Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 28 maggio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6499/2023
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 20 dicembre 2023, esponeva: Parte_1
-di aver presentato, in data 29 novembre 2019, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine essere riconosciuto invalido civile nella misura pari al 100%;
-sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 74%;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 27/2021
R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ed il ctu nominato l'aveva riconosciuto invalido civile nella misura pari al 91%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Lamentava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui il consulente era incorso nella valutazione delle patologie a carico dell'apparato cardio-respiratorio - valutate solo in misura pari al
50% - a cui, per comorbidità, si doveva aggiungere la bronchite asmatica cronica (cod. 6407) in misura pari al 45%.
Rilevava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per avere omesso la valutazione delle patologie del sistema immunitario, in particolare la gammapatia monoclonale benigna (cod. 9312 valutata solo in misura pari al 25%) e l'artrite reumatoide (non valutata, a cui andava attribuito il cod. 9303 e che avrebbe dovuto essere valutata in misura pari al 50%).
Evidenziava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 100%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 100% e che l' CP_1
venisse condannato al pagamento pensione di inabilità, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse CP_1 ad agire nonché l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 28 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento alla pensione di inabilità (giudizio iscritto al RG n. 27/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 91% dal marzo 2021 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp,
Il ctu, nel procedimento per atp, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (II classe nyha) 6442 (dalla tabella invalidità civile dm
05/02/92) 45%; anchilosi di ginocchio rettilinea 7205 (dalla tabella invalidità civile dm 05/02/92) cui si associa con calcolo salomonico rigidità di anca superiore al 50% 7217 (dalla tabella invalidità CP_ civile dm 05/02/92) 60% (già riconosciuto in sede in data 10/9/2020); - gammapatia monoclonale benigna 9312 (dalla tabella invalidità civile dm 05/02/92) 25% (già riconosciuto in
CP_ sede in data 10/9/2020); - bronchite asmatica cronica 6407 (dalla tabella invalidità civile dm
05/02/92) 45%.” ed ha concluso ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 91% dal marzo 2021.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha affermato che “Rivedendo il caso
e le certificazioni a distanza di tempo si ritiene di sostituire la patologia rispondente al codice 9312 con il 9303…. Si accetta il rilievo relativo alla considerazione salomonica della patologia cardiologica con quella polmonare”.
Il ctu ha, dunque, ritenuto il ricorrente affetto da “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (II classe nyha) 6442 (dalla tabella invalidità civile dm 05/02/92) cui si associa con calcolo salomonico bronchite asmatica cronica 6407 (dalla tabella invalidità civile dm 05/02/92)
80%; 3 firmato da: emesso da: ng ca 3 serial#: Email_1 Controparte_2
- anchilosi di ginocchio rettilinea 7205 (dalla tabella CodiceFiscale_2
invalidità civile dm 05/02/92) cui si associa con calcolo salomonico rigidità di anca superiore al CP_ 50% 7217 (dalla tabella invalidità civile dm 05/02/92) 60% (già riconosciuto in sede in data
10/9/2020); - artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni 9303 (dalla tabella invalidità civile dm 05/02/92) 50%” ed in base al calcolo riduzionistico ha determinato una percentuale del 96%”.
Il ctu ha concluso ritenendo che “sulla base dell'attualità anatomo funzionale e delle certificazioni esibite in sede di ATP” il ricorrente va riconosciuto “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale 100% dal marzo 2021”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento della pensione di inabilità da marzo 2021, come previsto dal ctu.
7.- .Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp, ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante parte viene posta a carico dell' e CP_1
liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento della Parte_1
pensione di inabilità dal marzo 2021;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un terzo terzi delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 liquidate nella somma già ridotta di € 898,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario, e dichiara compensata la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga