Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2010, n. 43211
CASS
Sentenza 25 novembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel rito a citazione a diretta la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale mediante il deposito, prima del termine di sette giorni antecedenti l'udienza, di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Lista testi depositata in ritardo, ma la verità esige .. sacrifici (Cass. 46147/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019

    Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2010, n. 43211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43211
Data del deposito : 25 novembre 2010

Testo completo