Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Il termine contemplato dall'art 656 cod.proc.pen.(relativo alla esecuzione delle pene detentive) nel testo modificato dalla legge 27.5.1998 n. 165, ha natura processuale e, conseguentemente, è assoggettabile alla disciplina della sospensione prevista dall'art 1 della legge 7.10.1969 n. 742 e succ. mod. Invero, posto che dalla ricezione dell'avviso di cui al quinto comma, inizia a decorrere il termine concesso al condannato per chiedere l'applicazione di una misura alternativa, e poiché, con la relativa istanza, il condannato o il suo difensore (il cui ausilio tecnico e la cui opera professionale sono previsti dalla legge) attivano un procedimento, quale quello di sorveglianza, permeato -nella sua struttura- dalle garanzie di giurisdizionalità, non può essere dubbio che, anche detto termine, se cadente in periodo feriale, inizia o riprende il suo corso dal giorno successivo alla cessazione di tale periodo.
Commentario • 1
- 1. Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024
Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/1999, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 16/11/1999
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. RENATO L. CALABRESE Consigliere N. 5504
3. Dott. GENNARO MARASCA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 43941/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bari, emessa il 18 settembre 1998 nei confronti di AC US, nato ad [...] il [...]
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso O S S E R V A
Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'istanza proposta da QU US, sospendeva l'efficacia dell'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica della stessa sede per l'esecuzione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione inflitta con sentenza 4 novembre '97 della corte suddetta. Ha rilevato il giudice "a quo" che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 656, comma quinto, c.p.p. per la presentazione della domanda di misura alternativa alla detenzione non era decorso quando dal pubblico ministero fu disposta la revoca del decreto di sospensione del provvedimento di esecuzione, essendo rimasto sospeso durante il periodo feriale ai sensi dell'art. 240 bis d.lg. n. 395 del 1990
Propone ricorso per cassazione il P.G., denunciando violazione degli artt. 656, c. 8, c.p.p., nel testo modificato con la legge 27 maggio 1998, n. 165, ed 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p..
Deduce l'organo ricorrente che la corte distrettuale ha ritenuto tempestiva l'istanza del QU sull'erroneo presupposto che il termine per la sua presentazione avesse carattere processuale e fosse sospendibile in periodo feriale.
Il ricorso va disatteso.
Come e' noto, l'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trova la sua origine e giustificazione nella finalità di assicurare un periodo globale di riposo agli avvocati e ai procuratori legali.
Esso non congela o paralizza ogni attività degli organi giudiziari, e neppure è applicabile a tutti i termini processuali, rimanendone esclusi quelli relativi ad attività di controllo giurisdizionale da compiere "in favore" di indagati, imputati o condannati, per modo che la sospensione finisce per essere riferibile unicamente ai termini concernenti attività che potrebbero risultare di pregiudizio per gli interessi di detti soggetti.
Sulla base di queste premesse, deve affermarsi - conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.G. in sede, le cui argomentazioni qui si condividono tutte - che il termine contemplato dall'art. 656, c. 5, c.p.p., nel testo modificato dalla legge n. 165 del 1998, ha natura "processuale" ed è assoggettabile alla disciplina della sospensione prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 e succ. modif..
Occorre sottolineare che la specifica finalità che si è inteso perseguire con la introduzione della disposizione del quinto comma dell'art. 656 c.p.p. è stata quella di assicurare ai condannati a pena reclusiva non superiore ai limiti quantitativi in essa stabiliti, i quali si trovino in libertà all'atto del passaggio in giudicato della sentenza e nei cui confronti può, quindi, dirsi operante una sorta di presunzione di non periciolosità o di "caduta" della pericolosità, il mantenimento del loro stato in modo da evitare l'ingresso in istituti e le negative influenze dell'ambiente carcerario nella prospettiva del possibile ottenimento di una misura alternativa, che può essere richiesta nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'avviso che il pubblico ministero deve inserire nel decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione. Dal mancato rispetto del termine si producono gravi conseguenze, giacché quel decreto va revocato e l'ordine suddetto immediatamente eseguito. Dunque, dalla cennata esigenza innovativa, a sua volta originata dalla pressione di spinte liberiste in senso rieducativo oltre che da una chiara finalità di deflazione carceraria, è scaturita la riforma dell'art. 656 c.p.p., che risulta caratterizzata dalla previsione di un complesso meccanismo procedurale per accedere ai benefici penitenziari alternativi, il quale si svolge secondo un prefissato schema, che contempla l'avviso del p.m. al condannato come atto necessario dell'ordinaria sequenza, in cui si inserisce con carattere di strumentalità rispetto alla successiva eventuale presentazione dell'istanza da parte di quest'ultimo all'organo esecutivo, che deve poi provvedere alla sua trasmissione al tribunale di sorveglianza competente a decidere nel merito della stessa. In tale ordinata sequenza, l'atto d'impulso propriamente diretto a promuovere l'iter procedurale previsto dall'art. 678 c.p.p. va individuato nella sola richiesta di parte, rispetto alla quale l'avviso suddetto si pone come antecedente indispensabile per la tipica funzione che è destinato a svolgere, posto che dalla sua ricezione inizia a decorrere il termine concesso al condannato per chiedere l'applicazione di una misura alternativa, pena la eseguibilità dell'ordine di carcerazione in caso di mancata o ritardata proposizione dell'istanza.
La correttezza di tale impostazione ermeneutica trova conferma nel tenore della menzionata disposizione, da cui emerge l'esistenza di un rapporto di necessaria correlazione tra la consegna dell'avviso di cui sopra e la decorrenza del termine di presentazione della domanda di misura alternativa che costituisce l'unico atto propulsivo del procedimento di sorveglianza e al quale va indubbiamente riconosciuta natura processuale.
Nella nuova e articolata fattispecie, di cui al quinto comma dell'art. 656 c.p.p., la indubbia processualità dell'atto colto alla instaurazione del procedimento di sorveglianza rende partecipe di tale connotato il termine stabilito per il suo compimento, il quale deve ritenersi assoggettabile al regime di sospensione in periodo feriale.
La disciplina dettata dalla legge n. 742 del 1969, come modificata dall'art. 240 bis delle norme di attuazione, è estensivamente applicabile anche al processo di sorveglianza, giusta il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. II, C;
C. 10 febbraio 1995, Dendeni), onde non cade dubbio che nell'area di operatività della sospensione vada compreso il termine di cui si discute il quale, se cadente in periodo feriale, inizia o riprende il suo corso dal giorno successivo alla cessazione di tale periodo. È innegabile, infatti, che il termine in questione è collegato ad un atto di impulso processuale (l'istanza di misura alternativa) che, avuto riguardo ai riflessi di vario ordine che vi sono connessi, ben può richiedere l'ausilio tecnico e l'opera professionale di un difensore che nel periodo di sospensione può venire a mancare. Allo scopo di assicurare in una visione pragmatica coerente con la "ratio" della legge di difesa, non può che affermarsi la sospendibilità del termine in parola, poiché esso riguarda un atto da qualificarsi processuale a tutti gli effetti giuridici, essendo diretto ad attivare un procedimento quale quello di sorveglianza - permeato nella sua struttura dalle garanzie di giurisdizionalità - e che può essere compiuto ad iniziativa della parte o del suo difensore, i quali dall'art. 678, comma primo, c.p.p. sono indicati alternativamente come i soggetti titolari del potere di istanza. L'impugnata decisione che ha ritenuto il termine in questione soggetto al regime sospensivo si appalesa quindi giuridicamente corretta, sicché essa va mantenuta ferma con conseguente rigetto del proposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2000