CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 14919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14919 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: FO AV, nato a [...] il [...]; per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 21291 del 14/02/2025 della Sesta Sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NE LI, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
uditele richieste del difensore, avv. Vincenzo Desiderio, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Questa Corte di cassazione, con sentenza della Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, dichiarava inammissibile il ricorso, proposto nell’interesse di AV FO, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 11/03/2024 e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2. Avverso la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, propone Penale Sent. Sez. 2 Num. 14919 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 24/02/2026 ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. l’avv. Vincenzo Desiderio, difensore di fiducia dello FO, deducendo errore di fatto in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato per ritenuta sussistenza del giudicato progressivo. Al riguardo, rileva il ricorrente come, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari quale giudice del rinvio, fosse stata censurata la mancata dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte territoriale, osservando come l’annullamento con rinvio, per quanto avesse comportato una pronuncia irrevocabile in punto di penale responsabilità, non avrebbe comunque consentito di eludere il maturare della prescrizione, atteso che proprio il configurarsi o meno delle aggravanti ad effetto speciale, oggetto di annullamento con rinvio, avrebbe inciso sul termine prescrizionale. Rileva vieppiù come non sarebbe stato esperibile alcun rimedio straordinario avverso la ‘prima’ sentenza di annullamento con rinvio, atteso che lo strumento di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è attivabile solo dal condannato, di talché è necessario che la sentenza sia irrevocabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Invero, al riguardo si deve osservare come l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistano, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, il secondo in una svista o in un equivoco, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).
1.2. Ciò premesso, dalla lettura della sentenza della Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, risultano specifica presa in esame e risposta al motivo di ricorso con cui veniva censurata la mancata dichiarazione, da parte del giudice del rinvio, della prescrizione del reato: invero, al paragrafo 3, risulta argomentato che il rilievo della prescrizione - sopravvenuta rispetto alla sentenza della Corte di appello - risulta «precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità della affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza della Corte di cassazione», Sez. 2, n. 36387 del 28/06/2023, che aveva annullato limitatamente ai reati di cui ai capi c), d), i) k) e s), relativamente alla circostanza aggravante dello stato di bisogno, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile la affermazione di responsabilità. Nella medesima pronuncia si è dato altresì espresso rilievo al fatto che alla stessa conclusione si sarebbe pervenuti anche in ipotesi in cui fosse stata la Corte di legittimità a 2 non avvedersi della causa estintiva già maturata alla data del disposto annullamento con rinvio (vds. pag. 4 della sentenza n. 21291/2025 citata). Nella specie, dunque, il ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. risulta attivato per motivo non consentito, poichè la Corte, con la sentenza n. 21291 del 14/02/2025, non è incorsa in un errore materiale o di fatto, ma, richiamando giurisprudenza, ha operato una valutazione in diritto, ritenendo il rilievo della prescrizione precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità della penale responsabilità, contenuta nella sentenza di annullamento parziale con rinvio. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva. 2. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimata in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NE LI, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
uditele richieste del difensore, avv. Vincenzo Desiderio, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Questa Corte di cassazione, con sentenza della Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, dichiarava inammissibile il ricorso, proposto nell’interesse di AV FO, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 11/03/2024 e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2. Avverso la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, propone Penale Sent. Sez. 2 Num. 14919 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 24/02/2026 ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. l’avv. Vincenzo Desiderio, difensore di fiducia dello FO, deducendo errore di fatto in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato per ritenuta sussistenza del giudicato progressivo. Al riguardo, rileva il ricorrente come, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari quale giudice del rinvio, fosse stata censurata la mancata dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte territoriale, osservando come l’annullamento con rinvio, per quanto avesse comportato una pronuncia irrevocabile in punto di penale responsabilità, non avrebbe comunque consentito di eludere il maturare della prescrizione, atteso che proprio il configurarsi o meno delle aggravanti ad effetto speciale, oggetto di annullamento con rinvio, avrebbe inciso sul termine prescrizionale. Rileva vieppiù come non sarebbe stato esperibile alcun rimedio straordinario avverso la ‘prima’ sentenza di annullamento con rinvio, atteso che lo strumento di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è attivabile solo dal condannato, di talché è necessario che la sentenza sia irrevocabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Invero, al riguardo si deve osservare come l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistano, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, il secondo in una svista o in un equivoco, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).
1.2. Ciò premesso, dalla lettura della sentenza della Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, risultano specifica presa in esame e risposta al motivo di ricorso con cui veniva censurata la mancata dichiarazione, da parte del giudice del rinvio, della prescrizione del reato: invero, al paragrafo 3, risulta argomentato che il rilievo della prescrizione - sopravvenuta rispetto alla sentenza della Corte di appello - risulta «precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità della affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza della Corte di cassazione», Sez. 2, n. 36387 del 28/06/2023, che aveva annullato limitatamente ai reati di cui ai capi c), d), i) k) e s), relativamente alla circostanza aggravante dello stato di bisogno, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile la affermazione di responsabilità. Nella medesima pronuncia si è dato altresì espresso rilievo al fatto che alla stessa conclusione si sarebbe pervenuti anche in ipotesi in cui fosse stata la Corte di legittimità a 2 non avvedersi della causa estintiva già maturata alla data del disposto annullamento con rinvio (vds. pag. 4 della sentenza n. 21291/2025 citata). Nella specie, dunque, il ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. risulta attivato per motivo non consentito, poichè la Corte, con la sentenza n. 21291 del 14/02/2025, non è incorsa in un errore materiale o di fatto, ma, richiamando giurisprudenza, ha operato una valutazione in diritto, ritenendo il rilievo della prescrizione precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità della penale responsabilità, contenuta nella sentenza di annullamento parziale con rinvio. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva. 2. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimata in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3