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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA FE presidente
Biagio Politano consigliere
AN AR OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1844/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da contratto per prestazioni sanitarie e vertente tra
(C.F.: ), difesa dagli avvocati Parte_1 P.IVA_1
AN e LO TA
Parte appellante e
(C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Giovanni Lauricella
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “accertare e dichiarare infondata la opposizione al decreto ingiuntivo n.1813/2016 reso inter partes dal
Tribunale di Cosenza e per l'effetto accertare la fondatezza dei crediti portati nel titolo monitorio stesso che va confermato;
in ogni caso, condannare al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di €728.194,49 oltre Parte_2
interessi di mora ex DLgs231/02 per i titoli contenuti nel ricorso per decreto ingiuntivo n.1813/2016 (RG3789/2016) ed a conferma del titolo monitorio stesso. Accolto il primo motivo di appello, ancora in riforma della impugnata Sentenza 417/2019, condannare l
[...]
al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del primo grado per essere la appellata soccombente e così determinarsi le spese con applicazione delle misure previste e disciplinate nel DM55/14.”
Per la parte appellata: “Rigettare l'atto d'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 417/2019 del Tribunale di Cosenza in Parte_1
quanto invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
L aveva adito il Tribunale Controparte_1
di Cosenza per opporsi al decreto ingiuntivo n. 1813/2016 che le era stato notificato in data 16.1.2017 per il pagamento della somma di €
728.194,00, oltre a spese e interessi, a titolo di credito per fatture emesse da società che avevano ceduto i propri crediti a Parte_1
L'opponente aveva dedotto la carenza di legittimazione ad agire di in assenza di accettazione degli atti di cessione, Parte_1
2 l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza del contratto e la non debenza degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
In particolare, l'azienda sanitaria aveva evidenziato la mancata produzione di ordinativi, documenti di trasporto, attestazioni di consegna e accettazione delle forniture da parte della P.A., nonché l'assenza di idonea messa in mora.
La si era costituita, argomentando per il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Con la sentenza n. 417/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 28.2.2019 a definizione del giudizio n. 990/2017 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato le spese di lite.
Il tribunale aveva ritenuto fondata la dedotta nullità del contratto di fornitura per mancanza della forma scritta e della procedura di evidenza pubblica.
La ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei Parte_1
seguenti motivi: 1) errore nell'accertamento del credito – violazione dell'art. 112 c.p.c.: il tribunale avrebbe erroneamente omesso di esaminare la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e nel corso del giudizio di opposizione, relativa ai contratti di fornitura e agli atti di cessione del credito, documenti depositati e non specificamente contestati dalla controparte, che dimostrerebbero la sussistenza di contratti scritti validi a fondamento dei crediti ceduti;
2) erronea compensazione delle spese di lite.
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione, ed evidenziando in particolare: a) come la documentazione richiamata da non dimostri l'esistenza Parte_1
3 di valide obbligazioni contrattuali a fondamento del credito azionato;
b) come la produzione documentale riguardi solo alcune società cedenti
( Glaxosmithkline, GA e LC), mancando qualsiasi prova CP_2
scritta del rapporto intercorso con altre società indicate nel decreto ingiuntivo (Amplifon, Bristol Myers Squibb, 3M Italia, MSD Italia,
Roche, Telecom, VIIV Healthcare); c) come anche per le società documentate, gli atti depositati (accordi quadro e convenzioni regionali) non costituiscano contratti di fornitura in forma scritta, essendo privi degli ordinativi specifici richiesti per il perfezionamento del vincolo negoziale;
d) come, anche ove ritenuta dimostrata la fonte contrattuale, il credito sia comunque estinto per intervenuto pagamento, come da mandati prodotti nel fascicolo di primo grado;
e) come corretta apparirebbe la compensazione delle spese di lite disposta dal tribunale, attesi la peculiarità della vicenda e l'esito del giudizio.
All'udienza del 14.5.25, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 19.5.25, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere in parte accolto per le ragioni che seguono.
La corte condivide quanto affermato dal tribunale in relazione alla necessità di provare la stipulazione per iscritto dei contratti in cui è parte la P.A.
La banca - quale cessionaria dei crediti delle società Parte_1
Glaxosmithkline, GA, LC, Amplifon, Bristol Myers Squibb, CP_2
3M Italia, MSD Italia, Roche, Telecom, VIIV Healthcare, delle cui cessioni ha fornito adeguata prova scritta e dunque è legittimata attiva – fonda la propria pretesa sulla documentazione prodotta a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto.
4 Orbene, considerato quanto prima detto in relazione alla necessità della prova della stipulazione in forma scritta dei contratti in cui è parte una pubblica amministrazione, non emerge dai documenti prodotti dalla Pt_ banca adeguata prova della stipulazione in forma scritta dell'accordo con le società Amplifon, Bristol Myers Squibb, 3M Italia, MSD Italia,
Roche, Telecom, VIIV Healthcare.
Non sono sufficienti, infatti, i documenti relativi a meri ordinativi e fatture.
