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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, all'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 645/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Venezia, n. 4, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420230003716673000, notificatogli dall' in data 30.12.2023, afferente CP_1 all'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti -anni 2015-2022- per l'importo di €. 16.351,95. Nello specifico, deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto stante la non tenutezza al pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2015-2022. A tal uopo, deduceva l'insussistenza dei presupposti di legge -sia oggettivo che soggettivo- per l'iscrizione alla gestione commercianti, rilevando anche che, a seguito dell'assunzione presso ANAS, veniva iscritto al Fondo Pensionistico dei lavoratori dipendenti gestito dall' e pertanto pur essendo CP_1
Iscritto all'Albo professionale, non risultava più iscritto dal 2018 ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. Evidenziava, altresì, che l' relativamente all'omesso versamento dei CP_1 contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2015-12/2020, avesse già emesso l'avviso di addebito n. 39420220001842441000 tempestivamente opposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria e definitivamente annullato con sentenza n. 1391/2023 del 06.09.2023, oramai passata in giudicato. Deduceva, pertanto, che tale giudicato, per identità del fatto e delle questioni di diritto, coprendo il dedotto e il deducibile, si estendeva anche al periodo 1-2021 e 12-2022. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento della domanda e la condanna di parte resistente per lite temeraria. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e la , chiedendo: “1) a in CP_1 CP_3 via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso medesimo, ricorrendone i su esposti gravi motivi;
in via principale: riconoscere la non obbligatorietà del ricorrente al versamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito, perciò dichiarare inammissibile l'azione promossa ed, in ogni caso, illegittimo, nullo ed inefficace l'avviso di addebito;
”; vinte le distraende spese di lite. Costituitasi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare la carenza di CP_1 legittimazione passiva della di cui chiedeva l'estromissione dal Controparte_3 giudizio. Deduceva, altresì, l'intervenuto parziale sgravio dell'avviso di addebito a seguito della cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti con decorrenza agosto 2019. D'altra parte, eccepiva la sussistenza dell'obbligo contributivo per il periodo antecedente alla cancellazione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Con le note di trattazione depositate in data 15.05.2025 parte ricorrente produceva comunicazione del 27.02.2025 attestante l'avvenuta CP_1 cancellazione dello stesso dalla Gestione Commercianti a far data dal 31.08.2019 e chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità dell'avviso di addebito opposto per i periodi successivi alla predetta data con condanna dell' ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. CP_1
Istruita in via documentale e rinviata per la discussione, all'odierna udienza, la causa è decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******* 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_3 CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
2. Ciò chiarito, dall'esame degli atti del giudizio emerge che il credito riportato nell'avviso di addebito impugnato, sia stato parzialmente annullato dall' con conseguente estinzione della pretesa creditoria in questa sede CP_1 impugnata. Nello specifico, con provvedimento del 27.02.2025 l'ente previdenziale aveva comunicato l'avvenuta cancellazione del ricorrente dall'iscrizione alla Gestione Commercianti a far data dal 31.08.2019. Con due successivi provvedimenti, datati 13.03.2023 e 21.03.2025, lo stesso ente aveva provveduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 39420230003716673000 per i periodi successivi ad agosto 2019. Si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente, essendo stato annullato il credito in questa sede impugnato. Tanto premesso, limitatamente al credito in parola, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
3. Come anticipato, non resta che esaminare i restanti periodi 4/2015,
4/2016, 4/2017 e 4/2018. Parte ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 39420230003716673000 deducendo la non tenutezza al pagamento dei contributi previdenziali richiesti da parte dell' a seguito d'iscrizione d'ufficio nelle Gestione Separata CP_1
Commercianti a decorrere dal 01/2015. Giova, pertanto, richiamare sinteticamente la disciplina che regolamenta l'assicurazione presso la Gestione Commercianti, così come modificata dalla L. n. 23/12/1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. n. 3/6/1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: Parte_2 CP_1 Per_1 Parte_1 CP_ a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Peraltro, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione cui questo giudicante ritiene senz'altro aderire “la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (cfr. Cass. Civ., n. 23439/2016; Cass. Civ. n. 2665/2021). Tanto premesso, sotto il profilo probatorio, in caso di contestazione da parte dell'iscritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'ente che si afferma titolare del diritto ed intende farlo valere, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Nella fattispecie, l' fonda la propria richiesta contributiva sul CP_1 presupposto che il ricorrente risulta formalmente iscritto alla gestione commercianti dal 01.01.2015 in quanto socio accomandatario della RI.
[...]
ma non fornisce prova sufficiente dello Controparte_4 svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa personale con carattere di abitualità e prevalenza per tutto il periodo di contribuzione oggetto dell'avviso di addebito opposto. Invero, come già chiarito, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, non può ritenersi sufficiente la sola qualità di socio accomandatario, dovendosi anche dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale Nel caso concreto, l'istituto previdenziale ha di fatto desunto dall'esame della documentazione reddituale del ricorrente che i redditi percepiti costituissero entrate provenienti dall'attività svolta come occupazione prevalente all'interno della società, anche alla luce del fatto che il ricorrente non svolgesse altre contestuali attività lavorative, omettendo, in tal modo, di provare concretamente i requisiti di “abitualità” e “prevalenza” della partecipazione personale del ricorrente all'interno della società. Non possono, infatti, ritenersi sufficienti le dichiarazioni fiscali del ricorrente non potendosi attribuire alle dichiarazioni stesse “alcun valore probatorio neppure di presunzione semplice cui ricondurre una inversione dell'onere della prova gravante sull' (cfr. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 21511 del 31/08/2018). CP_1 In forza delle suesposte considerazioni, deve concludersi che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto.
4. D'altra parte, non merita accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dal ricorrente. In tema di responsabilità aggravata, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI, Ord., 24.09.2020, n. 20018) ha sostenuto che: “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160)”. Premesso che, ai fini della configurabilità della diversa responsabilità di cui al primo comma, è necessaria l'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, il dato comune alle fattispecie di responsabilità in esame è costituito da una condotta processuale. Ebbene, nel caso di specie, in disparte ogni valutazione sulla natura dolosa o gravemente colposa della condotta processuale dell' opposto, CP_1 non si riscontrano gli estremi della pretestuosità dell'azione avviata, finalizzata al recupero del credito, così da non connotarsi in termini abusivi tali da determinare la condanna per responsabilità aggravata.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante la natura documentale della causa, seguono la soccombenza di parte resistente e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
Invero, anche con riferimento alla cessata materia del contendere (parziale), vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo è pacifico che l'annullamento parziale dell'avviso di addebito sia intervenuto in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere tra le parti limitatamente ai crediti contributivi relativi alle annualità 2019-2020-2021-2022, sottesi all'avviso di addebito n. 39420230003716673000;
- in accoglimento del ricorso dichiara non dovuto il restante carico contributivo portato dall'avviso di addebito n. 39420230003716673000 (periodi 4/2015, 4/2016, 4/2017, 4/2018);
- condanna l' al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti della Controparte_5
, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025
[...]
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano