Sentenza 7 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE00[VIDE 13/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA ggetto Risoluzione contrattuale per recesso e/o disdetta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11998/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere us Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep.2p Ud. 27/09/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CAGRATIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig.. Tiss e per diritti FENDT ITALIANA SRL, in persona dell'amministratore 7 GEN. 2002 IL CANCELLIERE legale rappresentante pro- tempore Hans Egger, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.CONFALONIERI 5, €1,55 L3000 CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato GRUNER MICHAEL, giusta delega in atti;
DH675160 ricorrente
contro
AGRI LODI DI LOTTAROLI & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 148, presso lo studio 2001 dell'avvocato MARIO RAGAZZONI, che 10 difende 1668 unitamente all'avvocato TIZIANO COMPARINI, con procura Д 1 speciale del Dott. Notaio Lorenzo Stucchi in LO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 21/luglio 1999, REP.N. 123562; Rilasciata copia legale resistente - at Sig. per diritti € avversO la sentenza n. 23/99 della Sezione distaccata 12 Mala 2002 IL CANCELLIERE di Corte BOLZANO,d'Appello di emessa 1'11/02/1999, depositata il 01/03/99; RG.86/1998, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni MANZIal Sig. per diritti € 1853 +2 Battista PETTI;
I N 2007 udito l'Avvocato CARLO ALBIBI (per delega Avv. Luigi IL CANCELLIERE Manzi); udito l'Avvocato TIZIANO CAMPARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del I motivo, accoglimento del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AZ1505 Con citazione del 2 febbraio 1995 la società Agri 82150502 LO di Lottaroli e C. (snc) conveniva dinanzi al tri- 07150512 bunale di Bolzano la società ND Italiana srl e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di tre- 42160501 centomilioni per invalidità del recesso contrattuale. La società Agri LO esponeva di aver stipulato il 30 ottobre 1992 un contratto di concessione di vendita AZ150521 di trattrici e porta attrezzi, per la provincia di Mi- 421003154 lano, e che senza indicazione di una giusta causa di 2 recesso la società concessionaria, nell'ottobre 1994, aveva risolto il contratto, seguito da ulteriore di- sdetta. Essendo invalido il recesso il rapporto doveva ri- tenersi in vigore, e pertanto le somme erano richieste а titolo di provvigioni o di lucro cessante (mancato guadagno). Si costituiva la ND e contestava il fondamento delle domande sostenendo che erano ben note alla con- troparte le cause del recesso, e cioè la scarsa vendita (negli anni 1992/94) dei trattori ed accessori e la violazione del contratto in relazione а vendite fuori della zona assegnata. La ND spiegava domanda riconvenzionale per oltre 157 milioni in relazione a ragioni di dare della con- cessionaria. Istruita la lite il Tribunale di Bolzano, con sen- tenza del 14 aprile 1998, respingeva le domande della AGRI e la condannava a pagare alla FENDT un modesto im- porto residuo (di L. 2.464.978) oltre alla rifusione delle spese del giudizio. La decisione era appellata dalla AGRI che ne chie- deva la riforma;
resisteva la controparte. Con sentenza del 1° marzo 1999 la Corte di appello di Trento, non definitivamente decidendo, in totale ri- 3 forma della decisione impugnata dichiarava l'illegittimità del recessO e disponeva la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza, e rimetteva la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva. Contro questa decisione ha proposto ricorso la ND Italiana, affidato a due motivi. Per la Agri LO è stata conferita procura ai difensori per la difesa orale all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento per il secondo moti- mentre è infondato per il primo motivo, per le se- vo, guenti considerazioni. Nel primo motivo si deduce il vizio della motiva- zione su punto decisivo. La tesi è che il recesso era legittimo, in quanto la vendita dei trattori fuori zona era in violazione dei patti ed in quanto vi era stata una rilevante fles- sione nelle vendite. La censura involge u n apprezzamento in fatto della clausola contrattuale (art. 12) che consente la revoca della concessione, in presenza di una giusta causa. I giudici del riesame, dopo aver analizzato la clausola e la dichiarazione di recesso, osservano (ff. 11, 12 motivazione): a. che la circostanza, non contestata, della vendi- 4 ta fuori zona, non può essere considerata come giusta causa di recesso, non essendo inclusa tra le cause le- gittimanti la revoca senza preavviso (art. 12 secondo comma della clausola); b. che in assenza di un parametro contrattuale fis- sato dalle parti, al quale attenersi per valutare una eventuale riduzione dell'attività, non sono condivisi- bili le argomentazioni della concessionaria circa la flessione delle vendite nel periodo indicato. Quanto alla prima considerazione, la censura in ri- corso non colpisce la ratio decidendi che attiene al contenuto della clausola, che è ben delimitato;
quanto alla seconda, la censura ripropone, diffusamente, argo- mentazioni in fatto sulla cd. flessione. Ma tali cen- sure non attengono al ragionamento ed al convincimento della Corte, che è analitico e motivato, ma ad un ra- gionamento alternativo in favore del ricorrente. Non può dunque dedursi, in sede di legittimità, una terza riconsiderazione di elementi di fatto, se non in presenza di lacune o di travisamenti che si traducano in un vizio di motivazione. Il motivo dev'essere rigettato. Appare invece fondato il secondo motivo: ed in ve- in alternativa alla risoluzione per recesso, la so- ro, cietà concedente ha dato disdetta per la fine conven- 5 3 zionale del rapporto, che non intendeva rinnovare, ai sensi del primo comma dell'art. 12. Il giudice di appello, che pure era stato investito della questione, sia da parte dell'appellante (Agri Lo- di) che agiva per l'accertamento dell'ingiusto recesso, sia da parte della controparte, che resisteva, insi- stendo nella indicazione delle cause di risoluzione del rapporto, ha dato una motivazione illogica e giuridica- mente errata, per escludere la rilevanza della disdetta per la fine del rapporto. Infatti l'argomento del giudice del riesame è il deve ritenersi illegittima seguente: "conclusivamente mentre la successiva di- la revoca della concessione *** chiarazione di disdetta della ND in data 21 ottobre 1994 con preavviso di tre mesi risulta irrilevante ed inefficace, ed essendo intervenuta su un contratto dal quale la stessa concedente era già receduta". Dove la contraddizione è evidente: se è invalido il recesso, il rapporto prosegue sino alla naturale sca- denza. Se prosegue, la disdetta del 21 ottobre 1994, con preavviso di tre mesi, è conforme alla clausola 12 primo comma del contratto, ed è dunque contrattualmente efficace. Il vizio della motivazione sussiste e contiene una omessa pronuncia. 6 3 Consegue che in accoglimento di tale motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio, dinanzi alla Corte di appello di Trento, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione, e rinvia anche per le spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento. Roma, 27 settembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Fa ccia Bohh Per Depoeltata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 ₤11.02 Gina Pasoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T19T129,11 AST 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE OPMA 2 ១ on: $195. Vercie C. 149.77 4 Registrato in dcia Seria ៩ (euroCENTOQUARANTANOVE/77.) al n. p. 11 Dirigento Area Cervizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Poludiziar (Dr. M. RACC