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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10104 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1047 R.A.C.C. dell'anno 2025
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Emo n. 144, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Vincenzo Calarco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
LA TO giusta procura generale a rogito del notaio in Fiumicino del Persona_1
22.3.2024 n. rep. 37875 CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 13.1.2025 ed iscritto a ruolo in pari data la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere avanzato all' in data 23.11.2021, a mezzo
CP_1 patronato, domanda di assegno sociale;
che con comunicazione del 25.11.2021, l' accoglieva
CP_1 la domanda e le riconosceva il diritto a percepire l'assegno sociale, categoria AS numero 04017725, con decorrenza 01 dicembre 2021, dell'importo mensile di € 341,18; che successivamente, nei primi giorni del mese gennaio 2024, la ricorrente, non avendo ricevuto il rateo di quel mese, si recava presso la sede di competenza, ove gli addetti, non essendo a conoscenza dei motivi relativi al
CP_1 mancato pagamento, la invitavano a presentare domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008; che in data 12.01.2024 detta domanda veniva presentata, allegando i redditi precedenti relativi agli anni 2022 e 2023; che la domanda veniva accolta, con decorrenza dal 01.03.2024 e la ricorrente riceveva la somma di € 262,38 a titolo di pensione sociale;
che con raccomandata del 22.01.2024, l' inviava alla ricorrente una
CP_1 comunicazione di riliquidazione, all'interno della quale, veniva ricalcolato l'assegno sociale n. 078- 700004017725 Cat. AS con decorrenza dal 01 dicembre 2021; che dal ricalcolo effettuato, fino al 28 febbraio 2024, derivava che la stessa risultava debitrice verso l'Istituto per l'importo di € 12.409,68; che la richiesta di restituzione del debito veniva motivata dall' , con raccomandata CP_1 del 29.01.2024, ricevuta dalla ricorrente il 26.02.2024, come segue: “a seguito delle verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS. n. 04017725 per un importo complessivo di euro 12.409,18 per i seguenti motivi: - sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importi superiore ai limiti stabiliti dalla legge” e ne intimava la restituzione, con bollettino allegato, da pagare entro il 16.03.2024; che in data 04.04.2024 la ricorrente presentava ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2024/24288 al comitato provinciale di Roma, CP_1 chiedendo di annullare l'accertamento delle somme indebitamente percepite;
che con delibera n. 2437909 del 23.04.2024, l' comunicava il rigetto del ricorso, motivando che: “l'indebito non CP_1 deriva dalla mancata dichiarazione dei redditi, ma è determinato dal reddito complessivo del nucleo familiare, che negli anni 2022 e 2023 supera i limiti legati di 12.170,60 euro e 13.085,00 euro”. In punto di diritto la ricorrente deduceva: che l'assegno sociale, introdotto con la L. n. 335/1995, in sostituzione della pensione sociale, rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere”, ai sensi dell'art. 38 Cost., alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia;
che l'erogazione dello stesso presuppone la sussistenza di uno stato di bisogno accertato del titolare che va desunto dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge;
che viene infatti corrisposto per intero – ovvero ad integrazione – a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite massimo fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugo) ed adeguato nel tempo dal legislatore (art. 38, comma 1 lett. b, della l.n. 448/2011); che inoltre, l'assegno sociale è una prestazione assistenziale spettante ai cittadini residenti e non esportabili all'estero, in quanto la residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza e della dimora stabile e continuativa in Italia è elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, sicché l'allontanamento dal territorio dello Stato e la permanenza all'estero comportano il venire meno del presupposto, cui è ancorata l'erogazione della prestazione;
che nonostante il ritardo nella comunicazione dei redditi relativa agli anni 2022 e 2023, avvenuta con la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione del 12.01.2024, la ricorrente ha sempre avuto il pieno diritto di poter beneficiare dell'assegno sociale;
che la tardività nella trasmissione della comunicazione non comporta la perdita del diritto della prestazione stessa ma solo la possibilità che la stessa possa essere sospesa in attesa dell'invio della necessaria comunicazione;
che negli anni 2022 e 2023 i redditi del nucleo familiare della ricorrente non hanno superato i limiti stabiliti dalla legge;
che gli importi per l'ottenimento dell'assegno sociale, aggiornati all'annualità corrente, risultano essere di euro 6.947,33 euro per il soggetto solo ed euro 13.894,66 per il soggetto coniugato;
che dai redditi allegati nella domanda di ricostituzione reddituale per sospensione si evince per l'anno 2022, l'importo complessivo risulta essere di euro 7.403,00, mentre per l'anno 2023 risulta essere pari a zero euro;
che pertanto, l'indebito richiesto per gli anni 2022 e 2023, non è dovuto, poiché la ricorrente, essendo coniugata, rispettava la posizione reddituale imposta dalla legge. Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ Accertare e dichiarare non dovuto l'indebito maturato dalla sig.ra per un importo pari ad € 12.409,66 e, Parte_1 conseguentemente, annullare il citato provvedimento dell' Condannare l' in persona del CP_1 CP_1 legale rappresentante, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute indebitamente sull'assegno sociale, AS numero 04017725 della sig.ra Condannare l' in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante, al pagamento dell'assegno sociale, AS numero 04017725 della sig.ra ) Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del Parte_1 sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/2014”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto e comunque non provato per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
In particolare l' convenuto deduceva: che la ricorrente è titolare di una prestazione CP_1 assistenziale –Assegno sociale;
che il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico (art. 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335) che deve essere adeguatamente comprovato;
che il ricorso riguarda l'indebito numero 18321243, che è relativo al periodo compreso tra il 01/01/2022 al 31/12/2023; che tale indebito scaturisce da una ricostituzione del 22.1.2024 generata dal ricalcolo per superamento dei limiti reddituali;
che è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che da una verifica negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che per l'anno 2021 il coniuge della ricorrente ha dichiarato redditi da lavoro per €. 9.828,54; per l'anno 2022 redditi da lavoro per €. 7.402,65 e redditi da casellario pensione pari ad €. 3.830,0; per l'anno 2023 i redditi del coniuge da casellario pensione risultano pari ad €. 12.420,72; che a seguito dell'accertamento di redditi prodotti superiori ai limiti, incidenti sul diritto alla conservazione della maggiorazione, l' ha Controparte_2 provveduto a ricalcolare la prestazione in godimento;
che la ricorrente, sebbene obbligata, non aveva dichiarato prima della domanda di ricostituzione del gennaio 2024 i redditi degli anni del 2021 - 2023 del coniuge, i quali sono stati in seguito reperiti dai competenti Uffici tramite le dichiarazioni fiscali, presentate all'Agenzia delle Entrate e quindi non comunicati direttamente all' ; che all'esito di quanto emerso dalle banche dati dell'amministrazione finanziaria sulla CP_1 base delle dichiarazioni reddituali effettuate per gli anni 2021-2023, l' ha provveduto alla CP_1 ricostituzione della prestazione suddetta fino al mese di febbraio 2024; che dalle banche dati dell'amministrazione finanziaria risultava infatti la seguente situazione reddituale del coniuge: per l'anno 2021 il coniuge ha dichiarato redditi da lavoro pari ad euro 9.828,54. per l'anno 2022 il coniuge ha dichiarato redditi da lavoro pari ad euro 7.402,65 e redditi da casellario pensione pari ad euro a 3.830,01, per l'anno 2023 i redditi del coniuge da casellario pensione sono pari ad 12.420,72; che trattasi di redditi che hanno determinato, per i rispettivi anni immediatamente successivi, il superamento della soglia di legge;
che nella fattispecie, poiché l'indebito fa riferimento al periodo che va dal 1/01/2022 al 31/12/2023, occorre prendere in considerazione i redditi diversi da pensione del nucleo familiare relativi agli anni 2021 e 2022 ed eventuali redditi da pensione sempre del nucleo familiare relativi di volta in volta agli anni in corso (nella specie redditi da pensione del coniuge dell'anno 2022 e 2023); che risultando documentato l'ammontare dei redditi del nucleo familiare che concorrono alla determinazione dell'assegno sociale in relazione ai limiti di reddito previsti dalla legge, l' ha provveduto a ricalcolare l'assegno spettante alla ricorrente e a CP_1 richiedere le somme corrisposte in eccedenza per il periodo 01.01.2022-31.12.2023; che in seguito alla domanda di ricostituzione presentata dalla ricorrente a gennaio 2024, parte ricorrente ha ripreso a percepire l'Assegno sociale ricalcolato a decorrere da marzo 2024.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che:
-la ricorrente il 23.11.2021 ha presentato domanda di assegno sociale, accolta dall' CP_1 con comunicazione del 25.11.2021, con decorrenza 1.12.2021, assegno mensile dell'importo mensile di € 341,18;
- a seguito di sospensione della prestazione a decorrere da gennaio 2024 la ricorrente ha presentato il 12.01.2024 domanda di ricostituzione reddituale per sospensione, allegando alla domanda i redditi precedenti relativi agli anni 2022 e 2023;
- la domanda è stata accolta, con decorrenza dal 01.03.2024 e la ricorrente riceveva la somma di € 262,38 a titolo di pensione sociale;
- con raccomandata del 22.01.2024, l' ha inviato alla ricorrente una comunicazione di CP_1 riliquidazione con ricalcolo dell'assegno sociale n. 078-700004017725 Cat. AS con decorrenza dal 1.12.2021, comunicando che dal ricalcolo effettuato derivava, fino al 28.2.2024, un indebito verso l'Istituto per l'importo di € 12.409,68;
- con raccomandata del 29.01.2024, ricevuta dalla ricorrente il 26.02.2024, l' ha così CP_1 motivato la richiesta di restituzione del debito: “a seguito delle verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS. n. 04017725 per un importo complessivo di euro 12.409,18 per i seguenti motivi: - sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importi superiore ai limiti stabiliti dalla legge” ;
- in data 04.04.2024 la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2024/24288 al comitato provinciale di Roma, rigettato con delibera n. 2437909 CP_1 del 23.04.2024 atteso che: “l'indebito non deriva dalla mancata dichiarazione dei redditi, ma è determinato dal reddito complessivo del nucleo familiare, che negli anni 2022 e 2023 supera i limiti legati di 12.170,60 euro e 13.085,00 euro”. Nella fattispecie l'indebito risulta, quindi, originato dalla rideterminazione operata dall' sulla base dei redditi del nucleo familiare, ovvero della beneficiaria e del coniuge, che CP_1 non consentivano alla ricorrente il mantenimento nella stessa misura della prestazione assistenziale di cui è titolare. Emerge documentalmente che l' ha proceduto al ricalcolo della prestazione tenendo CP_1 conto dei seguenti redditi del coniuge da lavoro (indicati dalla ricorrente nella domanda di ricostituzione) e da pensione (conosciuti per il tramite dell'Amministrazione finanziaria): redditi da lavoro conseguiti nell'anno 2021 per €. 9.828,54, redditi da lavoro conseguiti nell'anno 2022 per €. 7.402,65 e redditi da casellario pensione pari ad €. 3.830,01, redditi da casellario pensione nell'anno 2023 pari ad €. 12.420,72. Risulta, quindi, provato l'indebito. Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale la Corte di Cassazione ha affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. sez. lav. Sent. n. 26036 del 15/10/2019). In altri termini “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere"(Cass. n. 13223 del 2020)” (Cass. sez. lav. Ordin. n. 24133 del 7.9.2021). Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che “ La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile” (Cass. sez. lav., Ordin. n. 17396 del 28/06/2025). Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il CP_1 vigente sistema normativo consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l' del CP_1 controllo telematico dei requisiti reddituali. In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, non risulta provato il dolo della ricorrente mentre deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' , atteso che il coniuge della ricorrente CP_1 aveva regolarmente denunciato i redditi percepiti e risulta percettore di pensione erogata dall' CP_1
e dunque dall'Istituto perfettamente conosciuta. Per le ragioni esposte, in assenza di dolo della ricorrente nella percezione di importi superiori al dovuto, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto per il periodo 1.1.2022-31.12.2023 l'importo richiesto dall' convenuto con il provvedimento del 29.1.2024. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) dichiara illegittima la richiesta dell' di restituzione di cui alla comunicazione del CP_1
29.1.2024 e, per l'effetto, non sono dovuti gli importi richiesti nella predetta comunicazione;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 CP_1 di cui € 1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi