Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36952 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
36952-25
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gliati danificative. a norma da art. 52 digs. 103quanto dispost Juicio Da richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da
NO GI IP CA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AE ER Curami Angelo VA LA
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. 3219 n. sez. CC 12/11/2025 R.G.N. 35871/2025
VA CA
ha pronunciato la seguente
- relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BO ME (CUI 078VBWA), nato in [...] l' 01/06/1987
avverso il decreto del 25/10/2025 del Giudice di pace di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere VA CA;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Caltanissetta, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, comma 5, d. lgs. n. 142 del 2015, ha disposto la proroga per tre mesi del decreto con il quale il Questore della stessa città aveva disposto il trattenimento di ME TH presso il Centro di permanenza di Caltanissetta - Pian del lago per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera. A ragione della decisione ha richiamato la richiesta della Questura che ha
1
541
At
ritenuto supportata da documentazione comprovante l'avvio, in data 1° agosto 2025, delle procedure d'identificazione presso il Consolato della Tunisia e il sollecito formale, in data 23 ottobre 2025, del rilascio del lasciapassare.
2. Avverso il provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, e denuncia due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
2.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e 5-bis D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Il decreto impugnato sarebbe affetto da nullità perché emesso da un giudice funzionalmente incompetente: il Giudice di Pace di Caltanissetta - in spregio a quanto stabilito dall'art.
5-bis D.L. n. 13 del 2017 e alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la pendenza del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale radica la competenza esclusiva della Corte d'Appello (già Tribunale specializzato) per la convalida di qualsiasi misura di trattenimento ha erroneamente ritenuto la propria competenza a decidere sulla convalida del trattenimento del ricorrente, nonostante la sua qualità di richiedente protezione internazionale il cui diniego è stato impugnato. Tale incompetenza, di natura funzionale e quindi assoluta e inderogabile, doveva essere rilevata d'ufficio dal Giudice adito, a prescindere dall'eccezione sollevata dalla difesa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, riguardo agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per omessa tempestiva comunicazione al difensore di fiducia dell'udienza di proroga. Richiama il testo della disposizione appena citata e osserva che la stessa esige che il difensore sia tempestivamente avvertito» dell'udienza e che tale. adempimento, lungi dal costituire una mera formalità, è posto a garanzia di un contraddittorio effettivo e di una difesa tecnica adeguata. Lamenta che l'avviso è stato notificato al difensore di fiducia, a mezzo pec, alle ore 7,50 del 27/10/2025, per un'udienza fissata alle ore 9,15, e osserva che un preavviso così irrisorio (poco più di un'ora) non è semplicemente intempestivo, ma equivale a una totale elusione della garanzia difensiva.
3. All'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del
2
541.
10 aprile 2025, il Sostituto Procuratore generale, anche attraverso il richiamo della memoria depositata in data 7 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso denuncia censure infondate e dev'essere pertanto rigettato.
2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio come non sussista la lamentata incompetenza del Giudice di pace, peraltro dedotta testualmente non già nei riguardi del provvedimento impugnato (ossia il decreto di proroga del trattenimento), bensì con riferimento all'originario provvedimento di convalida del trattenimento. Dall'esame degli atti risulta che il Giudice di pace di Caltanissetta, in data 24 giugno 2025 aveva convalidato il provvedimento di trattenimento del cittadino straniero sopra indicato, disposto dal Questore di Caltanissetta, in esecuzione del coevo provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Caltanissetta. Risulta, inoltre, che in seguito alla presentazione da parte dello straniero d'istanza di protezione internazionale, il termine di trattenimento di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 era stato sospeso dal 26/06/2025 al 30/07/2025, data in cui era depositato il decreto con cui il Tribunale aveva revocato la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale. Quindi l'Autorità amministrativa, al fine di provvedere al rimpatrio, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 268/1998 secondo cui «Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi», in data 1° agosto 2025 avviava le procedure d'identificazione presso il Consolato della Tunisia e svolgeva, in data 23 ottobre 2025, un formale sollecito del rilascio del lasciapassare. In tale quadro fattuale, il motivo si rivela in primo luogo aspecifico perché omette la necessaria ricostruzione della sequenza procedimentale che, in thesi, sosterrebbe l'impugnazione. Inoltre, i richiami del ricorrente all'art.
5-bis d.l. n. 13 del 2017 sono del tutto eccentrici, poiché non vi sono elementi agli atti né allegati dalla difesa dai quali inferire che vi sia stato un provvedimento ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. Inoltre, l'impugnazione si rivolge non già al provvedimento che dispone la proroga, ma alla convalida già intervenuta. Del resto dagli atti risulta che sia intervenuta la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione territoriale, così come si legge nel provvedimento con
3
341&
الله
cui la questura ha richiesto la proroga del trattenimento al Giudice di pace.
3. Del pari privo di pregio il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, peraltro in modo del tutto generico, che il mancato tempestivo avviso dell'udienza dinanzi al Giudice di pace si sarebbe tradotto nella violazione del diritto di difesa. Nel procedimento riguardante la proroga del trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. disposta dal Giudice di pace su richiesta del questore, l'esigenza di favorire la partecipazione del difensore di fiducia deve essere contemperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, sicché la ristrettezza del termine potrebbe al più dare luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen. Nel caso in esame l'atto ha senz'altro raggiunto il suo scopo, come impone di ritenere la circostanza che l'interessato risulta assistito dal difensore di fiducia che, difatti, ha partecipato all'udienza in cui la proroga è stata disposta e in occasione della quale nulla ha eccepito sul punto.
4. Per le esposte ragioni, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NO GI
VA CA
CORTE SUPREMAC
Prima Sezione Foute Depositata in Caen 2025
Renia,
4
Lee Clodiatio DA DE AND