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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 10 novembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 459/20 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Salvatore Corso per parte attrice e l'avv. Silvia Scrivano in sostituzione dell'avv. Geltrude Bonura per la terza chiamata.
Nessuno è presente sino alle ore 12,00 per il convenuto. CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Corso in particolare si oppone al richiamo del CTU sollecitato ex adverso ed insiste nelle istanze istruttorie disattese. Precisa inoltre di non Contr accettare il contraddittorio in ordine al caso fortuito, introdotto da solo con la memoria conclusiva.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 459/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._2
Corso ( per Email_1
procura in atti
ATTORI
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Daniela Bartolone ( alermo.it) Email_2 CP_1
per procura generale alle liti in atti
CONVENUTO
E
in persona del Direttore Controparte_4
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Geltrude Bonura ( per procura in Email_3
atti
TERZA MA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale,
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1
di € 7.998,99, oltre interessi al tasso legale dall'occorso al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_2
€ 2.064,79, oltre interessi al tasso legale dall'occorso al soddisfo;
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 3.638,75, di cui € 260,75 per esborsi ed € 3.378,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_3
4) Rigetta le domande di garanzia spiegate dal nei riguardi di CP_1
. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione del 31 maggio 2017, e hanno chiesto la condanna Parte_1 Parte_2
del , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento Controparte_3
dei danni, il primo patrimoniali e non patrimoniali e solo patrimoniali, il secondo, conseguenti ad un infortunio verificatosi a in data 4 CP_3
maggio 2019, allorquando alla guida dell'autovettura Parte_1
Audi tg. EM670TL di proprietà di , nel percorrere la via Parte_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
all'altezza del civico 55, sprofondava con la ruota anteriore Pt_3
sinistra in una buca profonda, non segnalata e non visibile, riportando lesioni personali nonché causando danni al mezzo.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attore.
Contr Il convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa per CP_1
essere garantito in caso di condanna per i danni patiti dall'attore.
Si costituiva quindi contestando in toto le domande del CP_4 CP_1
contestava ogni addebito o che la carenza di manutenzione fosse a lei imputabile osservando che il contratto di servizio che la obbligava alla manutenzione, sorveglianza e monitoraggio della sede stradale delimitava le obbligazioni a suo carico alle strade oggetto – su base annuale - di programmata e concordata (con il attività manutentiva non CP_1
superiore a mq 400.000 anno ed a mq 30.000 anno per i marciapiedi e solo
“per il calendato tempo in cui tale attività dovrà eseguirsi”.
Mancando ogni specifica obbligazione manutentiva programmata per la strada teatro del sinistro ed al tempo del sinistro (che il non CP_1
produceva né allegava) la domanda, a dire della , doveva essere CP_4
pertanto rigettata.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. AS. civ.
n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il CP_1
controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992
(cfr. AS. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Va pure rilevato che l'art. 37, primo comma, lett. b), cod. strada pone espressamente a carico dei comuni l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale all'interno dei centri abitati.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. AS. civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. AS. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente
(cfr., ex plurimis, AS. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla luce delle risultanze delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
[cfr. verb. ud. 24 ottobre 2022] ed al verbale della Polizia Municipale in atti.
I fatti come rappresentati in citazione sono stati confermati.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attore [cfr. relazione del C.T.U. dott. depositata Persona_1
in atti].
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada teatro Controparte_3
del sinistro) va condannato risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando all'esame della domanda di garanzia spiegata dal CP_3
nei riguardi di .
[...] CP_4
Essa è infondata.
Di fatti, a fronte delle puntuali osservazioni delle difese della chiamata in giudizio che ha evidenziato come il contratto di servizio non prevedessero un indiscriminato obbligo di manutenzione, sorveglianza e monitoraggio sulla intera rete stradale, ma parziali compiti di controllo e verifica riguardanti le lavorazioni fognarie (AMAP) ovvero settori programmati e delimitati della rete stradale previamente concordati con l'Amministrazione ( ), il nulla ha controdedotto. CP_4 CP_1
Il comune non ha coltivato la domanda in garanzia spiegata e non ha circostanziato i margini di responsabilità della terza chiamata in ordine ai fatti di causa ed alle difese da questa spiegate.
Alla luce di ciò la domanda di garanzia non può essere accolta.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate da in occasione della caduta del 4 Parte_1
maggio 2019 gli hanno provocato una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 30 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 3%, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) ed ha altresì reso i chiarimenti alle note critiche predisposte dal consulente di parte attrice [cfr. relazione cit. in atti].
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (AS. civ. n. 282/2009; così anche AS. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; AS. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Alla luce delle considerazioni che precedono, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle del Tribunale di Milano, spetta a , con riferimento al Parte_1
periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., personalizzato alla capacità lavorativa del soggetto e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (30 anni), la somma di € 5.000,00 in valori attuali già considerata la personalizzazione media dello stesso.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 2.875,00 in valori attuali.
Il CTU ha poi ritenute congrue le spese per € 123,99 per tanto non gli può essere accordata alcuna altra somma quale risarcimento del danno patrimoniale [cfr. produzione cit. e CTU in atti].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa Parte_1
dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 7.998,99 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
È altresì da riconoscersi un danno patrimoniale in favore di Pt_2
per i danni al mezzo documentati e diretta conseguenza del sinistro
[...]
verificatosi. Detto danno può essere quantificato nella somma di € 2.064,79 non essendo stata detta somma oggetto d specifica contestazione da parte delle Controparti.
Sulle somme in questione – al cui pagamento va condannato il
[...]
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della CP_3
domanda giudiziale e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite CP_1
sostenute da parte attrice.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e successive integrazioni. Le somme liquidate andranno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore – devono porsi definitivamente a carico del . Controparte_3
Palermo, 10 novembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 459/20 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Salvatore Corso per parte attrice e l'avv. Silvia Scrivano in sostituzione dell'avv. Geltrude Bonura per la terza chiamata.