Tale prova non emerge neppure per la società LC, in quanto, pur risultando nominata la documentazione allegata in data 24.10.2017 nel giudizio di primo grado quale “contratti”, nel documento corrispondente
(all. 16) non si rinviene alcun contratto, ma soltanto la copiosa documentazione relativa alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.
Dalla documentazione in atti emerge, invece, la fondatezza della pretesa relativamente ai crediti portati dalle fatture prodotte ed emesse dalle società Bayer s.p.a, Glaxosmithkline s.p.a. e GA Italia s.r.l.
La prova scritta della fonte contrattuale si rinviene nei seguenti documenti: a) per la Bayer s.p.a. l'accordo quadro del 7.1.2013 e deve, dunque, riconoscersi alla società un credito per € 36.349,43; b) per la
GA Italia s.r.l. la convenzione per la fornitura rep. 47/2014 e deve, dunque, riconoscersi alla società un credito per € 674,66; c) per la
Glaxosmithkline s.p.a. la convenzione n. 15/2015 e deve, dunque, riconoscersi alla società un credito per € 144.831,93.
La somma complessiva di cui risulta creditrice la banca Parte_1
è, quindi, parti a € 181.856,02.
Né vale a inficiare la fondatezza della pretesa l'eccezione di adempimento dell' in quanto gli allegati al fascicolo dell'opponente CP_3
in primo grado, ai quali l' fa riferimento come “mandati di CP_3
pagamento”, non sono idonei a provare l'avvenuto pagamento delle
5 somme indicate nei documenti, che, tra l'altro, risultano meri elenchi di somme, senza alcuna sottoscrizione o indicazione del soggetto al quale imputarli.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende la parziale riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell al pagamento a favore della Controparte_1
banca della somma prima indicata, oltre interessi moratori ex Parte_1
art. 4 d.lgs 231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno dalla ricezione delle singole fatture fino al soddisfo.
In ragione dell'esito della controversia e del parziale accoglimento della domanda, ritiene la corte di dover compensare per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell il restante CP_3
terzo.
Esse – contenute nei parametri minimi ratione temporis applicabili in ragione della non complessità delle difese – dello scaglione di riferimento relativo avuto riguardo al decisum (da € 52.001 a € 260.000)
– si liquidano per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l a pagare alla Controparte_4 Pt_1 [...]
la somma di € 181.856,02 oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs Pt_1
231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno dalla ricezione delle singole fatture fino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 2/3 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo il restante terzo a carico dell CP_3
6 - compensa per 2/3 le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate per l'intero in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo il restante terzo a carico dell CP_3
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN AR OR VA FE
7
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA FE presidente
Biagio Politano consigliere
AN AR OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1844/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da contratto per prestazioni sanitarie e vertente tra
(C.F.: ), difesa dagli avvocati Parte_1 P.IVA_1
AN e LO TA
Parte appellante e
(C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Giovanni Lauricella
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “accertare e dichiarare infondata la opposizione al decreto ingiuntivo n.1813/2016 reso inter partes dal
Tribunale di Cosenza e per l'effetto accertare la fondatezza dei crediti portati nel titolo monitorio stesso che va confermato;
in ogni caso, condannare al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di €728.194,49 oltre Parte_2
interessi di mora ex DLgs231/02 per i titoli contenuti nel ricorso per decreto ingiuntivo n.1813/2016 (RG3789/2016) ed a conferma del titolo monitorio stesso. Accolto il primo motivo di appello, ancora in riforma della impugnata Sentenza 417/2019, condannare l
[...]
al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del primo grado per essere la appellata soccombente e così determinarsi le spese con applicazione delle misure previste e disciplinate nel DM55/14.”
Per la parte appellata: “Rigettare l'atto d'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 417/2019 del Tribunale di Cosenza in Parte_1
quanto invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
L aveva adito il Tribunale Controparte_1
di Cosenza per opporsi al decreto ingiuntivo n. 1813/2016 che le era stato notificato in data 16.1.2017 per il pagamento della somma di €
728.194,00, oltre a spese e interessi, a titolo di credito per fatture emesse da società che avevano ceduto i propri crediti a Parte_1
L'opponente aveva dedotto la carenza di legittimazione ad agire di in assenza di accettazione degli atti di cessione, Parte_1
2 l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza del contratto e la non debenza degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
In particolare, l'azienda sanitaria aveva evidenziato la mancata produzione di ordinativi, documenti di trasporto, attestazioni di consegna e accettazione delle forniture da parte della P.A., nonché l'assenza di idonea messa in mora.
La si era costituita, argomentando per il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Con la sentenza n. 417/2019, resa all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 28.2.2019 a definizione del giudizio n. 990/2017 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato le spese di lite.
Il tribunale aveva ritenuto fondata la dedotta nullità del contratto di fornitura per mancanza della forma scritta e della procedura di evidenza pubblica.
La ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei Parte_1
seguenti motivi: 1) errore nell'accertamento del credito – violazione dell'art. 112 c.p.c.: il tribunale avrebbe erroneamente omesso di esaminare la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e nel corso del giudizio di opposizione, relativa ai contratti di fornitura e agli atti di cessione del credito, documenti depositati e non specificamente contestati dalla controparte, che dimostrerebbero la sussistenza di contratti scritti validi a fondamento dei crediti ceduti;
2) erronea compensazione delle spese di lite.
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione, ed evidenziando in particolare: a) come la documentazione richiamata da non dimostri l'esistenza Parte_1
3 di valide obbligazioni contrattuali a fondamento del credito azionato;
b) come la produzione documentale riguardi solo alcune società cedenti
( Glaxosmithkline, GA e LC), mancando qualsiasi prova CP_2
scritta del rapporto intercorso con altre società indicate nel decreto ingiuntivo (Amplifon, Bristol Myers Squibb, 3M Italia, MSD Italia,
Roche, Telecom, VIIV Healthcare); c) come anche per le società documentate, gli atti depositati (accordi quadro e convenzioni regionali) non costituiscano contratti di fornitura in forma scritta, essendo privi degli ordinativi specifici richiesti per il perfezionamento del vincolo negoziale;
d) come, anche ove ritenuta dimostrata la fonte contrattuale, il credito sia comunque estinto per intervenuto pagamento, come da mandati prodotti nel fascicolo di primo grado;
e) come corretta apparirebbe la compensazione delle spese di lite disposta dal tribunale, attesi la peculiarità della vicenda e l'esito del giudizio.
All'udienza del 14.5.25, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 19.5.25, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere in parte accolto per le ragioni che seguono.
La corte condivide quanto affermato dal tribunale in relazione alla necessità di provare la stipulazione per iscritto dei contratti in cui è parte la P.A.
La banca - quale cessionaria dei crediti delle società Parte_1
Glaxosmithkline, GA, LC, Amplifon, Bristol Myers Squibb, CP_2
3M Italia, MSD Italia, Roche, Telecom, VIIV Healthcare, delle cui cessioni ha fornito adeguata prova scritta e dunque è legittimata attiva – fonda la propria pretesa sulla documentazione prodotta a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto.
4 Orbene, considerato quanto prima detto in relazione alla necessità della prova della stipulazione in forma scritta dei contratti in cui è parte una pubblica amministrazione, non emerge dai documenti prodotti dalla Pt_ banca adeguata prova della stipulazione in forma scritta dell'accordo con le società Amplifon, Bristol Myers Squibb, 3M Italia, MSD Italia,
Roche, Telecom, VIIV Healthcare.
Non sono sufficienti, infatti, i documenti relativi a meri ordinativi e fatture.
Tale prova non emerge neppure per la società LC, in quanto, pur risultando nominata la documentazione allegata in data 24.10.2017 nel giudizio di primo grado quale “contratti”, nel documento corrispondente
(all. 16) non si rinviene alcun contratto, ma soltanto la copiosa documentazione relativa alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.
Dalla documentazione in atti emerge, invece, la fondatezza della pretesa relativamente ai crediti portati dalle fatture prodotte ed emesse dalle società Bayer s.p.a, Glaxosmithkline s.p.a. e GA Italia s.r.l.
La prova scritta della fonte contrattuale si rinviene nei seguenti documenti: a) per la Bayer s.p.a. l'accordo quadro del 7.1.2013 e deve, dunque, riconoscersi alla società un credito per € 36.349,43; b) per la
GA Italia s.r.l. la convenzione per la fornitura rep. 47/2014 e deve, dunque, riconoscersi alla società un credito per € 674,66; c) per la
Glaxosmithkline s.p.a. la convenzione n. 15/2015 e deve, dunque, riconoscersi alla società un credito per € 144.831,93.
La somma complessiva di cui risulta creditrice la banca Parte_1
è, quindi, parti a € 181.856,02.
Né vale a inficiare la fondatezza della pretesa l'eccezione di adempimento dell' in quanto gli allegati al fascicolo dell'opponente CP_3
in primo grado, ai quali l' fa riferimento come “mandati di CP_3
pagamento”, non sono idonei a provare l'avvenuto pagamento delle
5 somme indicate nei documenti, che, tra l'altro, risultano meri elenchi di somme, senza alcuna sottoscrizione o indicazione del soggetto al quale imputarli.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende la parziale riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell al pagamento a favore della Controparte_1
banca della somma prima indicata, oltre interessi moratori ex Parte_1
art. 4 d.lgs 231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno dalla ricezione delle singole fatture fino al soddisfo.
In ragione dell'esito della controversia e del parziale accoglimento della domanda, ritiene la corte di dover compensare per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell il restante CP_3
terzo.
Esse – contenute nei parametri minimi ratione temporis applicabili in ragione della non complessità delle difese – dello scaglione di riferimento relativo avuto riguardo al decisum (da € 52.001 a € 260.000)
– si liquidano per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l a pagare alla Controparte_4 Pt_1 [...]
la somma di € 181.856,02 oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs Pt_1
231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno dalla ricezione delle singole fatture fino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 2/3 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo il restante terzo a carico dell CP_3
6 - compensa per 2/3 le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate per l'intero in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo il restante terzo a carico dell CP_3
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN AR OR VA FE
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