Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
Nel rito a citazione a diretta la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale mediante il deposito, prima del termine di sette giorni antecedenti l'udienza, di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Lista testi depositata in ritardo, ma la verità esige .. sacrifici (Cass. 46147/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019
Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2010, n. 43211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43211 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/11/2010
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2031
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 40406/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI TO, nato a *Barcellona Pozzo di Gotto* il *19/06/1950*;
avverso la sentenza del 19/05/2008 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorso è proposto dalla difesa di LI TO avverso la sentenza della Corte d'Appello Messina del 19/5/2008 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di Euro 200,00 di multa ritenendo assorbito il delitto di danneggiamento in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per avere la Corte ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità svolta nella fase di acquisizione delle prove in primo grado, ove era stata ammessa la lista testi offerta dalla parte civile, costituitasi successivamente, malgrado questa avesse di fatto richiesto l'ammissione dei testi indicati in qualità di parte offesa, non costituita, in violazione della ratio di cui all'art. 79 cod. proc. pen., comma 3. Si osservava che nella specie era stata disattesa la preclusione fissata per la parte civile che si costituisca dopo il termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen, a cui è inibita l'indicazione di testimoni. Nella specie, al più, il difensore di parte civile avrebbe potuto avvalersi della facoltà di cui all'art.493 cod. proc. pen., comma 2, procedimento non seguito nel concreto.
Si riteneva violato quindi il disposto dell'art. 526 cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'intero procedimento e della pronuncia.
3. Con il secondo motivo si denuncia mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, contestando l'omessa valutazione offerta dalla Corte alle censure di inattendibilità della parte lesa, la quale risultava aver riferito della presenza di testimoni ai fatti solo in sede di audizione dibattimentale, omettendone l'indicazione in sede di presentazione di querela, senza riuscire a spiegare la circostanza, rilievo in fatto puntualmente sollevato dinanzi ai giudici di appello e rimasto privo di motivazione, unitamente alla mancata analisi della diversa lettura dei fatti fornita dall'interessato.
4. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per non essere integrati nella specie gli elementi costitutivi del reato ritenuto, assumendo che, dalle prove raccolte, emergeva univocamente l'assenza di una contesa, e quindi l'impossibilità di correlare l'episodio in contestazione al preteso esercizio di un proprio diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'eccezione in rito è manifestamente infondata, atteso che nel presente procedimento, a citazione diretta, la parte offesa, che non aveva ancora avuto la possibilità di costituirsi parte civile per l'assenza dell'udienza preliminare, ha provveduto a depositare memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., comma 1, ben prima del termine di sette giorni antecedenti l'udienza fissato dalla legge per il deposito di liste testimoniali, così permettendo la discovery prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., comma 4, cui è finalizzata la previsione della inammissibilità della prova indicata oltre il richiamato termine, in quanto ha consentito alla controparte di conoscere i testi di cui avrebbe chiesto l'escussione. In tal senso quindi deve ritenersi del tutto priva di conseguenze la mancata osservanza della forma della presentazione delle liste, prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., stante il riconoscimento nel concreto dei diritti di difesa, con conoscibilità per l'imputato delle prove sollecitate dalla controparte, ed effetti identici a quelli previsti per il caso di deposito della lista a cura della parte civile. Peraltro, come si è accennato, la presentazione delle liste nelle forme richiamate era preclusa all'interessato, in ragione della mancanza, alla data del deposito, della qualifica formale di parte civile, per la scansione del procedimento seguito nel caso di specie, sicché l'utilizzazione della forma della memoria allo stesso fine ha avuto la funzione di permettere la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, e nel contempo di tutelare i diritti della difesa dell'imputato di conoscere anticipatamente il campo di indagine sul quale la controparte intendeva confrontarsi, dal che deve necessariamente escludersi la violazione di qualsiasi diritto processuale dell'imputato. La giurisprudenza in argomento è univoca nel senso di equiparare le liste che la parte civile potrebbe depositare ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. a quelle indicate dalla parte offesa nella memoria (per tutte da ultimo Sez. 5, n. 28748 del 08/06/2005, dep. 29/07/2005, imp. Neroni, Rv. 232297), sancendo la piena equiparabilità degli effetti dei due atti, con conseguente assenza del profilo di illegittimità rilevato. Peraltro, per completezza, è appena il caso di ricordare che, anche ove si sia giunti all'assunzione di prove non indicate dalle parti, come non è avvenuto in questo caso, il sistema processuale non prevede una sanzione di inutilizzabilità della prova, non essendo tale previsione contenuta nella disposizione dettata in argomento dall'art. 191 cod. proc. pen. (sez. 6 n. 9214 del 01/02/2005, dep. 09/03/2005, imp. Zaratin).
2. Del pari inammissibile è l'ulteriore motivo di ricorso, relativo alla contestazione di credibilità del teste di accusa, che costituisce eminentemente valutazione di merito, il cui vizio non è possibile valorizzare nella specie, neppure attraverso l'esame della motivazione della sentenza, che in proposito risulta completa, esaustiva e non contraddittoria. Deve poi osservarsi che le contestazioni di credibilità del teste non sono state evidenziate neppure dalla difesa deducente durante il controesame, malgrado sia questa l'attività funzionalmente volta alla valorizzazione delle contraddizioni del teste, che non possono invece desumersi dalle deduzioni unilaterali della parte sfavorita dall'esito della prova.
3. All'accertamento d'inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nell'ammontare, che si ritiene equo, determinato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010