Nessuno è presente sino alle ore 12,00 per il convenuto. CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Corso in particolare si oppone al richiamo del CTU sollecitato ex adverso ed insiste nelle istanze istruttorie disattese. Precisa inoltre di non Contr accettare il contraddittorio in ordine al caso fortuito, introdotto da solo con la memoria conclusiva.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 459/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._2
Corso ( per Email_1
procura in atti
ATTORI
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Daniela Bartolone ( alermo.it) Email_2 CP_1
per procura generale alle liti in atti
CONVENUTO
E
in persona del Direttore Controparte_4
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Geltrude Bonura ( per procura in Email_3
atti
TERZA MA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale,
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1
di € 7.998,99, oltre interessi al tasso legale dall'occorso al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_2
€ 2.064,79, oltre interessi al tasso legale dall'occorso al soddisfo;
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 3.638,75, di cui € 260,75 per esborsi ed € 3.378,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_3
4) Rigetta le domande di garanzia spiegate dal nei riguardi di CP_1
. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione del 31 maggio 2017, e hanno chiesto la condanna Parte_1 Parte_2
del , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento Controparte_3
dei danni, il primo patrimoniali e non patrimoniali e solo patrimoniali, il secondo, conseguenti ad un infortunio verificatosi a in data 4 CP_3
maggio 2019, allorquando alla guida dell'autovettura Parte_1
Audi tg. EM670TL di proprietà di , nel percorrere la via Parte_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
all'altezza del civico 55, sprofondava con la ruota anteriore Pt_3
sinistra in una buca profonda, non segnalata e non visibile, riportando lesioni personali nonché causando danni al mezzo.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attore.
Contr Il convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa per CP_1
essere garantito in caso di condanna per i danni patiti dall'attore.
Si costituiva quindi contestando in toto le domande del CP_4 CP_1
contestava ogni addebito o che la carenza di manutenzione fosse a lei imputabile osservando che il contratto di servizio che la obbligava alla manutenzione, sorveglianza e monitoraggio della sede stradale delimitava le obbligazioni a suo carico alle strade oggetto – su base annuale - di programmata e concordata (con il attività manutentiva non CP_1
superiore a mq 400.000 anno ed a mq 30.000 anno per i marciapiedi e solo
“per il calendato tempo in cui tale attività dovrà eseguirsi”.
Mancando ogni specifica obbligazione manutentiva programmata per la strada teatro del sinistro ed al tempo del sinistro (che il non CP_1
produceva né allegava) la domanda, a dire della , doveva essere CP_4
pertanto rigettata.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. AS. civ.
n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non
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possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il CP_1
controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992
(cfr. AS. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Va pure rilevato che l'art. 37, primo comma, lett. b), cod. strada pone espressamente a carico dei comuni l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale all'interno dei centri abitati.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. AS. civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. AS. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
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La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente
(cfr., ex plurimis, AS. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla luce delle risultanze delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
[cfr. verb. ud. 24 ottobre 2022] ed al verbale della Polizia Municipale in atti.
I fatti come rappresentati in citazione sono stati confermati.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attore [cfr. relazione del C.T.U. dott. depositata Persona_1
in atti].
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tribunale di Palermo
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Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada teatro Controparte_3
del sinistro) va condannato risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando all'esame della domanda di garanzia spiegata dal CP_3
nei riguardi di .
[...] CP_4
Essa è infondata.
Di fatti, a fronte delle puntuali osservazioni delle difese della chiamata in giudizio che ha evidenziato come il contratto di servizio non prevedessero un indiscriminato obbligo di manutenzione, sorveglianza e monitoraggio sulla intera rete stradale, ma parziali compiti di controllo e verifica riguardanti le lavorazioni fognarie (AMAP) ovvero settori programmati e delimitati della rete stradale previamente concordati con l'Amministrazione ( ), il nulla ha controdedotto. CP_4 CP_1
Il comune non ha coltivato la domanda in garanzia spiegata e non ha circostanziato i margini di responsabilità della terza chiamata in ordine ai fatti di causa ed alle difese da questa spiegate.
Alla luce di ciò la domanda di garanzia non può essere accolta.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate da in occasione della caduta del 4 Parte_1
maggio 2019 gli hanno provocato una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 30 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 3%, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) ed ha altresì reso i chiarimenti alle note critiche predisposte dal consulente di parte attrice [cfr. relazione cit. in atti].
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (AS. civ. n. 282/2009; così anche AS. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; AS. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Alla luce delle considerazioni che precedono, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle del Tribunale di Milano, spetta a , con riferimento al Parte_1
periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., personalizzato alla capacità lavorativa del soggetto e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (30 anni), la somma di € 5.000,00 in valori attuali già considerata la personalizzazione media dello stesso.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 2.875,00 in valori attuali.
Il CTU ha poi ritenute congrue le spese per € 123,99 per tanto non gli può essere accordata alcuna altra somma quale risarcimento del danno patrimoniale [cfr. produzione cit. e CTU in atti].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa Parte_1
dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 7.998,99 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
È altresì da riconoscersi un danno patrimoniale in favore di Pt_2
per i danni al mezzo documentati e diretta conseguenza del sinistro
[...]
verificatosi. Detto danno può essere quantificato nella somma di € 2.064,79 non essendo stata detta somma oggetto d specifica contestazione da parte delle Controparti.
Sulle somme in questione – al cui pagamento va condannato il
[...]
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della CP_3
domanda giudiziale e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite CP_1
sostenute da parte attrice.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e successive integrazioni. Le somme liquidate andranno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore – devono porsi definitivamente a carico del . Controparte_3
Palermo, 10 novembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile