dovuti da Parte_2 Controparte_4 deve ritenersi estinto per confusione/compensazione; quanto al credito di
13.430,57 ritiene il calcolo errato in quanto la CTU avrebbe considerato acconti in realtà non versati;
quanto alle spese relative alla successione
(469,81 + 2.900,00) ritiene che debbano essere poste a carico dell'eredità; da ultimo, quanto alle spese riepilogate nella tabella (pagine
20-25) rigo dal 4 al 14, 15, 20, 21 e 27 che vadano ammesse, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTU.
Lette le sopra riportate osservazioni, che peraltro corrispondono a quelle già formulate in sede di contraddittorio nell'espletamento della consulenza tecnica, poi compiutamente considerate dalla Consulente, nessun elemento di prova o contabile viene allegato dalla parte che risulti idoneo in questa sede a confutare le conclusioni cui è pervenuta la
CTU. Deve infatti darsi atto che la Consulente dichiara di aver operato le compensazioni delle reciproche posizioni debito/credito ereditate dalle singole eredi.
Quanto al credito di 13.430,57 euro, confermando l'importo come indicato, la CTU richiama la sentenza della Corte d'appello di Bologna
409/2012 ove risulta testualmente “[…] condannare Controparte_4
pag. 8/11 a restituire a la somma di euro 4.000,00 già ricevuta a titolo CP_3 di conguaglio […].”; precisa poi, nella tabella contenuta nelle pagine da
20 a 25 dell'elaborato peritale, che le voci inserite al rigo da 4 a 14, 15,
20, 21 e 27 non sono state considerate attribuibili alla de cuius sia per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento sia per mancanza di elementi idonei a ritenere che la spesa fosse attribuibile alla de cuius.
Quanto alle spese che l'appellante considera relative alla successione
(469,81 + 2.900,00) la CTU ritiene che si tratti, al contrario, di spese sostenute nell'esclusivo interesse degli eredi/legittimari, perciò da escludere dai crediti dell'eredità.
In mancanza di elementi idonei e ultronei rispetto a quanto compiutamente esaminato dalla CTU, ritiene questa Corte di confermare quanto dalla consulenza stessa rilevato a contestazione delle osservazioni della parte appellante.
Venendo a quanto rilevato dall'appellata questa pur CP_1 condividendo le conclusioni della Consulente rispetto ai crediti del compendio ereditario, contesta l'inclusione di alcuni debiti (rate del finanziamento agrario e spese funerarie). Rileva inoltre che, all'esito del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, non avrebbe effettuato il versamento della Parte_1 quota relativa al valore dell'immobile alla stessa attribuito (€ 2.000,00).
Circostanza che non risulta contestata in atti dall'appellante.
Devono nuovamente considerarsi valide le conclusioni cui è pervenuta la
CTU in particolare laddove, rispetto ai debiti indicati dall'appellata rileva che l'inclusione risulta giustificata dall'attribuibilità dei pagamenti alla de cuius, anche laddove risultano effettuati dal conto corrente intestato a alla luce della dichiarazione di Controparte_10 disponibilità dello stesso conto da parte di . Da ultimo, Parte_1 quanto alle spese funerarie, precisa che le fatture risultano tutte intestate a e che i relativi pagamenti risultano tutti effettuati dalla Parte_1 stessa. pag. 9/11 Tanto premesso, la Corte ritiene di fare proprio l'elaborato peritale nonché di condividere le risposte alle osservazioni delle parti in questa sede riproposte.
In conclusione, si dà atto, inoltre, che non vi è contestazione in merito alle quote di spettanza delle due eredi.
Si deve dunque procedere all'assegnazione del compendio ereditario come da dispositivo, con la precisazione che, quanto al conto corrente dovrà considerarsi l'attivo residuo al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
4.- La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado determina l'obbligo del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali.
Considerata la natura dell'appello formulato da che, Parte_1 all'esito del giudizio risulta soccombente nel merito;
considerata inoltre la natura della difesa di , che all'esito del giudizio risulta CP_1 parzialmente soccombente in merito all'appello incidentale ma assegnataria di parte del compendio ereditario, deve applicarsi il criterio della soccombenza e dunque va condannata al pagamento Parte_1 delle spese di lite a favore di nella misura determinata nel CP_1 dispositivo, compensando il residuo tra le parti.
4.1- Quanto alle spese di consulenza tecnica, già liquidate nel corso del giudizio, in ragione dell'opportunità della CTU ai fini del decidere, ritiene la Corte di liquidare le spese pro quota (sia nel primo che nel secondo grado) come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Forlì;
-nel merito, assegna ad la quota di 1/3 dell'eredità di CP_1 costituita dall'attivo ereditario composto Controparte_4 delle somme liquide giacenti sul conto corrente al momento del pag. 10/11 passaggio in giudicato della sentenza e dal credito verso CP_3 unitamente al versamento di € 22.273,52 a carico di a Parte_1 titolo di pagamento del credito vantato dalla de cuius nei suoi confronti, oltre interessi sino al saldo quanto ai crediti vantati da in CP_1 ragione della sentenza 738/2005 a carico di sino alla Parte_1 concorrenza del netto ereditario a lei attribuito pari ad € 7.632,29; condanna al versamento del conguaglio, a favore di Parte_1
, all'esito dell'assegnazione in piena proprietà del bene CP_1 immobile incluso nell'asse ereditario, dell'importo di € 2.000,00; condanna a rifondere ad le spese di lite Parte_1 CP_1 di entrambi i gradi di giudizio nella misura dei 2/3 che liquida in complessivi euro 16.962,00 oltre euro 1.000,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge;
-compensa per il residuo 1/3 le spese di lite;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, da suddividersi nei rapporti interni in proporzione alle rispettive quote di
1/3 a carico di e 2/3 a carico di . CP_1 Parte_1
Bologna, lì 5 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
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