TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 17/06/2025 al n. 2923/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FORMISANO PASQUALE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ZURINO RODOLFO OMAR, dal quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.06.2025, la ricorrente , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
in San Giuseppe Vesuviano (NA) il 15.02.2016 dalla cui unione nascevano due figli, , nato il [...] in [...], e , nato il [...] Per_1 Persona_2
in San Gennaro Vesuviano (NA), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori, regolamentazione del diritto di visita e determinazione a suo carico del resistente del mantenimento per sé e per i figli minori.
Il resistente si costituiva in giudizio depositando note congiunte in cui, insieme alla ricorrente, venivano definite le condizioni di separazione pattuite e, dunque, instavano per una pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento dell'intervenuto accordo.
All'udienza presidenziale del 01.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, già versato in atti e, pertanto, chiedevano la trasformazione della presente procedura in separazione consensuale, con l'omologa delle condizioni di separazione pattuite tra le parti.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l' Parte_3
risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso
[...]
dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
01.12.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
15.02.2016 in San Giuseppe Vesuviano (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi dei figli minori, e , Per_1 Persona_2
come sopra generalizzati, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi riconoscendo che la stessa non è addebitabile a nessuno di essi;
2. dichiarare che gli stessi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza ed il loro domicilio. Difatti, il sig. ha lasciato la Parte_2 casa coniugale e si è trasferito da tempo presso altra abitazione in Saviano (NA) alla via Tommasoni
n. 85, mentre la signora abita tuttora nella casa coniugale sita San Gennaro Vesuviano Parte_1
(NA) alla via Falco n. 30, piano primo, unitamente ai figli minori.;
3. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con contestuale esercizio della Per_1 Per_2
potestà genitoriale e domicilio presso la madre;
4. assegnare la casa coniugale, sita in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Falco n. 30, piano primo, di proprietà dei genitori del marito, completa di arredi e corredi, alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, e, da oggi, provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze e forniture (GPL, ENEL, ACQUA, etc.) nonché ad effettuare le relative volture;
5. disporre che il sig. corrisponda mensilmente alla moglie un assegno dell'importo Parte_2
di euro 600,00 (seicento/00) a titolo di mantenimento per i figli minori, e che sarà Per_1 Per_2 versato entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese e tanto a far data dal prossimo 5 dicembre
2025. Le predette somme saranno accreditate su conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla moglie al marito anche tramite sms;
6. disporre che oltre all'assegno di mantenimento per i figli, il sig. contribuisca, nella Parte_2
misura del 50%, a tutte le eventuali spese straordinarie, scolastiche e a quelle mediche in generale (visite specialistiche, esami di laboratorio, eventuali degenze ospedaliere, etc.), per i figli nonché a quelle occorrenti per l'abbigliamento relativo alle attività sportive e ricreative in genere ed a quelle dentistiche ove necessarie. Dal canto suo, la sig.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, e Parte_1 di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi pretesa, presente e futura, a titolo di assegno per il di lei mantenimento;
7. disporre che il padre possa tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana compatibilmente con
l'attività lavorativa ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, oltre che per 15 giorni durante le vacanze estive;
per le festività natalizie e pasquali i figli le trascorreranno, di anno in anno, in maniera alternata e precisamente: il giorno 24 dicembre con il padre ed 25 dicembre con la madre;
31 dicembre con il padre e primo gennaio con la madre;
il giorno di pasqua con il padre ed il giorno di pasquetta con la madre;
quindi i figli trascorreranno le suddette festività in modo alternato, un anno con la madre e quello successivo con il padre, e così via, e sempre con il consenso dei figli medesimi, qualora abbiano raggiunto l'età per poter adottare una libera scelta;
8. i coniugi dichiarano che il mobilio presente nella casa coniugale (cucina completa, camera da letto, cameretta ed altri beni mobili), acquistato dalla moglie, resta a lei assegnato che continuerà ad utilizzarlo nell'interesse della famiglia e soprattutto dei figli. Così come restano nella disponibilità della moglie i corredi presenti nella casa coniugale. Altresì, gli oggetti in oro, quali regalie dei figli, restano nella disponibilità della moglie che li conserverà secondo gli obblighi del custode. I coniugi danno atto di non aver ulteriori beni da dividersi;
gli stessi danno atto che il marito ha ritirato i propri effetti personali dalla casa coniugale ed ha restituito alla moglie anche le chiavi di accesso;
9. entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio ex art.
6 - co. 12 - L. 898/70 nonché a mantenere buoni rapporti, di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro nonché con i rispettivi parenti;
inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
10. i coniugi si prestano, sin da ora, reciproco assenso a richiedere il rilascio del passaporto. Gli stessi coniugi, previa verifica delle rispettive posizioni lavorative, si prestano sin da ora il reciproco consenso
e/o autorizzazione per la richiesta dell'assegno unico presso gli enti previdenziali preposti.”
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
US VE (NA) il 18.11.1987 e nato Parte_2
a POMPEI (NA) il 28.11.1991, che hanno contratto matrimonio il giorno
15.02.2016 in SAN US VE (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n.2, Parte I, Anno 2016);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda. d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 17/06/2025 al n. 2923/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FORMISANO PASQUALE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ZURINO RODOLFO OMAR, dal quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.06.2025, la ricorrente , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_2
in San Giuseppe Vesuviano (NA) il 15.02.2016 dalla cui unione nascevano due figli, , nato il [...] in [...], e , nato il [...] Per_1 Persona_2
in San Gennaro Vesuviano (NA), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori, regolamentazione del diritto di visita e determinazione a suo carico del resistente del mantenimento per sé e per i figli minori.
Il resistente si costituiva in giudizio depositando note congiunte in cui, insieme alla ricorrente, venivano definite le condizioni di separazione pattuite e, dunque, instavano per una pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento dell'intervenuto accordo.
All'udienza presidenziale del 01.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, già versato in atti e, pertanto, chiedevano la trasformazione della presente procedura in separazione consensuale, con l'omologa delle condizioni di separazione pattuite tra le parti.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l' Parte_3
risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso
[...]
dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
01.12.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
15.02.2016 in San Giuseppe Vesuviano (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi dei figli minori, e , Per_1 Persona_2
come sopra generalizzati, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi riconoscendo che la stessa non è addebitabile a nessuno di essi;
2. dichiarare che gli stessi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza ed il loro domicilio. Difatti, il sig. ha lasciato la Parte_2 casa coniugale e si è trasferito da tempo presso altra abitazione in Saviano (NA) alla via Tommasoni
n. 85, mentre la signora abita tuttora nella casa coniugale sita San Gennaro Vesuviano Parte_1
(NA) alla via Falco n. 30, piano primo, unitamente ai figli minori.;
3. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con contestuale esercizio della Per_1 Per_2
potestà genitoriale e domicilio presso la madre;
4. assegnare la casa coniugale, sita in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Falco n. 30, piano primo, di proprietà dei genitori del marito, completa di arredi e corredi, alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, e, da oggi, provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze e forniture (GPL, ENEL, ACQUA, etc.) nonché ad effettuare le relative volture;
5. disporre che il sig. corrisponda mensilmente alla moglie un assegno dell'importo Parte_2
di euro 600,00 (seicento/00) a titolo di mantenimento per i figli minori, e che sarà Per_1 Per_2 versato entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese e tanto a far data dal prossimo 5 dicembre
2025. Le predette somme saranno accreditate su conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla moglie al marito anche tramite sms;
6. disporre che oltre all'assegno di mantenimento per i figli, il sig. contribuisca, nella Parte_2
misura del 50%, a tutte le eventuali spese straordinarie, scolastiche e a quelle mediche in generale (visite specialistiche, esami di laboratorio, eventuali degenze ospedaliere, etc.), per i figli nonché a quelle occorrenti per l'abbigliamento relativo alle attività sportive e ricreative in genere ed a quelle dentistiche ove necessarie. Dal canto suo, la sig.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, e Parte_1 di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi pretesa, presente e futura, a titolo di assegno per il di lei mantenimento;
7. disporre che il padre possa tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana compatibilmente con
l'attività lavorativa ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, oltre che per 15 giorni durante le vacanze estive;
per le festività natalizie e pasquali i figli le trascorreranno, di anno in anno, in maniera alternata e precisamente: il giorno 24 dicembre con il padre ed 25 dicembre con la madre;
31 dicembre con il padre e primo gennaio con la madre;
il giorno di pasqua con il padre ed il giorno di pasquetta con la madre;
quindi i figli trascorreranno le suddette festività in modo alternato, un anno con la madre e quello successivo con il padre, e così via, e sempre con il consenso dei figli medesimi, qualora abbiano raggiunto l'età per poter adottare una libera scelta;
8. i coniugi dichiarano che il mobilio presente nella casa coniugale (cucina completa, camera da letto, cameretta ed altri beni mobili), acquistato dalla moglie, resta a lei assegnato che continuerà ad utilizzarlo nell'interesse della famiglia e soprattutto dei figli. Così come restano nella disponibilità della moglie i corredi presenti nella casa coniugale. Altresì, gli oggetti in oro, quali regalie dei figli, restano nella disponibilità della moglie che li conserverà secondo gli obblighi del custode. I coniugi danno atto di non aver ulteriori beni da dividersi;
gli stessi danno atto che il marito ha ritirato i propri effetti personali dalla casa coniugale ed ha restituito alla moglie anche le chiavi di accesso;
9. entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio ex art.
6 - co. 12 - L. 898/70 nonché a mantenere buoni rapporti, di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro nonché con i rispettivi parenti;
inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
10. i coniugi si prestano, sin da ora, reciproco assenso a richiedere il rilascio del passaporto. Gli stessi coniugi, previa verifica delle rispettive posizioni lavorative, si prestano sin da ora il reciproco consenso
e/o autorizzazione per la richiesta dell'assegno unico presso gli enti previdenziali preposti.”
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
US VE (NA) il 18.11.1987 e nato Parte_2
a POMPEI (NA) il 28.11.1991, che hanno contratto matrimonio il giorno
15.02.2016 in SAN US VE (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n.2, Parte I, Anno 2016);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda. d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca